Cassation appeal void for lack of grounds

16.2006.4Altro tribunale30 gen 2006Inadmissible

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Sintesi Omnilex

RI 1 filed a cassation appeal against a 12 December 2005 judgment of the Lugano district court ordering payment of CHF 3,264.75 and definitive removal of opposition. The Civil Cassation Chamber held that the 11 January 2006 filing did not qualify as a valid cassation appeal because it merely expressed an intention to appeal and contained neither substantiated factual and legal objections nor a request to annul the judgment. The appeal was declared void. Court costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; ricevibilità del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere le conclusioni e una motivazione minima di fatto e di diritto, con indicazione almeno sommaria del motivo di cassazione invocato. Se l’atto si limita a manifestare l’intenzione di ricorrere, senza censurare concretamente la decisione impugnata né chiedere l’annullamento, esso non supera la soglia formale richiesta ed è nullo. La Camera può statuire con breve motivazione ai sensi dell’art. 313 bis CPC in caso di inammissibilità manifesta; le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.4

Data decisione, Autorità: 30.01.2006, CCC

Titolo: ricevibilità del ricorso per cassazione - è nullo il ricorso con il quale la parte si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere

Incarto n. 16.2006.4

Lugano 30 gennaio 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 gennaio 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 12 dicembre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.409) promossa con istanza 26 ottobre 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'264.75 oltre interessi, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Ginevra, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 26 ottobre 2005 CO 1 ha convenuto RI 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 3'264.75 rivendicati a saldo dello scoperto sull'utilizzo della carta VISA n. __________ rilasciata a quest'ultima;

che con sentenza 12 dicembre 2005 il Pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito di parte istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta e rimasta incontestata dalla convenuta assente alla discussione dell'istanza, ha accolto l'istanza;

che con scritto 11 gennaio 2006 RI 1ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido deve contenere, oltre alle domande di ricorso, i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto 11 gennaio 2006 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure chiesto nella domanda ricorsuale;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso 11 gennaio 2006 di RI 1è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

  2. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation appealadmissibilityformal requirementsvoid appealcostscivil procedure

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Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal contained the required reasons and relief requests under Article 329 CPC

Decisione estratta

No. A filing that merely states an intention to appeal, without concrete factual and legal grounds or a request to annul the judgment, is not a valid cassation appeal.

Motivazione estratta

Article 329(2) CPC requires the appeal to set out the reasons of fact and law and identify the cassation ground invoked; otherwise the filing is void under Article 329(3) CPC. The appellant's submission did not meet this minimum standard.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs

Decisione estratta

Costs were charged to the appellant as the unsuccessful party.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome of the case under Article 148 CPC.

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