AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.44
Data decisione, Autorità:
24.04.2001, CCRP
Incarto n.
17.2000.00044
Lugano
24 aprile
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 16 ottobre 2000 presentato da
____________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 31 agosto 2000 dalla Corte delle assise criminali in Bellinzona nei confronti suoi e
di
____________,
(patrocinata
dall'avv. __________),
non ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione di ____________;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. La mattina del 4 aprile 1999, giorno di Pasqua, ____________ (1916)
è stato trovato morto dal genero ____________ e dal di lui figlio __________
nel corridoio al primo piano della sua casa in via ___________. Evidenti
lesioni di natura ecchimotica e escoriatica riscontrate al capo, alle labbra,
agli arti superiori, al tronco e agli arti inferiori del defunto lasciavano
presumere l'intervento di terzi. Il rapporto autoptico del 28 ottobre 1999
(act. B/14) ha confermato che l’uomo è deceduto a causa di asfissia meccanica
per soffocamento, blocco meccanico della respirazione e, verosimilmente,
costrizione del collo. Il 6 aprile 1999 la polizia ha arrestato ____________ e
sua moglie ____________, i quali abitavano al pianterreno dello stabile.
L'appartamento era stato locato il 1° marzo 1998 da ____________, figlio della
vittima, alla stessa ____________, che era poi stata ben presto oggetto di una
procedura di sfratto per mancato pagamento della pigione. Con la morte di
____________, avvenuta il 17 novembre 1997, tale procedura è rimasta sospesa,
ma è poi stata riattivata da ____________, diventato proprietario dell'immobile
dopo la morte del figlio. Per finire ____________ ha confessato di avere ucciso
egli medesimo ____________ commettendo una rapina la sera del 3 aprile 1999 nel
di lui appartamento. ____________ ha riconosciuto un suo ruolo soltanto nella
rapina.
B. Con sentenza del 31 agosto 2000 la Corte delle assise criminali in
Bellinzona ha riconosciuto ____________ autore colpevole di assassinio e di
rapina per avere, a scopo egoistico, con mancanza di scrupoli e modalità
perverse, ucciso intenzionalmente ____________ la sera del 3 aprile 1999 e per
avere, in correità con ____________, sottratto fr. 140.– e altri oggetti, dopo
avere fatto uso di violenza per rendere la vittima incapace a resistere. La
Corte ha riconosciuto ____________, da parte sua, autrice colpevole di rapina
per avere concorso con ____________ a perpetrare il furto in danno di
____________ sapendo che il marito avrebbe usato violenza, e in particolare per
avere dato assistenza a quest'ultimo, fornendogli abiti e oggetti idonei a travestirsi,
come pure due corde (per legare la vittima), guanti e la chiave dell'ingresso
principale dello stabile. La Corte di assise ha riconosciuto inoltre entrambi
gli imputati autori colpevoli di ripetuta infrazione e contravvenzione alla
legge federale sugli stupefacenti per spaccio e consumo di eroina.
In
applicazione della pena, la prima Corte ha condannato ____________ a 12 anni di
reclusione e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 12 anni.
____________ si è vista infliggere 3 anni e 6 mesi di reclusione. Ambedue gli
imputati sono stati condannati altresì a rifondere alla parte civile
____________ un'indennità di fr. 12'318.10 per spese di patrocinio, di fr.
628.05 per risarcimento danni e di fr. 10'000.– per torto morale. La Corte ha
ordinato dipoi la revoca della sospensione condizionale relativa a una pena di
30 giorni di detenzione e di 3 anni di espulsione inflitta ad ____________ con
un decreto di accusa del 14 aprile 1997, come pure la revoca della sospensione
condizionale riguardante una pena di 15 giorni di detenzione pronunciata a carico
di ____________ con decreto di accusa del 29 marzo 1999. Infine la Corte ha
ordinato per i due condannati la misura del trattamento ambulatoriale giusta
l'art. 43 CP.
C. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 1°
settembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il
16
ottobre successivo, egli chiede di essere dichiarato autore colpevole di
omicidio colposo, eventualmente di omicidio intenzionale (invece che di
assassinio), con conseguente ricommisurazione della pena. Nelle sue
osservazioni del 24 ottobre 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere
il ricorso. __________ formula la stessa conclusione con osservazioni del
giorno successivo.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente insorge anzitutto contro l'accertamento secondo cui
egli ha ucciso ____________ intenzionalmente, con coscienza e volontà. Ora,
quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità
delittuosa cui egli consente è una questione di fatto (DTF 121 IV 92 consid. 2b
con rinvii). La Corte di cassazione e di revisione penale è però abilitata a
rivedere le constatazioni di prima sede solo sotto il profilo dell'arbitrio
(art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). E arbitrario non significa discutibile,
contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto
contrasto con gli atti (DTF126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I
208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi
criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dei
fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione
l'accertamento in questione sarebbe manifestamente insostenibile, si trovi in
chiaro contrasto con gli atti o contraddica in modo urtante il sentimento di
giustizia e dell'equità (DTF125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I 1
consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Per giurisprudenza, inoltre, una sentenza
incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione,
ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I
208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
- Fondandosi sulle dichiarazioni rilasciate dagli imputati nel corso
dell'istruttoria, segnatamente su una ricostruzione del 1° luglio 1999
(documentazione fotografica, parte VI) e sulle risultanze del pubblico
dibattimento, la Corte di assise ha accertato che verso la fine di marzo del
1999 i due accusati, in condizioni economiche disastrose, hanno pensato di rapinare
____________. Rientrati a casa la sera del 3 aprile 1999 (vigilia di Pasqua)
dopo avere partecipato a un festa in piazza ___________ e avere fatto qualche
piccolo acquisto alla Migros e alla Coop, i due – che nel pomeriggio avevano
già bevuto alcolici – sono tornati a pensare alla rapina. Hanno deciso così di
agire la sera stessa, consapevoli che sarebbe stato necessario neutralizzare
____________, il quale lasciava di rado l'abitazione e portava sempre con sé il
portamonete e la chiave della cassaforte. La rapina sarebbe stata eseguita da
____________, che per non farsi riconoscere si sarebbe mascherato. Egli avrebbe
atteso che l'uomo lasciasse l'appartamento e scendesse al pianterreno per far
rientrare il cane e chiudere l'ingresso principale. In quel momento sarebbe
entrato nell'appartamento, avrebbe immobilizzato la vittima, l'avrebbe messa a
terra, legata, sottraendole il portamonete e la chiave della cassaforte
(sentenza, pag. 31 a 33).
Sempre
stando alla sentenza impugnata, ____________ si è procurata il necessario per
mascherare il marito e le corde per legare la vittima. ____________ ha quindi
indossato i jeans della moglie, una giacca nera con cappuccio, ha calzato un
paio di scarpe che il padre del figlio dell'amica aveva dimenticato in casa e
si è infilato in testa due calze di nylon. Siccome gli stringevano, in una
delle due ____________ ha ritagliato aperture corrispondenti alla bocca e agli
occhi. Essa gli ha pure fornito una corda gialla, un laccio-stringa blu-nero e
un paio di guanti. Infine ha consegnato al marito la chiave del portone
d'ingresso, sottratta a ____________ dieci giorni prima, a suo dire per
dispetto (sentenza, pag. 33). Uscito dall'appartamento così paludato, con la
calza di nylon in tasca e le corde in mano, ____________ ha fatto il giro dello
stabile, rientrandovi dal portone principale che conduce all'abitazione di
____________. Sul pianerottolo davanti all'appartamento egli ha pensato di
mettersi in testa la calza di nylon e di tirar su il cappuccio; avendo notato però,
attraverso il vetro della porta, la sagoma di ____________ che si avvicinava, è
riuscito solo ad alzare il cappuccio e a coprirsi parte del visto.
Quando
ha visto abbassarsi la maniglia, egli si è buttato contro la porta, spalancandola
e facendo finire l'anziano contro lo stipite della porta di fronte. Ha poi
agganciato l'uomo da tergo, afferrandolo per il collo della camicia e facendolo
cadere con uno sgambetto. Dato che il malcapitato si lamentava, gli si è seduto
sulla schiena (68 kg), tentando di chiudergli la bocca con una camicia
capitatagli sotto mano e con una salvietta. Siccome l'uomo continuava a
lamentarsi, egli gli ha legato la salvietta, a mo' di bavaglio, molto stretta
dietro la nuca. ____________ sarebbe riuscito nondimeno a dirgli di averlo
riconosciuto, dopo di che ha emesso un rantolo e non ha più parlato.
____________ gli ha ancora legato le mani dietro la schiena, gli ha tolto il portamonete
di tasca e gli ha sottratto un mazzo di chiavi; aperte le varie porte e la
cassaforte, egli ha rovistato nell'appartamento, dopo di che si è infilato
sulla testa la nota calza di nylon, è tornato dalla vittima e l'ha girata sulla
schiena. A quel momento si sarebbe accorto che l'uomo era morto (sentenza, pag.
34 a 39).
ha raggiunto poi il proprio appartamento, aprendo una porta intermedia con una
delle chiavi sottratte a ____________ e passando dalle scale interne. Ha
raccontato alla moglie dell'accaduto, consegnandole la somma di fr. 140.– tolta
dal portamonete della vittima. ____________ si è poi recata con suo figlio, in
bicicletta, al negozio Piccadilly, dove ha comprato una bottiglia di whisky,
che ha bevuto con il marito non appena rientrata a casa. ____________ ha preso
in seguito taluni sacchi per i rifiuti, è risalito attraverso la scala interna
nell'appartamento di ____________ e ha rovistato di nuovo nell'abitazione,
prendendo gli oggetti che gli sembravano interessanti. Ha quindi slegato (in
parte) la vittima, ha cancellato le impronte, ed è ridisceso nel suo
appartamento con la refurtiva e le cose da buttare. Tornato di lì a poco sul
luogo del delitto, egli ha rimesso le chiavi nella tasca del morto e se n'è
andato, lasciando la porta semiaperta. È uscito dal portone principale, che ha
chiuso con la chiave datagli dalla moglie (tosto gettata via), ed è rientrato
nel suo appartamento, dove ha nascosto la refurtiva (due cannocchiali, due
orologi, un passaporto e monete con carte della vittima, assegni della
cooperativa della vittima, una pistola scacciacani, una macchina fotografica e
una medaglia), sbarazzandosi degli indumenti e degli oggetti usati per la
rapina (sentenza, pag. 34 a 43).
- Come si è visto, il ricorrente critica l'accertamento secondo cui
egli ha ucciso ____________ intenzionalmente. Sostiene che non vi sono elementi
sufficienti per giustificare una conclusione del genere e che in tali
circostanze bisogna credergli quando assevera di essersi reso conto del dramma
solo al momento in cui ha rigirato la vittima, dopo dopo avere rovistato la
prima volta nell'appartamento alla ricerca di valori.
a) i
primi giudici non hanno creduto alla citata versione dei fatti. Essi hanno
richiamato il verbale di interrogatorio del 26 maggio 1999 (rapporto
preliminare di polizia giudiziaria, annesso 51), nel quale il ricorrente ha
dichiarato al Procuratore pubblico che una volta a terra ____________ non si
era più mosso, che “forse non era ancora morto, ma stava morendo” e che,
comunque sia, egli si era accorto che l'anziano “se ne stava andando”
(sentenza, pag. 37). Il che non gli ha impedito di cambiargli il bavaglio,
usando l'asciugamano al posto della camicia, per legarlo più stretto (sentenza,
pag. 37 seg.). La Corte di assise ha inoltre ricordato che in aula l'imputato
ha ammesso di avere avuto il sospetto già durante l'aggressione che
____________ stesse morendo, in particolare quando gli ha preso le braccia da
sotto il corpo per legargliele dietro la schiena. A quel momento egli ha
constatato infatti, anche a causa delle braccia molli, che la vittima non
opponeva più resistenza e probabilmente stava soccombendo (sentenza, pag. 38
con riferimento al verbale del processo, pag. 5). Nondimeno egli ha infierito
su di lui, legandogli le braccia per poter poi svaligiare la cassaforte (sentenza,
pag. 38).
b) Ciò
posto, la Corte di assise ha accertato che, salito al primo piano con l'idea di
immobilizzare, atterrare e legare a scopo di rapina ____________ (che sapeva
anziano e acciaccato), pur senza volerlo uccidere, l'imputato è passato subito
alle maniere forti, usando una violenza tale da non potere non rendersi conto
che così facendo egli uccideva la vittima. A mano a mano che dava sfogo
all'impeto, secondo la Corte di assise, egli aveva inoltre percepito – per sua
stessa ammissione – le tragiche conseguenze del gesto, accorgendosi che
____________ era in fin di vita già dopo essere stato scagliato per terra,
giacché non si muoveva più. Dopo essersi seduto sulla sua schiena dell'anziano
per imbavagliarlo con la salvietta, l'imputato aveva constatato che
effettivamente l'uomo stava spirando. Ne ha avuto ulteriore conferma quando gli
ha stretto il morso alla nuca, sentendo un rantolo, e quando gli ha tolto le
braccia da sotto il corpo per legargliele, inerti come quelle dei morti. Non
aveva però desistito e aveva proseguito fino alla estreme conseguenze. Sedutosi
sulla sua testa, otturandogli le vie respiratorie, gli ha stretto le braccia
molli dietro la schiena; solo a quel momento gli ha sfilato il portamonete e il
mazzo di chiavi. Benché avesse avuto modo e tempo per evitare una morte per
asfissia, che secondo la perita giudiziaria dott. ___________ non si consuma da
un secondo all'altro, il ricorrente ha persistito con determinazione. Agendo
così – ha concluso la Corte di merito – egli ha ucciso ____________
intenzionalmente, poiché si rendeva conto di quanto stava facendo. Che egli ne
abbia avuto certezza solo dopo avere rovistato nell'appartamento poco importa
(pag. 38 seg.).
c) A parere del ricorrente la compromettente affermazione al
dibattimento – quella di essersi accorto che ____________ stava morendo mentre
lo stava legando e di avergli nondimeno immobilizzato le braccia perché temeva
che fosse ancora vivo – va relativizzata. Egli ricorda che la sua lingua madre
non è l'italiano e fa valere di non avere avuto l'intenzione di contraddire il
passaggio del verbale del 26 maggio 1999 (letto in aula), in cui egli aveva
detto di avere avuto certezza della morte soltanto dopo avere svaligiato la
cassaforte. L'argomento non gli giova. Senza arbitrio la prima Corte poteva accertare,
in effetti, sulla base delle chiarificazioni rilasciate dall'imputato al
dibattimento, che costui era cosciente di uccidere ____________ già prima di
vuotare la cassaforte. Confermando nella sostanza quanto riferito al
Procuratore pubblico, l'imputato ha di nuovo ammesso di avere avuto la
percezione che la vittima stesse morendo quando le ha preso le braccia da sotto
il corpo per legargliele dietro la schiena. Pur rendendosi conto che il
malcapitato stava soccombendo, però, egli ha continuato poiché temeva che egli
fosse ancora vivo (verbale del processo, 5). Una dichiarazione del genere, resa
in presenza del difensore, non può essere attribuita a carenti cognizioni
linguistiche.
D'altro
canto il ricorrente trascura che prima di perquisire l'appartamento e la
cassaforte egli ha fatto sì che ____________ fosse scagliato violentemente contro
lo stipite della porta, agganciato da tergo, afferrato per il collo della
camicia, sgambettato e fatto cadere a terra con il viso contro il pavimento.
Dopo di che egli gli si è seduto sulla schiena per tappargli la bocca, lo ha
imbavagliato e ha udito un rantolo. Ma non si è fermato: gli si è seduto sulla
sua testa e gli ha legato le mani dietro la schiena. Sostenere in condizioni
siffatte di non essersi reso conto che la vittima stava morendo non è serio. Si
ricordi altresì quanto l'imputato ha dichiarato il 17 maggio 1999 al
Procuratore pubblico, ossia di avere provocato la caduta dell'anziano sulle
piastrelle, di avere sentito il volto di lui battere sul pavimento e di sapere
che il vecchio era ormai stordito, oltre che malato di cuore, sì da poter essere
ucciso anche da un bambino di cinque anni (rapporto preliminare di polizia
giudiziaria, annesso 48, pag. 3; sentenza, pag. 38). Certo, il piano criminoso
non prevedeva l'uccisione della vittima, ma soltanto la sua immobilizzazione a
scopo di rapina. Senza cadere in arbitrio i primi giudici potevano però
ritenere che il ricorrente avesse preso in considerazione la morte del
malcapitato nel corso della rapina. E più egli ha infierito sulla vittima (che
sapeva fragile e indifesa), più egli ha percepito le tragiche conseguenze del
suo gesto. Sotto questo aspetto la sentenza impugnata non denota arbitrio
alcuno.
d) Soggiunge
il ricorrente di essersi comunque posto il problema della respirazione della
vittima, come risulta dal verbale del 17 maggio 1999, in cui ha riferito di avere
rinunciato a imbavagliare l'anziano con la camicia per non coprirgli interamente
la bocca e di avere usato l'asciugamano solo per evitare che la vittima
gridasse. La tesi del buon samaritano cade tuttavia nel vuoto, ove appena si
consideri che, pur essendo la vittima già debilitata, il ricorrente ha
persistito ugualmente nella sua furiosa aggressione, sedendosi persino sulla
testa del vecchio e otturandogli le vie respiratorie. Manifestamente infondato,
su questo punto il ricorso non merita altra disamina.
e) Secondo
il ricorrente la prova della sua buona fede risulterebbe anche dal fatto che,
compiuta la rapina, egli si è preoccupato delle condizioni della vittima, liberandola
dal bavaglio e slegandola, nella convinzione che fosse ancora viva. Un
comportamento del genere non si concilia con l'accertamento secondo cui egli si
era reso conto già in precedenza che la vittima stava morendo. Accertando che,
ciò nondimeno, egli ha persistito nell'impresa, la Corte di assise sarebbe
incorsa in arbitrio. L'argomento non può essere condiviso. Già si è visto come,
senza trascendere in arbitrio, i primi giudici potevano escludere che il
ricorrente si fosse reso conto delle conseguenze dei suoi atti solo dopo avere
rovistato nell'appartamento. In quel momento egli ha avuto conferma se mai che
la rapina aveva portato alla morte della vittima. Certo, prima di ridiscendere
nel suo appartamento egli si è coperto il volto – a suo dire – con la calza di
nylon datagli dalla moglie. Ma ciò non basta a dedurre che egli credesse la
vittima ancora viva, l'artificio potendo essere destinato anche a non farsi
riconoscere da estranei che avrebbero potuto vederlo allontanarsi. Anche al
proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.
- Invocato il principio in dubio pro reo, Il ricorrente
assume che nella valutazione dell'aspetto soggettivo due erano le possibilità
che potevano entrare in considerazione, quella da lui prospettata e quella
prospettata dalla Corte di assise. Optando per quella meno favorevole, i primi
giudici avrebbero disatteso il citato precetto. Ora, il principio in dubio
pro reo, sgorgante dalla presunzione di innocenza garantita dagli art. 6
CEDU e 32 cpv. 1 Cost., ha duplice portata: come norma sulla valutazione delle
prove esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie
più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze
istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insormontabili sulla
colpevolezza; come norma sull'onere della prova fa carico alla Stato di provare
la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non spetta a quest'ultimo dimostrare
la propria innocenza (DTF inedita del 25 settembre 2000 in re S., consid. 2b;
cfr. anche DTF 120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti di dottrina). Nel caso in
esame il ricorrente invoca la massima in dubio pro reo come norma sulla
valutazione delle prove. Questa non impone però che le risultanze istruttorie
inducano a un assoluto convincimento di colpevolezza, giacché dubbi teorici
sono sempre possibili. Esige semplicemente che il giudice rinunci a condannare
l'imputato se una valutazione oggettiva delle prove lasci dubbi rilevanti sulla
sua colpevolezza. Ciò non esclude, ad ogni buon conto, che il giudice possa
avere legittime ragioni oggettive per ritenere perfettamente sostenibile una
soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno
verosimile (DTF inedita del 25 settembre 200 in re S., consid. 2b).
Nel
caso specifico la Corte di assise non ha accertato l'intenzionalità
dell'imputato quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze
istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulle
sue reali intenzioni. Anzi, essa poteva far capo a solidi riscontri, compreso
il racconto dello stesso imputato, che non lascia dubbi sul fatto che egli ha
progressivamente infierito sull'anziano fino a non poterne ignorare le
conseguenze letali. Ciò posto, non si può far carico alla Corte di assise di
avere violato il principio in dubio pro reo per non avere fatto propria
la versione, secondo cui il ricorrente non si sarebbe reso conto della gravità
dei suoi atti, se non dopo essere ritornato dalla vittima con il volto coperto
dalla calza di nylon. Fosse anche sostenibile una versione del genere, la
sostanza delle cose non muterebbe; servirebbe infatti unicamente a far apparire
il dolo diretto come dolo eventuale. Anche nella versione prospettata nel
ricorso, è innegabile che chiunque agisce nel modo accertato nella sentenza
impugnata non può non prendere in seria considerazione il decesso della
vittima. Ancora una volta la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.
-
Alla Corte di assise il ricorrente rimprovera di avere violato il diritto
federale nella misura in cui lo ha ritenuto autore colpevole di assassinio
(art. 112 CP) per dolo eventuale. Egli afferma che per addebitargli un reato
tanto grave, il quale dal profilo soggettivo esige consapevolezza e mancanza di
scrupoli, ovvero un movente, uno scopo o modi particolarmente perversi, occorre
rigore. Egli trascura però che i primi giudici non lo hanno ritenuto colpevole
di assassinio per dolo eventuale, ma per dolo diretto (sentenza, pag. 39 e 67).
Essi hanno accertato infatti che durante il compimento dell'azione l'imputato
ha avuto coscienza che la vittima stava soccombendo, ma che nondimeno è andato
avanti fino alle estreme conseguenze, dimostrando consapevolezza omicida. La Corte
di assise ha soggiunto che il ricorrente ha scorto le conseguenze del suo agire
e le ha volute (sentenza, pag. 47), onde il dolo diretto. Certo, i primi
giudici hanno soggiunto che in ogni caso il ricorrente ha accettato tali
conseguenze, assumendo il rischio che queste si avverassero e agendo perciò con
dolo eventuale. Essi hanno però addotto simile motivazione a titolo
abbondanziale (sentenza, pag. 47). Che, poi, un assassinio possa essere
compiuto anche per dolo eventuale non fa dubbio, come ha rilevato la prima
Corte (sentenza, pag. 46).
-
A mente del condannato non si riscontrerebbero in ogni modo, nella
fattispecie, gli estremi dell'assassinio. Nell'ipotesi a lui più sfavorevole –
egli spiega – entra in considerazione soltanto una condanna per omicidio
intenzionale ex art. 111 CP, non potendosi sostenere che egli abbia agito con
perversità e crudeltà tipiche di un assassino.
a) L'uccisione volontaria di una persona costituisce assassinio,
secondo l'art. 112 CP, “se il colpevole ha agito con particolare mancanza di
scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perverse”.
Rispetto al previgente art. 112 CP, la norma entrata in vigore il 1° gennaio
1990, anche se con un'altra terminologia, si riferisce solo alla particolare
perversità dell'autore, il quale agisce “con particolare mancanza di scrupoli”
quando il movente, lo scopo o il modo di agire si riveli particolarmente
efferato. Pur non esauriente, tale numerazione evita che il giudice debba
fondarsi esclusivamente su una clausola generale (la particolare mancanza di
scrupoli) di difficile interpretazione. L'enunciazione introdotta precisa, a
differenza del diritto anteriore, che determinanti sono solo le circostanze
dell'atto, quelle cioè direttamente connesse con la sua consumazione; non
entrano in considerazione i trascorsi dell'autore né il suo modo di comportarsi
dopo l'omicidio (DTF 117 IV 369 consid. 13; v. anche DTF 118 IV 122 consid. b; Corboz, Les
principales infractions, Berna 1997, n. 4 ad art. 112
CP). Secondo il Tribunale federale, la tipologia dell'assassino cui fa richiamo
l'art. 112 CP è quella descritto dallo psichiatra Hans Binder (Der juristische und der
psychiatrische Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, in: RPS 67/1952 pag. 324): una persona senza scrupoli, che agisce a
sangue freddo, con egoismo crasso e primitivo, senza sentimenti sociali, che
non tiene in alcun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse
(DTF117 IV 369 consid. 13 con riferimenti; DTF 120 IV 274 consid. 3a, 118 IV
122 consid. 2b). In sintesi la particolare assenza di scrupoli, che delimita il
campo d'applicazione dell'art. 112 CP, presuppone una colpa specialmente grave,
legata solo alla commissione dell'atto (Corboz,
loc. cit. con rinvii; CCRP, sentenza del 25 febbraio 2000 in re C. e coimputati,
consid. 4a).
b) Nel ritenere il ricorrente autore di assassinio (art. 112 CP) – e
di rapina in correità con la moglie (art. 140 n. 1 CP) – la Corte di assise ha
anzitutto rilevato che l'imputato ha aggredito, atterrato, imbavagliato e
legato ____________ utilizzando una forza bruta fino a ucciderlo. Gli si è
seduto sulla schiena, gli ha fratturato le costole, gli ha compresso il torace
fino a bloccargli il mantice respiratorio; gli si è poi seduto sulla testa, bloccandogli
le vie aeree già ostruite dal bavaglio. Nel compiere atti di tale violenza,
secondo la Corte, il ricorrente si è dovuto accorgere che l'anziano stava
morendo, ma non si è fermato, andando avanti fino alle estreme conseguenze. Secondo
la Corte, l'imputato ha sacrificato la vita di un altro uomo, che sapeva debole
e inerme per l'età, spinto da un movente particolarmente odioso, egoistico e
perverso, cioè solo per derubarlo. Egli non ha esitato a uccidere – ha
soggiunto la Corte – una persona che riteneva essere amica e da cui ha ricevuto
del bene per togliergli il borsello e le chiavi della cassaforte. A tal fine
egli non ha esitato ad aggredire e a mettere in atto contro un essere fragile
una violenza talmente inaudita, sproporzionata e selvaggia da ucciderlo,
lasciando visibili i segni del suo furore (fotografie agli atti). Azioni del
genere, a mente dei primi giudici, denotano crasso egoismo primitivo, bruta
violenza, freddezza d'animo e mancanza di sentimenti umani, come dimostrano
l'immediato avido arraffare nelle tasche della vittima alla ricerca del
borsello e delle chiavi per aprire la cassaforte, come pure il fatto di
rovistare subito nell'appartamento alla ricerca di valori (sentenza, pag. 47
seg.).
c) Alla luce di quanto precede, la condanna per assassinio non presta
il fianco a critiche. Agendo nel modo descritto dalla sentenza impugnata,
infierendo reiteratamente in modo brutale e violento su un soggetto anziano e
cagionevole di salute nell'intento di derubarlo, non desistendo nemmeno quando
l'agonizzante vittima non poteva più nuocere, il ricorrente ha dimostrato
quella freddezza d'animo e quell'assenza di scrupoli che contraddistinguono
l'assassinio. Non può pertanto essere seguito il ricorrente quando sostiene che
nelle concrete circostanze in cui si è svolta l'azione non vi è stata disponibilità
a sacrificare una vita umana per meri scopi egoistici, considerato che in fin
dei conti egli è salito nell'appartamento di ____________ perché spinto dalla
moglie e perché la famiglia si trovava priva di mezzi finanziari. Per
soddisfare tale desiderio, foss'anche in modo illecito, non era necessario
tuttavia usare una violenza del genere né cagionare una morte orrenda alla
vittima. Tanto meno il ricorrente può essere seguito nella misura in cui si
propone di relativizzare la gravità degli atti commessi, mettendo persino in
dubbio di essersi accanito sulla vittima e di averne provocato la morte con la
forza. Certo, ____________ è deceduto per soffocamento e non per i colpi
ricevuti, dopo però che il ricorrente, non pago di averlo scaraventato contro
lo stipite della porta, di averlo atterrato, di avergli fatto battere il volto
sul pavimento, gli si è seduto sul dorso e poi sulla testa per imbavagliarlo e
per legargli le mani dietro la schiena, nonostante che si fosse reso conto di
avere tra le mani una persona che stava spirando. Manifestamente infondato, il
ricorso va perciò respinto pure su questo punto.
- Il ricorrente si duole, a parte tutto quanto precede, dell'entità
della pena irrogatagli, definendola arbitrariamente severa alla luce delle
circostanze attenuanti (collaborazione prestata e scemata responsabilità) riconosciutegli.
a) Il
giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,
della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità
della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo
entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne,
intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato
ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione all'illecito, ruolo
in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via.
Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua
situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione
seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in
genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea
di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di
emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e
116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi
analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre
esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF
118 IV 350 consid. 2g).
b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve
indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non
necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa
– pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento
e controllare l'applicazione della legge (Queloz,
Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de fixation et de motivation de la peine, in:
RPS 116/ 1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e
rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata
liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella
commisurazione della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il
Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o
esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di
apprezzamento (DTF123 IV 152 consid. 2a con richiami).
c) Nella
fattispecie la Corte di assise ha inflitto al ricorrente per i reati di
assassinio (art. 112 CP), rapina (art. 140 n. 1 CP), infrazione e
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 e 19a
LStup) la pena complessiva di 12 anni di reclusione, sottolineando l'estrema
gravità oggettiva e soggettiva dei reati. Per egoistico e basso motivo – essa
ha spiegato – l'imputato ha soppresso con brutalità un anziano malato, che egli
considerava persino come un secondo padre. Senza remore né ripensamenti ha
infierito sulla vittima, cosciente che, massacrata alle costole, imbavagliata e
impedita di respirare, essa sarebbe morta nel giro di alcuni minuti. Rivelando
cinismo e freddezza d'animo, il prevenuto ha poi rovistato nelle tasche
dell'uomo e nell'appartamento, incurante del dramma provocato. Nemmeno quando
ha avuto conferma del decesso, ha soggiunto la Corte di assise, egli si è
disperato; anzi, sceso al piano inferiore per informare la moglie, è di nuovo
risalito per rubare, pensando soltanto al profitto. Pur imputando spietatezza
all'imputato, la prima Corte ha ritenuto di poter contenere la pena in 12 anni
di reclusione per considerare la collaborazione prestata, segnatamente la
confessione, il carcere preventivo sofferto, le difficili condizioni personali,
familiari e sociali e, in specie, la scemata responsabilità (art. 11 CP), non
tanto per quel che riguarda la capacità di valutare l'illiceità dell'agire,
quanto piuttosto per quel che riguarda la capacità di determinarsi secondo tale
valutazione (sentenza, pag. 49 a 53).
d) Di
fronte a premesse del genere non si può rimproverare ai primi giudici di avere
irrogato una pena eccessivamente severa. Autore di un efferato crimine come
l'assassinio di un anziano indifeso a scopo di rapina, il ricorrente non poteva
contare su particolare clemenza della Corte. Ai fini della commisurazione della
pena, questa ha infatti considerato in misura adeguata le circostanze
attenuanti che potevano entrare in considerazione. Anche al riguardo il gravame
è destinato pertanto all'insuccesso.
- Gli oneri processuali del giudizio odierno sono posti a carico del
ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte civile ____________,
la quale ha presentato le osservazioni per il tramite di un legale, un'indennità
di fr. 600.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'500.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ di fr. 600.– per ripetibili.
- Intimazione:
– ____________,
PCT La Stampa, 6904 Lugano;
– avv.
_____________;
– avv.
_____________;
– avv.
_____________ (per la comunione ereditaria fu ____________, parte civile);
– Procuratore
pubblico avv. ____________;
– Corte
delle assise criminali in Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento
delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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