Tenancy cassation appeal on costs and expenses dismissed

16.2007.13Altro tribunale14 mar 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed the tenants’ cassation appeal against a first-instance tenancy judgment that had ordered payment of a rent-related ancillary-cost adjustment. The appellants challenged only the allocation of court fees, expenses, and party compensation, arguing they were excessive. The chamber held that the lower court had broad discretion under the CPC, that the landlord’s claim had been entirely granted, and that no special reasons justified departing from the losing-party principle. It also noted that the amounts were within legal limits and that the CHF 100 fee was the tariff minimum. No fees, costs, or compensation were imposed for the cassation proceedings, and the advance-payment request was annulled.

Massima Omnilex

Art. 404 CPC; Art. 148 cpv. 1 CPC; Art. 414 cpv. 2 CPC; Art. 19bis LTG; Art. 313bis CPC; on judicial discretion in allocating court fees and party compensation: the trial judge disposes of broad discretion, reviewable only for abuse or manifest excess. Where the claim is fully upheld, costs normally follow the losing party principle; departure requires special reasons. If the challenged amounts remain within the statutory tariff limits and no arbitrary assessment is shown, cassation will not intervene. In summary proceedings or manifestly unfounded cassation, the court may decide by brief reasoning without hearing the opposing party and may exceptionally waive costs and compensation for the cassation instance (consid. 1-4).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2007.13

Data decisione, Autorità: 14.03.2007, CCC

Titolo: locazione - attribuzione spese e ripetibili al soccombente - potere di apprrezzamento del giudice

Incarto n. 16.2007.13

Lugano 14 marzo 2007/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 24 febbraio 2007 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 16 febbraio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura in materia di locazione (inc. n. DI.2005.230) promossa con istanza 28 novembre 2005 da

CO 1 (rappresentato dalla RA 1 );

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che in esito a un'istanza presentata il 28 novembre 2005 da CO 1 con sentenza 16 febbraio 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha obbligato RI 1 al pagamento di fr. 349.70 oltre interessi, corrispondenti al conguaglio delle spese accessorie rivendicate dal locatore per il periodo dal 2003 al 2005;

che la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 95.– sono state poste a carico dei convenuti tenuti a rifondere all'istante un' indennità di 150.–;

che con “appello” del 24 febbraio 2007, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 36 LOG, RI 1 postulano l'annullamento del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili ritenendo esagerate le tasse di giustizia, le spese e l'indennità alla controparte;

che secondo l'art. 404 CPC il giudice decide secondo il suo prudente criterio sulle spese e le ripetibili;

che nell'ambito della fissazione di questi importi il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, ragione per la quale se, come in concreto, gli stessi rientrano entro i limiti massimi definiti dalla legge, non vi è nessuno spazio di intervento da parte di questa Camera (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148);

che in concreto l'istanza del locatore è stata interamente accolta sicché a ragione il primo giudice si è dipartito dal principio che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili andassero poste a carico dei convenuti (v. anche art. 148 cpv. 1 CPC);

che i ricorrenti non pretendono soccorressero “giusti motivi” per derogare a tale principio (art. 414 cpv. 2 CPC) e nul­la nel comportamento processuale o in quello precedente la procedura giudiziaria dell'istante, giustifica una deroga al principio della soccombenza;

che, per il resto, la tassa di giustizia di fr. 100.– è il minimo previsto dalla tariffa giudiziaria (art. 19bis LTG), mentre l'indennità di fr. 150.– non appare frutto di un eccesso del potere di apprezzamento del primo giudice, la procedura avendo implicato quattro udienze;

che pertanto il ricorso, che non evidenzia nessun motivo di annullamento del giudizio pretorile, deve essere respinto;

che giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

che, ciò posto, la richiesta di anticipo per le presumibili spese giudiziarie 6 marzo 2007 di questa Camera deve essere annullata.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° marzo 2007 di RI 1 è respinto.

  1. La richiesta di anticipo 6 marzo 2007 di questa Camera è annullata.

  2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione a:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

tenancycourt costsparty compensationjudicial discretionlosing party principlecassation appealtariff minimum

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal against the allocation of court fees, expenses, and party compensation should be upheld

Decisione estratta

No. The lower court acted within its discretion; the amounts were within statutory limits and no grounds existed to depart from the losing-party principle.

Motivazione estratta

Costs and compensation are determined under the judge's broad discretion. Because the landlord's claim was fully granted, costs properly fell on the tenants, and no special reasons justified a deviation. The challenged amounts were not excessive.

Questione giuridica chiave

Whether the court fees and party compensation fixed by the first instance should be annulled or reduced

Decisione estratta

No. The CHF 100 court fee was the statutory minimum, and the CHF 150 compensation was justified by the conduct of four hearings.

Motivazione estratta

The fee was at the minimum tariff level, and the compensation did not show any abuse of discretion.

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