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Numero d'incarto:
17.2000.38
Data decisione, Autorità:
12.09.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00038
Lugano
12 settembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 31 agosto 2000 presentato da
contro
la sentenza emanata il 3 agosto 2000 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza contumaciale del 23 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha riconosciuto __________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento e lo ha di conseguenza condannato alla pena di 15 giorni da
espiare e al pagamento di fr. 49'602.-- alla parte civile (Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento). Ha inoltre ordinato la revoca della sospensione
condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflittagli con sentenza del
22 aprile 1996.
B. Con
istanza del 20 giugno 2000 __________, tramite il suo difensore, ha chiesto la
revoca della sentenza contumaciale, ossia un nuovo giudizio ex art. 277 cpv. 3
CPP. Ha inoltre pregato il Pretore di aggiornare il dibattimento dopo la metà
del mese di settembre, a causa di successive assenze sue e del suo avvocato. Il
21 giugno 2000 il Pretore ha però fissato il dibattimento per il 3 agosto
successivo (v. citazione).
C. Con
scritto del 22 luglio 2000 il patrocinatore di __________ - richiamato il
contenuto dell'istanza del 20 giugno precedente - ha di nuovo chiesto al
Pretore un aggiornamento del dibattimento, adducendo come motivo l'assenza
propria e del suo assistito per vacanze. Ha inoltre precisato che in caso di
diniego della richiesta, sarebbe stato a malincuore costretto a rinunciare al
mandato per l'impossibilità di contattare il cliente. Con decisione del 24 luglio
2000 il Pretore ha respinto l'istanza; ha quindi avvertito che in caso di
mancata comparizione del prevenuto al dibattimento del 3 agosto successivo, la
sentenza contumaciale sarebbe divenuta definitiva.
D. Con
sentenza del 3 agosto 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona, richiamata
la rinuncia al mandato da parte del patrocinatore del prevenuto e l'assenza
ingiustificata di quest'ultimo al dibattimento, ha dichiarato colpevole
__________ del reato ascrittogli, confermando pertanto quando già deciso il 23
dicembre 1999.
E. Contro
la sentenza pretorile __________ ha inoltrato il 12 settembre 2000 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del
gravame, presentati il 31 agosto successivo, egli chiede l'annullamento della
sentenza impugnata e un nuovo dibattimento..
F. Non
sono state chieste osservazioni sul ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorrente assevera che a causa dell'assenza, regolarmente notificata al
Pretore, il suo ex patrocinatore gli ha recapitato la citazione 21 luglio
(recte, giugno) per il pubblico dibattimento unicamente il 28 luglio 2000 per
posta normale. Soggiunge di essere stato informato unicamente dopo il 3 agosto,
data la sua assenza dal 29 giugno al 6 agosto 2000. Nulla sarebbe cambiato
comunque, la citazione per il dibattimento essendo stata recapitata unicamente
al patrocinatore e non a lui per raccomandata.
-
Per
le ragioni che saranno esposte, il ricorso è destinato all'insuccesso. Presentando
il 20 giugno 2000 istanza di revoca della sentenza contumaciale e sollecitando
pertanto un nuovo dibattimento, il ricorrente doveva anzitutto aspettarsi che
il Pretore desse seguito alla sua eccezionale richiesta, stabilendo la data per
il dibattimento. Egli doveva quindi anche aspettarsi che il Pretore prendesse
posizione sulla domanda formulata dal suo patrocinatore nella stessa istanza,
intesa ad appuntare il dibattimento non prima della metà di settembre. Il
ricorrente, in altri termini, doveva dunque attendersi immediati sviluppi per
quanto riguarda la sua pratica, ossia doveva dare per verosimile se non per
certa una sollecita decisione del Pretore sul dies del dibattimento.
-
Come
era da prevedere, il primo giudice non ha tergiversato; il giorno successivo ha
infatti staccato le citazioni per il dibattimento fissato il 3 agosto 2000. Con
ciò egli ha implicitamente respinto la richiesta del prevenuto di aggiornare
l'udienza a più tardi. Ora, risulta che la citazione per il dibattimento non è
stata recapitata direttamente al prevenuto; essa è stata spedita lo stesso
giorno al suo legale, che a sua volta l'ha trasmessa al cliente (scritto 7
settembre della Cancelleria della Pretura; distinta delle raccomandate).
Occorrerebbe a questo punto chiarire se questo modo di procedere sia corretto,
ovvero se la citazione tramite il patrocinatore fosse valida. La questione non
ha ragione di essere approfondita. Il ricorrente, infatti, ammette in ogni modo
che il proprio legale gli ha trasmesso la citazione 21 luglio (recte, giugno)
prima del dibattimento, ossia il 28 luglio 2000, ancorché per posta normale;
egli pretende unicamente di averne preso conoscenza soltanto dopo il 3 agosto
2000, vista la sua assenza dal 29 giugno al 6 agosto 2000 - ammessa anche dal
proprio legale, come si vedrà - per vacanze. Tale obiezione merita però di essere
vagliata più a fondo. Il ricorrente richiama infatti pure lo scritto 22 luglio
2000, mediante il quale il suo patrocinatore si era premurato di rinnovare la
richiesta di rinvio del dibattimento, a causa di assenza sua e del suo legale
per vacanza. Egli non pretende però che questa ulteriore domanda sia da
attribuire ad una unilaterale iniziativa del proprio patrocinatore, ossia non
fa valere di avere saputo solamente dopo il 3 agosto 2000 del nuovo e infruttuoso
tentativo messo in atto dal suo rappresentante. Come visto, egli si duole
unicamente del fatto che la citazione per il dibattimento gli sia stata recapitata
dal suo avvocato unicamente il 28 luglio 2000, cioè durante la sua assenza. Per
atti concludenti egli ammette pertanto implicitamente di essere stato al
corrente dell'intenzione del Pretore di indire il dibattimento il 3 agosto 2000
–in dispregio della richiesta di spostarlo ad altra data già inserita
nell'istanza 20 giugno 2000– prima della ripresentazione della stessa istanza
con scritto 22 luglio 2000. Già è stato rilevato infatti che egli non pretende
che lo scritto 22 luglio 2000 sia stato inoltrato a sua insaputa, ossia che il
suo legale abbia agito senza sue precise disposizioni al riguardo. Ora,
considerato che già una volta il Pretore si era espresso negativamente, a maggior
ragione si poteva pretendere da lui un puntuale interessamento alla decisione
che lo stesso giudice avrebbe preso sulla seconda richiesta di rinvio; bastava
che egli mantenesse i contatti con il proprio avvocato. Cosa che non ha però
fatto, preferendo trascorrere indisturbato il resto delle proprie vacanze, ossia
disinteressandosi completamente e senza valida ragione della procedura. Dal
canto suo anche il patrocinatore, che agiva per conto e in nome del ricorrente,
non ha saputo fare meglio; ricevuta la decisione negativa del Pretore (24
luglio 2000) sulla seconda richiesta di rinvio, presentata peraltro a circa un
mese dal primo infruttuoso tentativo, egli non soltanto non l'ha impugnata
davanti alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. c CPP), ma ha
addirittura gettato la spugna, ovvero ha deposto il mandato (v. scritto 28
luglio 2000) e quindi ha disertato il dibattimento, dando seguito a quanto
preannunciato nello scritto 22 luglio 2000 nel caso in cui il Pretore non avesse
rinviato il dibattimento (v. anche sentenza impugnata, pag. 2). Lo stesso patrocinatore
aveva peraltro sostanzialmente agito nello stesso modo nell'ambito del precedente
procedimento; anche in quell'occasione ha rinunciato all'ultimo momento a
comparire al dibattimento (v. scritto 21 dicembre 1999 alla Pretura). Tale
circostanza non gli ha però impedito di riassumere il mandato, sfociato nella
richiesta di revoca della sentenza contumaciale.
-
Ciò
posto, non giova al ricorrente richiamarsi al fatto che la citazione 21 giugno
2000 non gli sia stata intimata dalla Cancelleria della Pretura per
raccomandata, come pure che la stessa gli sia stata recapitata per lettera
semplice dal suo legale soltanto il 28 luglio 2000 (v. ricorso), ovvero durante
la sua pretesa assenza. Tali circostanze risultano infatti superate dalla
presentazione di una seconda istanza di rinvio, del cui esito egli non aveva
però motivo alcuno per disinteressarsi, rimanendo assente ulteriormente per
motivi insignificanti. E' peraltro contraddittorio e deplorevole da una parte
pretendere dal Pretore il rifacimento del processo contumaciale e dall'altra
insistere con richieste di rinvio del tutto pretestuose e fuori luogo. Ancor
più deplorevole è propendere per le vacanze mentre il Pretore sta mettendo in
atto tutto quanto necessario per una sollecito aggiornamento del processo,
richiesto dallo stesso prevenuto (v. istanza di revoca della sentenza
contumaciale). Giustamente il primo giudice ha pertanto dichiarato definitiva
la sentenza contumaciale del 17 dicembre 1999, l'assenza al dibattimento del
prevenuto non essendo per nulla giustificata.
-
Discende
che il ricorso, non sprovvisto di temerarietà, deve essere disatteso. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
richiamata
la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
è respinto.
- Gli
oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in.
a)
tassa di giustizia fr. 400.--
b)
spese fr. 50.--
fr. 450.--
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona;
– Pretura
del distretto di Bellinzona;
– Ministero
pubblico, 6900 Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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