Adhesion to appeal leads to striking out for acquiescence

16.2006.93Altro tribunale4 dic 2006Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber took note of the municipality's adhesion to the appeal and treated it as acquiescence, striking the case from the roll. Because the municipality admitted that no valid debt acknowledgment existed, the peace judge's decision granting provisional lifting was modified and the application was rejected. The court applied the rule that an acquiescing party is ordinarily treated as the losing party for costs, but exceptionally imposed no fees for the cassation stage. The municipality had to bear the first-instance fee and pay CHF 250 in party compensation to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 151 CPC; acquiescence in cassation proceedings and allocation of costs: adhesion to an appeal by the prevailing party constitutes acquiescence and entails removal of the case from the roll without further formalities. The appealed judgment is to be adapted accordingly. As a rule, the acquiescing party is treated as the unsuccessful party and bears the procedural costs and party compensation; departure from this principle is possible only exceptionally. Where the underlying request lacks a valid debt acknowledgment, provisional lifting of opposition must be refused.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.93

Data decisione, Autorità: 04.12.2006, CCC

Titolo: rigetto - accoglimento dell'istanza nonostante l'assenza di un riconoscimento di debito - ricorso - adesione al ricorso - acquiescenza - ripartizione spese - stralcio

Incarto n. 16.2006.93

Lugano 4 dicembre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 settembre 2006 presentato da

RI 1 (patrocinato dall'avv. RA 1)

contro la sentenza emessa l'11 settembre 2006 dal Giudice di pace del circolo del Ticino nella procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione (inc. n. 90/06) promossa con istanza 24 luglio 2006 da

CO 1 (rappresentato dal Municipio)

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 24 luglio 2006 il CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Ticino per ottenere il rigetto dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificatogli per l'incasso di fr. 698.30 rivendicati a titolo di tasse diverse anno 2005 + tassa di diffida;

che tale importo corrisponde, oltre a una tassa di diffida di fr. 20.–, alle spese di ripristino della recinzione di una proprietà comunale danneggiata dal convenuto, danno per il quale quest'ultimo era stato condannato con decreto di accusa del 29 novembre 2004 al pagamento di una multa di fr. 200.–;

che all'udienza del 4 settembre 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto si è opposto all'istanza, contestando in particolare la richiesta di pagamento delle spese di ripristino dell'intera recinzione avendo egli tagliato un solo anello della catena per poter accedere alla sua proprietà;

che con sentenza 11 settembre 2006 il Giudice di pace, deducendo la presenza di un valido riconoscimento di debito dalla documentazione prodotta dall'ente pubblico, ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dal convenuto;

con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 settembre 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

che il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante, e contesta nel merito l'identità tra il titolo di credito indicato nel PE e quello indicato nell'istanza, così come la presenza di un valido riconoscimento di debito;

che il 21 novembre 2006 l'istante ha comunicato la propria adesione al ricorso ammettendo l'assenza di un valido riconoscimento di debito;

che l'adesione al ricorso equivale ad acquiescenza, sicché la causa deve essere stralciata dai ruoli senza ulteriore formalità (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, appendice 2000/2004, m. 25 ad art. 352), fermo restando la modifica della sentenza impugnata;

che secondo l'art. 151 CPC quando la causa è tolta per acquiescenza, il giudice adito stabilisce e ripartisce a richiesta di parte le tasse, le spese e le ripetibili;

che, di regola, l'acquiescente è considerato come soccombente con obbligo di assumersi le spese processuali e le ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 12 ad art. 352 CPC);

che non v'è ragione di scostarsi da tale principio, l'odierno procedimento essendo dovuto all'iniziativa dell'ente pubblico, rivelatasi errata;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano tasse e spese per questa sede, mentre quelle di prima istanza devono essere addebitate alla parte che le ha cagionate;

che l'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decreta: I. Si prende atto dell'adesione al ricorso per cassazione 20 settembre 2006 di RI 1. La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza.

II. La sentenza 11 settembre del Giudice di pace del Circolo del Ticino è così modificata:

L'istanza è respinta.

La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.

III. Non si prelevano tasse o spese. Il CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 250.– per ripetibili.

IV. Intimazione a:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

acquiescencecassationprovisional lifting of oppositiondebt acknowledgmentcost allocationparty compensationstriking out

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the municipality's adhesion to the cassation appeal required the case to be struck from the roll for acquiescence.

Decisione estratta

The municipality's adhesion to the appeal was treated as acquiescence, so the case had to be struck from the roll without further formalities.

Motivazione estratta

Adhesion to the appeal is equivalent to acquiescence. Once the applicant accepts the appellant's position, the proceedings are no longer contested and the matter is removed from the docket.

Questione giuridica chiave

How the lower judgment should be modified after the admission that no valid debt acknowledgment existed.

Decisione estratta

The appealed judgment was modified so that the application for provisional lifting was rejected.

Motivazione estratta

Because the municipality admitted the absence of a valid debt acknowledgment, the legal basis for provisional lifting fell away.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and party compensation after acquiescence.

Decisione estratta

No costs were charged for the cassation proceedings; the municipality had to reimburse CHF 250 in party compensation, and the first-instance fee remained chargeable to the applicant.

Motivazione estratta

Under the applicable procedural rule, the acquiescing party is generally treated as the losing party and bears costs; in this case, the court applied that principle to the first instance, while waiving cassation costs exceptionally.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.