Witnesses accepted by conduct; cassation dismissed

16.2006.32Altro tribunale10 nov 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A wine supplier sued for payment of outstanding invoices. After a remand, the peace judge heard two witnesses and held that the buyer had already paid part of the debt in cash, ordering payment of the remaining CHF 926.45 plus interest. In cassation, the supplier argued that the witnesses had been admitted too late and that the evidence had been assessed arbitrarily. The Civil Cassation Chamber held that the procedural objection was waived because the appellant attended the hearing without protest and raised no timely complaint, and that the factual findings were not arbitrary given the convergent testimony on the cash payment. The cassation appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 327 lett. g CPC; procedural objections to the taking of evidence are forfeited where the party participates in the evidentiary hearing without objection and thereafter acquiesces by conduct, since later reliance on the defect offends procedural good faith. Arbitrary assessment of evidence is excluded where the judge relies on concordant testimony on the decisive fact, even if the witnesses differ on secondary details such as the exact amount; the absence of a written receipt does not by itself make the finding untenable. Art. 148 cpv. 1 CPC: costs follow the outcome of the cassation proceedings.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.32

Data decisione, Autorità: 10.11.2006, CCC

Titolo: contratto di compravendita - prova del paagmento del prezzo - è contrario alla buona fede processuale partecipare all'assunzione di un teste per poi eccepire che non è stato proposto nella dovuta sede

Incarto n. 16.2006.32

Lugano 10 novembre 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 marzo 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza 2 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa civile inappellabile (inc. n. 508/05) promossa con istanza 8 febbraio 2005 nei confronti di

CO 1

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 8 febbraio 2005 la RI 1, ditta specializzata nella produzione e commercio di vini, ha convenuto la società CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Ticino per ottenere il pagamento di fr. 1826.45, rivendicati a saldo di fatture emesse tra il 7 gennaio e il 20 febbraio 2004 per la fornitura di vini al Ristorante __________ gestito dalla convenuta. All'udienza del 21 febbraio 2005 quest'ultima ha postulato il rigetto dell'istanza sostenendo di aver già saldato in contanti quanto dovuto alla controparte.

B. Statuendo il 18 aprile 2005 il Giudice di pace ha accolto l'istanza. In esito a un ricorso per cassazione presentato il 25 aprile 2005 da CO 1 questa Camera, con sentenza del 21 novembre 2005, ha annullato il giudizio impugnato rinviando al Giudice di pace gli atti per una nuova decisione (inc. 16.2005.60).

C. All'udienza del 9 gennaio 2006 la convenuta ha ribadito la sua posizione e ha postulato l'assunzione di due testi, che sono stati sentiti il 23 gennaio successivo. Con sentenza 2 marzo 2006 il Giudice di pace, basandosi sulle deposizioni testimoniali che hanno confermato un parziale pagamento della pretesa dell'istante, ha parzialmente accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare fr. 926.45 oltre interessi del 5% dall'11 gennaio 2005.

D. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente si duole innanzi tutto della lesione delle norme di procedura che regolano l'assunzione delle prove, avendo il primo giudice sentito due testi che la convenuta non ha proposto all'udienza preliminare ma solo successivamente. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo provato il parziale pagamento delle sue fatture scoperte. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

  1. La ricorrente lamenta il fatto che il giudice di pace ha ammesso l'audizione dei due testi sebbene la convenuta ne abbia chiesto l'audizione solo all'udienza del 9 gennaio 2006 e non a quella del 21 febbraio 2005. Ora, è vero che in concreto la convenuta avrebbe dovuto indicare le prove all'udienza del 21 febbraio 2005 come da lei fatto proponendo l'interrogatorio formale di F __________. Tuttavia l'istante, all'udienza del 9 gennaio 2006, non si è opposta alla notifica dei due testi, ha partecipato senza sollevare alcuna obiezione alla loro escussione e neppure nelle conclusioni scritte del 13 febbraio 2006 ha censurato tale modo di procedere. In circostanze del genere, acconsentendo implicitamente all'assunzione di queste testimonianze, essa non può dolersene in questa sede anche perché ciò sarebbe contrario alla buona fede processuale (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 2 ad art. 143 e m. 13 ad art. 182).

  2. Nel merito la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo provato l'avvenuto parziale pagamento delle sue pretese. Secondo il primo giudice, pur essendo inusuale che per regolare un contenzioso tra commercianti questi non redigano nemmeno una semplice ricevuta, ha accertato sulla base delle deposizioni testimoniali che il rappresentante della convenuta aveva lasciato a disposizione dell'amministratore unico dell'istante "dei soldi in biglietti da fr. 200.– e fr. 100.–".

Dall'istruttoria è emerso che D__________ G__________ e D__________ P__________ hanno confermato di aver assistito a un incontro tra G__________ P__________ e F__________ C____________________, durante il quale essi avrebbero discusso del pagamento delle fatture scoperte, e di aver visto il primo consegnare al secondo del denaro. Ora è vero che i testi sono risultati discordanti sull'esatto ammontare del denaro consegnato: circa fr. 1000.–/2000.– per D__________ P__________, più biglietti di fr. 200.– per D__________ G__________, tuttavia, entrambi sono stati concordi sul tema principale del pagamento in contanti di denaro all'istante da parte della convenuta. Ne discende che non può essere considerato arbitrario il fatto per il primo giudice di aver ritenuto provato il parziale pagamento della pretesa dell'istante, così come di essere giunto al risultato di fr. 900.– effettuando una media tra gli importi indicati dai testimoni.

Quanto alla mancanza di una ricevuta scritta dell'avvenuto pagamento a saldo, è vero che la convenuta all'udienza del 21 febbraio 2006 aveva sostenuto di essere in possesso delle fatture con l'annotazione "pagato" apposta dal signor , riservandosi di produrre detti documenti, senza che però gli stessi siano mai presentati. Tuttavia nelle sue conclusioni scritte del 13 febbraio 2006 l'istante, che non ha negato di aver ricevuto del denaro in contanti da G P__________, non ha saputo indicare a che cosa si riferisse questo pagamento, in particolare nemmeno pretendendo che con il medesimo la convenuta avrebbe saldato altre fatture. In presenza di simili discordanze, non può essere considerata arbitraria la soluzione adottata dal primo giudice.

  1. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC ritenuto che per quanto opinabile il giudizio impugnato non è insostenibile nel suo risultato (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1), deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla convenuta che non ha presentato osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 marzo 2006 della RI 1 è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

da anticipare dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:
  • ;
  • __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

sale of goodspayment proofwitness testimonyprocedural good faitharbitrarinesscassationcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant could complain that two witnesses were heard although the respondent had proposed them only at a later hearing.

Decisione estratta

The objection was unavailable because the appellant participated in the witness hearing without objection and even in written submissions did not challenge the procedure; invoking the point later would violate procedural good faith.

Motivazione estratta

By tacitly consenting to the taking of evidence, a party waives the procedural complaint and cannot rely on it on cassation.

Questione giuridica chiave

Whether the peace judge arbitrarily assessed the evidence and wrongly found partial cash payment of the invoices proven.

Decisione estratta

No arbitrary assessment was shown; the witnesses consistently confirmed a cash payment, and the judge could reasonably infer a partial payment and quantify it by averaging the amounts mentioned.

Motivazione estratta

Minor discrepancies on the exact amount did not undermine the convergent testimony on the essential fact of payment; the absence of a written receipt did not render the finding unsustainable in light of the overall evidence.

Questione giuridica chiave

Allocation of procedural costs in cassation

Decisione estratta

Costs follow the loss of the case and are borne by the appellant; no party compensation is awarded because the respondent filed no observations.

Motivazione estratta

The appeal was dismissed, so the appellant bears the court fees under the applicable procedural rule.

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