AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.20
Data decisione, Autorità:
16.08.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00020
Lugano
16 agosto
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi, in sostituzione
del giudice G. A. Bernasconi,
assente
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 2 maggio 2000 presentato da
__________,
(patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza 21 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione
4.
Esaminati
gli atti,
posti
a giudizio i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 17
agosto 1998, alle ore 17.30 circa, è avvenuto in Via __________ un incidente
della circolazione di cui sono stati protagonisti __________, conducente della
vettura Renault Twingo targata __________, e __________, in sella alla motocicletta
Honda NSR 125 immatricolata __________. Uscendo da un'area di servizio in
prossimità della preselezione che immette a sinistra sulla strada verso
__________ e inserendosi nella colonna quasi ferma in direzione di __________
grazie ad un conducente incolonnato, fermatosi per permetterle la manovra,
__________ ha urtato e fatto cadere __________, che sopraggiungeva sulla
preselezione intenzionata a dirigersi verso __________. Scesa dalla vettura,
__________ si è dapprima diretta verso la motociclista per addebitarle la
responsabilità dell'incidente, poi è risalita sulla vettura e si è allontanata
in direzione di __________. Sul luogo del sinistro è ritornata una quindicina
di minuti dopo, quando la vittima, che sanguinava vistosamente da una gamba,
già era stata soccorsa dal gerente di una stazione di servizio posta nelle
immediate vicinanze, il quale aveva pure provveduto ad annotare il numero della
targa della vettura investitrice. Il medico del pronto soccorso dell'Ospedale
__________, presso il quale la vittima è stata trasportata, ha diagnosticato
ferite lacero–contuse plurime al terzo distale della gamba destra ed
escoriazioni all'avambraccio sinistro, nonché la caviglia destra dolente. Oltre
alla disinfezione, sono stati applicati diversi punti di sutura (cfr. act. 20).
B. Con
decreto di accusa del 6 dicembre 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ colpevole di inosservanza dei doveri in caso di infortunio e ne ha
proposto la condanna alla pena di 6 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per 2 anni. Statuendo sull'opposizione, il Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 4, ha confermato in data 21 marzo 2000 sia l'imputazione
che la pena.
C. Contro
il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato la dichiarazione di ricorso per
cassazione il 12 marzo 2000. Nella successiva motivazione scritta del 2 maggio
2000 ella ha chiesto il proscioglimento. Sia il Procuratore pubblico che la
parte lesa, con scritti del 9 e rispettivamente del 18 maggio 2000, hanno
postulato la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso
per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa
l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a
CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre
1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il
giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c
CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì
chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto
palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla
nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5
consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
-
Secondo
gli accertamenti del Pretore, dopo l'incidente l'accusata era scesa dalla
vettura e si era diretta verso la motociclista, che giaceva a terra, seppure
cosciente, non tanto per declinare le proprie generalità, ma per addossarle la
colpa ("le dicevo che non era il modo di sorpassare"). Nel
frattempo era sopraggiunto il teste __________, gerente del vicino distributore
di benzina, il quale aveva soccorso la vittima, che sanguinava vistosamente da
una gamba, e l'aveva trasportata all'interno del chiosco. A detta del teste,
l'accusata era scesa un attimo dall'automobile e di lì a poco era risalita per
allontanarsi nella direzione da cui era giunta. È altresì accertato che
l'accusata era effettivamente ritornata verso __________ e, arrivata a
__________, era ritornata sul luogo del sinistro dopo che era trascorso un
quarto d'ora circa, quando la motociclista era già stata raggiunta dalla madre
e stava per essere trasportata all'ospedale (cfr. sentenza pag. 4). Anche in
quell'evenienza ella non aveva ritenuto di dover chiamare la polizia. Il
Pretore ha pertanto qualificato il comportamento dell'accusata quale fuga dopo
un incidente in cui era stata ferita una persona.
-
Gli
argomenti sollevati dalla ricorrente nel proprio gravame impongono una premessa.
In effetti ella sembra dimenticare che le viene imputata l'inosservanza dei
doveri in caso di infortunio. Tutte le considerazioni volte ad evidenziare la
colpa della vittima per il verificarsi del sinistro sono palesemente inconferenti
e senza pregio ai fini del presente giudizio. Per quanto concerne invece il
merito della vertenza, le doglianze che ella propone in questa sede sono
meramente appellatorie. In effetti ella si limita a giustificare il proprio
allontanamento dal luogo dell'incidente con la ricerca di una possibilità di
parcheggiare il proprio veicolo in modo da evitare che fosse di intralcio agli
altri utenti della strada lasciandola fuoriuscire dall'area del garage
__________, rispettivamente con la mancanza di posteggi liberi presso l'Osteria
__________, motivo per il quale aveva proseguito sin dove poteva invertire la
marcia senza dover oltrepassare la doppia linea di sicurezza. Se non che, tale
tesi era già stata proposta al Pretore, per il quale essa non mancava certo di
originalità, visto che nelle vicinanze vi sono diverse aree di parcheggio,
soprattutto in direzione di __________. Che, poi, l'accusata non si sia
interessata particolarmente delle conseguenze riportate dalla vittima –unico
accertamento dal Pretore da lei definito arbitrario– è privo di rilievo,
determinante essendo il fatto che comunque si era avvicinata a lei per
rimproverarla per il modo in cui aveva superato la colonna ferma, ma non le
aveva dato le proprie generalità né, tanto meno, interpellato la polizia
nonostante disponesse di un apparecchio telefonico mobile. Fermo resta in ogni
caso che ella si era allontanata dal luogo del sinistro, facendovi ritorno
solamente quasi un quarto d'ora dopo. A quel momento il gerente della stazione
di servizio già aveva annotato la sua targa, era sopraggiunta la madre della
vittima e quest'ultima era in procinto di essere trasportata all'ospedale. Date
queste premesse, non è certo sprovvista di fondamento logico la deduzione del
Pretore, per il quale ella aveva fatto ritorno probabilmente perché si era
accorta che non aveva i dati della motociclista che le sarebbero serviti per la
pratica assicurativa.
-
L’art.
92 cpv. 2 LCS punisce con la detenzione il conducente che si dà alla fuga dopo
aver ucciso o ferito una persona a seguito di un incidente della circolazione.
Secondo l’art. 51 cpv. 1 LCS in caso di infortunio, nel quale hanno parte
veicoli a motore o velocipiedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi
subito. Per il cpv. 2 dello stesso disposto, se vi sono feriti, le persone coinvolte
nell’infortunio, per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire la
polizia e non possono abbandonare il luogo senza il suo permesso, salvo che
abbiano bisogno di cure o che debbano cercare soccorso o avvertire la polizia.
Non è necessario avvertire la polizia, se si tratta solo di escoriazioni o di
contusioni lievi; tuttavia, l’autore del danno deve indicare al ferito il nome
e l’indirizzo (art. 55 cpv. 2 ONC; DTF 122 IV 359 consid. 3b). Per la realizzazione
del reato previsto dall’art. 92 cpv. 2 LCS non è necessario un dolo specifico,
ossia la specifica volontà di sottrarsi agli obblighi la cui osservanza tale
norma intende garantire. Esso può quindi realizzarsi con la semplice assenza
volontaria e ingiustificata del conducente. In altre parole, anche la negligenza
è punibile (Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, 1996, n. 2.4 ad art. 92 LCS). Quali
giustificazioni entrano in linea di conto, ad esempio, la necessità urgente per
il conducente di ricorrere a cure mediche a causa di lesioni da lui subite o di
un serio malessere (al proposito DTF 97 IV 226, 95 IV 152/163), oppure
l’allontanamento allo scopo di chiamare la polizia, di sottrarsi alle
conseguenze di un eventuale atteggiamento minaccioso di terzi, ecc. (DTF 24
ottobre 1975 in re Z., consid. 4b, pag. 16). D’altro canto va rilevato che
l’art. 51 LCS non distingue tra lesione grave o leggera né tra danni rilevanti
o di poca entità (DTF 122 IV 359 consid. 3b, 95 IV 150 consid. 1, 83 IV 42). La
violenza di un urto, anche se non vi sono lesioni apparenti, deve far pensare a
lesioni interne; la mancanza della notifica sarebbe scusabile solo laddove
l'urto è stato lieve e la vittima ha riportato conseguenze praticamente
insignificanti (DTF 122 IV 359 consid. 3b; Bussy/Rusconi,
op. cit., n. 2.1 ad art. 51 LCS). La nozione di ferimento comprende in effetti
qualsiasi pregiudizio anche lieve dell’integrità fisica (Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Vol. I, 1984, n. 804, pag. 294). In tal
senso viola l’art. 92 cpv. 2 LCS anche il conducente che, trovatosi coinvolto
in un incidente senza che vi sia stata colpa da parte sua, si informa
superficialmente sulle condizioni della persona che ha fatto cadere e poi,
persuasosi rapidamente che essa non ha subito nulla di grave, si allontana senza
aver avvertito la polizia né lasciato il suo nome e indirizzo (DTF 103 Ib 101
segg.). L’obbligo di fermarsi, di avvertire e, se necessario, di soccorrere non
incombe in effetti solo al conducente che ha o crede di avere provocato un
incidente, ma anche a colui che deve presumere, date le circostanze, di esserne
stato la causa (Praxis 1996,
fascicolo n. 7/8, n. 177 pag. 647 segg.).
-
Nel
caso concreto la vittima __________ ha riportato nella caduta lesioni che non
possono certamente essere considerate insignificanti. Come dichiarato dal teste
__________, ella in effetti sanguinava vistosamente da una gamba. L'avviso alla
polizia si imponeva, indipendentemente dal fatto che la vittima non l'avrebbe
ritenuto necessario. Non solo. La ricorrente non poteva abbandonare il luogo
del sinistro senza l'autorizzazione della polizia, salvo che lo facesse per
l'appunto allo scopo di avvisarla, che cercasse soccorso o che avesse a sua
volta bisogno di cure. Se non che, come detto, la ricorrente si è limitata a
rimproverare la vittima per il modo di sorpassare la colonna, e poi si è allontanata
dal luogo del sinistro senza giustificazione alcuna. In effetti ella non
pretende che si fosse premurata di cercare soccorso o che necessitasse a sua
volta di assistenza medica. Non solo. Ella nemmeno si è preoccupata di fornire
le proprie generalità alla vittima, la quale è stata in grado unicamente di
indicare alla polizia il numero della targa della vettura investitrice, peraltro
rilevato dal gerente della stazione di servizio per sua iniziativa prima
dell'allontanamento. Confermando pertanto l'imputazione di violazione dei
doveri in caso di infortunio il Pretore non ha violato il diritto federale.
-
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1
CPP).
Per
questi motivi,
visto
per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In
quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.––
b)
spese fr. 100.––
fr. 700.––
sono
a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________
– avv.
__________;
– __________;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 4;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Ufficio
giuridico della circolazione, Camorino.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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