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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.51
Data decisione, Autorità:
25.01.2001, CCRP
Incarto n.
17.2000.00051
Lugano
25 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Giani
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 16 novembre 2000 presentato da
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emessa il 24 ottobre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv__________);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto il
ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 gennaio 2000 __________ si è
recato presso la carrozzeria __________ di __________ per ritirare quattro
cerchi della propria automobile, consegnati nel dicembre precedente per la verniciatura.
A quel momento è sorta una discussione accesa sul prezzo: __________ chiedeva
fr. 300.–, mentre ____________ era disposto a pagare non più di fr. 100.–. A
dire del primo, durante la lite __________lo ha colpito alla tempia sinistra
con un martello, facendolo cadere per terra e battere la parte destra del
volto, procurandosi ferite attestate in un certificato medico del giorno
successivo dal dott. __________. __________ ha negato di avere colpito
__________ con un martello, sostenendo di avergli solo dato una sberla poiché
l'altro l'aveva raggiunto con un pugno e l'aveva preso per il collo.
____________ ha ammesso che in seguito al manrovescio ____________ era caduto a
terra, soggiungendo però che quest'ultimo aveva allora afferrato un martello,
ma egli glielo aveva tolto di mano, colpendolo con un calcio nel fondoschiena.
Dopo di che egli si era allontanato e aveva gettato l'arnese all'esterno
dell'officina.
B. Con decreto di accusa del 19 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto ____________ autore colpevole di lesioni semplici e lo ha
condannato alla pena di tre giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
2 anni. ____________ è stato rinviato a far valere le sue pretese davanti al
foro civile. Statuendo su opposizione, con sentenza del 24 ottobre 2000 il
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha assolto invece l'imputato.
C. Contro il giudizio del Pretore la parte civile ____________ ha
introdotto il 25 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 16 novembre
2000 egli chiede la conferma del decreto di accusa e il versamento di fr.
6'520.– oltre interessi in rifusione del danno. Con scritto del 24 novembre
2000 il Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a osservazioni. Nelle
sue osservazioni del 12 dicembre 2000 ____________ propone di respingere il
ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono
sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi
dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario, tuttavia, non
significa semplicemente discutibile, opinabile o finanche erroneo (DTF 125 I 166
consid. 2a, 124 I 247 consid. 5), bensì manifestamente insostenibile, destituito
di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia
ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione
di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid.
5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b). Una
sentenza poi incorre nell’annullamento quando è arbitraria nel suo esito, e non
soltanto nella motivazione (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 123
I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120
Ia 369 consid. 5a).
-
Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che al dibattimento
neppure il querelante aveva saputo spiegare in che modo egli fosse stato
colpito alla parte sinistra del volto, confermando di essersi procurato le
lesioni alla mucosa boccale e alla parte destra cadendo su una specie di
saldatrice. D'altro lato egli non risultava nemmeno essere stato colpito con un
martello. Per converso, il primo giudice ha escluso la legittima difesa
invocata dall'imputato, il quale non constava essere stato aggredito dal
querelante né con un pugno né con una presa per il collo. Quanto al fatto di cagionare
un taglio alla bocca, ciò configura una lesione semplice, ma il Pretore ha
negato anche tale ipotesi, l'imputato non potendo dirsi avere agito con dolo,
nemmeno eventuale. In effetti – ha spiegato il primo giudice – l'imputato ha
bensì colpito il querelante con una sberla, ma non per causare una lesione e
nemmeno potendo prevedere che per una semplice sberla l'antagonista cadesse per
terra ferendosi su un arnese di lavoro.
-
Il ricorrente evoca alcuni passaggi dai verbali istruttori e
sostiene che a torto il Pretore ha negato in concreto l'intenzionalità dell'azione.
A suo avviso il primo giudice non poteva scartare senza arbitrio l'eventualità
che l'imputato potesse ragionevolmente prendere in considerazione la
possibilità di un ferimento. Intanto – egli afferma – non risulta che egli si
sia procurato la ferita cadendo sulla saldatrice, poiché quando egli si trovava
accasciato a terra l'imputato lo aveva ancora colpito con ripetuti calci. La
contusione può quindi essere stata provocata dai calci e dalle sberle. In ogni
modo, quand'anche l'ecchimosi al volto sia dovuta alla caduta sulla saldatrice,
non si può seriamente sostenere che colpendo una persona con calci e sberle
all'interno di un'officina non ci si possa rendere conto che la vittima possa
rovinare su un oggetto contundente. In realtà – continua il ricorrente –
l'imputato ha agito con deliberata intenzione, tant'è che quando egli era a
terra l'imputato aveva ancora infierito su di lui.
-
L'argomentazione
del ricorrente, oltre a esaurirsi in una critica più che altro appellatoria del
giudizio impugnato, si fonda su elementi nuovi. Dagli atti non risulta in
effetti che egli sia stato colpito con calci al volto e al fondoschiena.
Inoltre il ricorrente disconosce che la lesione semplice ravvisata dal Pretore
si riconduce al taglio della mucosa boccale causata dal colpo del capo contro
la saldatrice, non da sberle. E nel ricorso egli non dimostra che quest'ultimo
accertamento sia arbitrario, tanto meno se si pensa che al dibattimento egli
aveva chiaramente ammesso di essersi procurato la ferita alla bocca e alla
parte destra del volto cadendo su un utensile di lavoro. Per quanto riguarda
l'aspetto soggettivo del reato, giova ricordare che quanto l’autore sa o
ignora, quello che egli vuole o l’eventualità delittuosa cui egli consente è un
dato di fatto, come tale vincolante per la Corte di cassazione e di revisione
penale (DTF 122 IV 160, consid. 2b, 118 IV 124 consid. 1, 174 consid. 4, 117 IV
165 consid. 2c, 116 IV 145 consid. 2c, 115 IV 223; CCRP, sentenza del 17
dicembre 1997 in re W., consid. 4). Il ricorrente si limita a ribadire l'intenzionalità
della controparte sostenendo che, quando egli giaceva a terra immobile,
l'imputato lo aveva colpito con reiterati calci. Quanto egli avrebbe avuto
dimostrare, invece, era che costui gli ha dato una sberla con l'intenzione di
ferirlo, eventualità che il Pretore ha scartato. Infine, per quanto concerne il
dolo eventuale, il ricorrente si limita di nuovo a contrapporre alla
conclusione del Pretore, stando al quale non vi sono elementi per sostenere che
l'imputato avesse preso in considerazione la possibilità di un ferimento, la
tesi secondo cui colpendo una persona con una sberla in una carrozzeria non si
può ignorare che essa possa battere il capo contro un oggetto pericoloso. Il Pretore
tuttavia ha escluso simile evenienza in concreto, non ritenendo prevedibile, secondo
il normale andamento delle cose, che una persona di quasi 90 kg, alta 1.85 m,
possa cadere a terra solo per una sberla. Il che è vero. Ancora una volta
perciò il ricorso è destinato all'insuccesso.
-
Il Pretore ha escluso una condanna del querelato per lesioni colpose
o vie di fatto in ossequio all'art. 250 cpv. 1 CPP, non essendogli tali
imputazioni state indicate prima della discussione, né formulate dal Procuratore
pubblico o dalla parte civile. Secondo l'art. 250 cpv. 1 CPP, in effetti, se
dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso,
punito con pena uguale o meno grave di quella prevista nell'atto di accusa (rispettivamente
nel decreto di accusa), l'accusato non può essere condannato sulla base della
mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della
discussione. Tale disposto non può tuttavia ostacolare l'applicazione del
diritto federale (CCRP, sentenza del 6 dicembre 2000 in re B. e T. consid. 2d
con riferimentro agli art. 214 e 215 v CPP). La Corte di cassazione e di
revisione penale potrebbe quindi rinviare gli atti in prima sede perché si
indichi all'accusato la mutata imputazione e si riprenda il processo. A tale
riguardo potrebbero entrare in linea di conto, come ha rilevato lo stesso
Pretore, le ipotesi di lesioni colpose o di vie di fatto (con riferimento alla
sberla inflitta dall'imputato all'antagonista). Se non che, a quest'ultimo
riguardo la contravvenzione sarebbe ormai prescritta (art. 126 in relazione con
l'art. 109 CP), onde l'inutilità di un rinvio. Riguardo alle lesioni colpose
(art. 125
cpv.
1 CP), che presuppongono la negligenza dell'autore, il Pretore ha escluso tale
requisito, non ritenendo prevedibile – come detto – che una persona di quasi 90
kg, alta 1.85 m, possa rovinare a terra solo per una sberla. Il che risponde
senz'altro alla comune esperienza. Nemmeno il ricorrente, del resto, spiega
quali elementi idonei a suffragare un'imprevidenza colpevole dell'imputato
potrebbero emergere da un nuovo processo. Un rinvio degli atti al Pretore si
rivelerebbe dunque, già sin d'ora, privo di senso.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre alla controparte, che ha
presentato osservazioni al ricorso tramite un legale, una congrua indennità per
ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
–____________,
–
avv. __________;
–
____________,
–
avv. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna:
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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