Employment cassation appeal rejected as untimely

16.2006.53Altro tribunale15 mag 2006Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

CO 1 sought CHF 7,703.50 in unpaid wages before the Pretura of Locarno Campagna, and the claim was upheld. RI 1 filed a cassation appeal by fax on 5 May 2006. The Civil Cassation Chamber held that the appeal was filed too late because the 10-day deadline in employment matters had already expired after notification of the first-instance judgment on 4 April 2006. The court added that the faxed German-language submission would in any event have been inadmissible for lack of an original signature and because pleadings must be in Italian. The appeal was declared inadmissible, with no costs and no party compensation.

Massima Omnilex

Art. 398 cpv. 1 and 398bis CPC; timeliness of cassation appeal in employment matters; the appeal period is ten days and is not suspended by judicial vacations. Notification by registered mail is deemed effected upon actual delivery or, if uncollected, on the last day of the seven-day holding period. An appeal filed after expiry of the statutory period is inadmissible. Independently, a fax submission lacking an original signature and drafted in the wrong language is formally defective; an appeal that contains no specific grievances against the challenged judgment is void (consid. relevant). The court may reject an obviously inadmissible cassation appeal by short reasoning without hearing the other party under Art. 313 bis CPC.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.53

Data decisione, Autorità: 15.05.2006, CCC

Titolo: lavoro - tempestività del ricorso - notifica raccomandata - ricorso in lingua tedesca - ricorso per fax irricevibile - requisito della firma

Incarto n. 16.2006.53

Lugano 15 maggio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 maggio 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 4 aprile 2006 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n.

DI.2006.17) promossa con istanza 30 gennaio 2006 da

CO 1 rappr. da RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'703.50 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 30 gennaio 2006 CO 1 ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna la società RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 7'703.50 netti quale corrispettivo del salario per i mesi di settembre e ottobre 2005;

che con sentenza 4 aprile 2005 il Segretario assessore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale la convenuta non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza, ha accolto l'istanza;

che con atto ricorsuale del 5 maggio 2006 RI 1giustificata la propria assenza all'udienza di discussione con l'impedimento di ritirare la citazione per la chiusura dell'esercizio pubblico durante i mesi invernali, contesta le pretese avversarie avendo il dipendente abbandonato il posto di lavoro nel mese di settembre 2005;

che giusta l'art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);

che l'invio giudiziario spedito per raccomandata, si ritiene notificato al destinatario nel momento della sua consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato all''ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. aa; 123 III 492; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che in concreto la sentenza è stata notificata alle parti il 4 aprile 2006, ragione per la quale, pur tenendo conto della decorrenza del periodo di giacenza di sette giorni, al momento dell'inoltro del ricorso per cassazione (7 maggio 2006), il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto, motivo per cui il ricorso è tardivo;

che il ricorso sarebbe comunque stato irricevibile siccome presentato per fax, e quindi carente di una firma originale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 309, m. 1 e N. 807), redatto in lingua tedesca, ovvero in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC secondo il quale il processo deve svolgersi in italiano e gli allegati redatti nella stessa lingua (Cocchi/Trezzini, op. cit, ad art. 117, m. 2), e per di più senza allegare nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, con conseguente nullità del medesimo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è

neppure stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 5 maggio 2006 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.

  1. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

employmentcassation appealdeadlineregistered mailfax filingsignature requirementlanguage of pleadingsinadmissibilitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal was filed within the 10-day deadline.

Decisione estratta

No. The appeal was filed after the deadline had already expired, so it was inadmissible.

Motivazione estratta

In employment cassation proceedings the appeal period is 10 days and is not suspended by judicial vacations. Because the judgment was notified on 4 April 2006, the deadline expired before the appeal was lodged on 7 May 2006.

Questione giuridica chiave

Whether the faxed, German-language appeal lacking an original signature could be considered admissible.

Decisione estratta

No. The court noted that the appeal would in any event have been inadmissible for these formal defects and for failing to raise any challenge to the judgment.

Motivazione estratta

A fax submission lacks an original signature; pleadings must be filed in Italian; and an appeal without specific grievances is void.

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