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Numero d'incarto:
17.2000.19
Data decisione, Autorità:
12.09.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00019
Lugano
12 settembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi, in sostituzione del
giudice G. A. Bernasconi, assente
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 25 aprile 2000 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emessa il 4 aprile (recte 16 marzo) 2000 dal Pretore
del Distretto di Leventina nei confronti di
__________,
e di
__________,
(entrambi patrocinati dall'avv. __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto il ricorso per
cassazione.
-
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Nel corso della primavera del 1998 __________ ha proceduto allo
scavo e alla posa di una condotta dell'acqua, che segue il tracciato di una
carrale, per servire il suo rustico ubicato nel nucleo della frazione di
__________, Comune di __________. La costruzione della condotta ha richiesto il
provvisorio sradicamento della recinzione che __________ aveva posato ostacolando
parzialmente il passo sulla carrale, usata regolarmente da __________ per accedere al rustico. A lavori quasi ultimati, ossia
quando mancava di risistemare un piantone, di rifissare la recinzione e di livellare
definitivamente il terreno -lavori ai quali per la prima volta partecipava
anche il figlio __________ - __________ si è accorto dell'intervento e,
considerandolo abusivo e lesivo dei suoi diritti di proprietario, oltre a
chiedere l'intervento della polizia e la sospensione dei lavori, ha sporto
querela penale (sentenza consid. A). Con decreto di accusa del 22 marzo 1999 il
Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ e __________ colpevoli di
danneggiamento e di violazione di domicilio e li ha condannati ciascuno ad una
multa di fr. 500.--, oltre che al versamento alla parte civile di fr. 6'325.--
a titolo di risarcimento (act. 7). Statuendo sull'opposizione, con sentenza del
4 aprile (recte 16 marzo) 2000 il Pretore del Distretto di Leventina ha
prosciolto entrambi gli accusati dalle imputazioni.
B. Contro
il giudizio del Pretore la parte civile __________ ha inoltrato la
dichiarazione di ricorso il 20 marzo 2000. Nella successiva motivazione scritta
del 25 aprile 2000 egli ha chiesto la condanna di __________ alla multa di fr.
500.-- per danneggiamento e violazione di domicilio e al risarcimento di fr.
52'126.85. Sia il Procuratore pubblico che il denunciato, con osservazioni del
10 e rispettivamente del 24 maggio 2000, hanno postulato la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente
va rilevato che in cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha
fatto oggetto del primo giudizio. Nuovi documenti o nuove prove non sono quindi
ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza del 18 febbraio
2000 in re F., consid. 1). La fotocopia della lettera 10 giugno 1997 dell'ing.
__________ al patrocinatore della parte civile e la fotocopia degli atti di misurazione,
catastale, annessi al ricorso, non possono dunque essere considerati ai fini
del giudizio.
-
Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere
in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1
lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9
novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente
se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1
lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo,
bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o
in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360
consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316
consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
-
Il
Pretore ha accertato che nel corso del dibattimento erano emersi elementi che
non permettevano di concludere con certezza che la posa della condotta fosse
avvenuta sulla proprietà del denunciante. Anche se la perizia commissionata
nella fase istruttoria all'arch. __________, che si era basato sugli atti della
misurazione catastale aggiornati dopo la decisione 17 luglio 1996 del perito,
concludeva in tal senso, sentito quale teste questi aveva ammesso di aver
allestito il referto senza verificare le misurazioni che stavano alla base
della mappa e aveva pure riconosciuto che essa di certo non teneva conto della
decisione del perito unico della misurazione catastale del 14 aprile 1997. A
ciò si aggiungevano ulteriori elementi che concorrevano a far dubitare della
correttezza delle risultanze della mappa catastale, Intanto, al dibattimento,
il Patriziato -e per esso il presidente- aveva dichiarato di essere confrontato
con diverse situazioni in cui nella misurazione catastale erano stati
riconosciuti di proprietà privata terreni ritenuti patriziali. Fra questi
veniva considerato anche quello relativo al carrale in questione, per il quale
aveva preannunciato l'avvio di un'azione giudiziaria di rivendicazione della
proprietà. Inoltre, sia la documentazione fotografica (doc. _), sia -indipendentemente
dall'esito- la procedura amministrativa promossa dal Municipio di __________
contro il denunciante per il ripristino del passo pubblico sulla carrale sotto
la quale era posata la canalizzazione (doc. _), sia infine la mappa stessa, che
indica l'esistenza di una particella dalla tipica configurazione di accesso tra
i singoli fondi edificati, permettevano oggettivamente di dubitare sia sulla
correttezza della mappa catastale che sulle conclusioni peritali che su di essa
fondavano. Già queste incertezze sui veri rapporti di proprietà hanno portato
il Pretore a escludere l'adempimento dei requisiti oggettivi costituitivi dei
reati (sentenza consid. E). Sempre secondo gli accertamenti del Pretore,
quand'anche si dovesse ammettere l'adempimento della fattispecie oggettiva,
fanno comunque difetto i requisiti soggettivi. L'accusato, che conosceva sia i
luoghi per averli frequentati sin dall'infanzia sia le situazioni in quanto si
era attivamente promosso per il mantenimento della carrale, che oltre ad essere
passo pubblico gli serve specificamente per accedere ad un suo fondo, si era
premurato di accertarsi di non violare la proprietà del denunciante. A tal fine
aveva assunto presso persone titolate le necessarie informazioni anche
relativamente al fatto che secondo il diritto civile le costruzioni fabbricate
sul fondo altrui ne diventano parti costitutive. Inoltre l'intervento, peraltro
ritenuto compiuto sul fondo patriziale, prevedeva la risistemazione della
situazione antecedente, che gli accusati si erano impegnati a portare a termine
senza pregiudizio alcuno per la parte civile. Proprio la documentazione
fotografica prodotta anche dalla parte civile pare attestare che il ripristino,
nella misura in cui è visibile e ha potuto essere eseguito, è avvenuto in modo
corretto e i danni rilevati appaiono minimi e facilmente riparabili. In
definitiva, quindi, il Pretore ha accertato che la volontà dell'accusato non
era volta né al danneggiamento né alla violazione di alcuna sfera privata
protetta (sentenza consid. F).
-
Il
ricorrente fa carico al primo giudice di avere arbitrariamente ritenuto la
sussistenza di elementi di incertezza sulla proprietà ed escluso
l'intenzionalità, per lo meno nella forma del dolo eventuale, nell'agire del
denunciato __________. Gli argomenti proposti nell'allegato ricorsuale
impongono le seguenti precisazioni. Intanto, per incorrere nell’annullamento
una sentenza deve essere arbitraria -o anche solo erronea, ove l’autorità di
ricorso sia munita di pieno potere cognitivo- nel suo esito, non soltanto nella
motivazione (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid.
6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a). Inoltre, quanto l’autore sa o
ignora, quello che egli vuole o l’eventualità delittuosa cui egli consente è un
dato di fatto, come tale vincolante per la Corte di cassazione e di revisione
penale (DTF 122 IV 160, consid. 2b; 118 IV 124 consid. 1, 174 consid. 4, 117 IV
165 consid. 2c, 116 IV 145 consid. 2c, 115 IV 223; CCRP sentenza del 17
dicembre 1997 in re W., consid. 4). A mente del ricorrente il fatto che il
denunciato sin dal 1990 aveva chiesto inutilmente l'intervento del Patriziato e
del Municipio di __________ per ottenere l'allontanamento della recinzione
posta dal denunciante e che nel frattempo era intervenuta la misurazione
catastale definitiva dovevano indurlo ad una verifica della reale situazione
dei confini prima di procedere alla posa della condotta. Ancora, secondo il
ricorrente, non v'è motivo di credere al denunciato quando ha dichiarato che
intendeva risistemare il terreno e la cinta, sia perché tra l'intervento
avvenuto il 15 e 16 aprile e la constatazione di quanto successo (9 maggio
- era trascorso quasi un mese, sia perché non aveva motivo alcuno per
risistemare una cinta di cui da anni chiedeva l'allontanamento. Ora, a ben
vedere, il ricorrente si limita a contrapporre agli elementi di fatto accertati
dal Pretore le proprie deduzioni personali e il proprio apprezzamento, come se
argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo e non solo
di diritto. Ciò è palesemente inammissibile; incombeva al ricorrente di
illustrare come, dove e perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in
presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanza qualificate. In realtà
egli non spende una parola per confutare l'accertamento del Pretore, secondo il
quale il denunciato si era premurato di accertarsi di non violare la sua
proprietà e che riteneva l'intervento compiuto su fondo patriziale. Anzi,
proprio il fatto che da anni questi si batteva per ottenere l'allontanamento
della recinzione perché, a suo avviso, posata dal ricorrente su fondo
patriziale avvalora la tesi del Pretore, secondo il quale egli in buona fede
aveva considerato il terreno su cui aveva posato la condotta dell'acqua -per
l'appunto- di proprietà del Patriziato (sentenza consid. F in fine). Carente
di motivazione idonea per suffragare il preteso arbitrio, il gravame si rivela
pertanto irricevibile già riguardo alla pretesa sussistenza del presupposto
soggettivo dei reati contemplati nel decreto di accusa.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente
(art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla controparte, che ha presentato le osservazioni
sul ricorso tramite un legale, una congrua indennità per ripetibili (art. 9
cpv. 6 CPP).
Per
questi motivi,
visto
le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.--
b)
spese fr. 100.--
fr. 700.--
sono posti a
carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 900.-- per ripetibili
in questa sede.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
avv. __________;
–
__________;
–
avv. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore del Distretto di __________;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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