Definitive debt enforcement dismissal based on health insurer decision

16.2006.28Altro tribunale20 mar 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected the debtor’s cassation appeal against a peace judge’s order granting definitive release of objection in debt enforcement. The court held that there was no violation of the right to be heard because the registered summons was deemed duly served when the debtor failed to collect it. It further held that the insurer’s final decision of 15 August 2005 was a valid enforcement title and that mandatory health insurance premiums are solidary family debts between spouses during common life, irrespective of matrimonial property regime. Costs were charged to the appellant; no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 327 lett. e CPC; service by registered mail and right to be heard. A party who does not collect a duly notified registered letter cannot invoke denial of hearing when the postal holding period has elapsed. In cassation, new facts, evidence and objections are inadmissible. A definitive enforcement title based on a final administrative decision is sufficient where no valid challenge is shown. Under Art. 166 cpv. 1 CC, compulsory health insurance premiums constitute ordinary family needs; spouses are jointly and severally liable for such premiums during the common life, irrespective of their matrimonial property regime.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.28

Data decisione, Autorità: 20.03.2006, CCC

Titolo: rigetto definitivo sulla base di decisione cassa malati per recupero premi - diritto di essere sentito non è violato se la parte non ritira una raccomandata notificata regolarmente - responsabilità solidale dei coniugi fin che dura la vita comune indipendentemente dal regime matrimoniale

Incarto n. 16.2006.28

Lugano 20 marzo 2006/kc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 febbraio 2006 presentato da

RI 1 ) (patr. dall' RA 1 )

contro

la sentenza 31 gennaio 2006 del Giudice di pace del circolo di Agno nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 09/2006) promossa con istanza 3 gennaio 2006 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla

convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 3 gennaio 2006 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n__________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1'955.05 oltre interessi, rivendicati a titolo di premi scaduti e rimasti insoluti a carico del di lei marito;

che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sua decisione 15 agosto 2005 (rif. 528728/2003017667) con l'attestazione del passaggio in giudicato;

che con sentenza 31 gennaio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale la convenuta, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita e nel merito contesta la presenza di un valido titolo esecutivo avendo impugnato la decisione 5 dicembre 2005 della Cassa con la quale questa le chiede il pagamento di premi dovuti dal marito, con il quale vigeva la separazione dei beni e dal quale vive separata da anni;

che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che, nella fattispecie, con ordinanza spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.690004.__________, il giudice di pace ha citato le parti all'udienza del 25 gennaio 2006 per il contraddittorio;

che la raccomandata destinata a RI 1 non è stata ritirata dall'interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata alla Giudicatura di pace;

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell'autorità spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che, nel caso concreto, la ricorrente non contesta di non aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata contenente l'invio, sicché ella non può che imputare a sé stessa l'assenza alla discussione dell'istanza;

che in circostanze del genere non vi è stata violazione del diritto di essere sentita;

che, per quanto riguarda le eccezioni atte ad inficiare il titolo prodotto dall'istante (decisione 15 agosto 2005), non sollevate della convenuta all'udienza di contraddittorio, va rilevato che la ricorrente non pretende neppure di avere impugnato la decisione in questione, avendo a suo dire interposto ricorso contro una decisione del 5 dicembre 2005;

che, comunque sia, per il Tribunale federale delle assicurazioni la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria rientra nella categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, sicché i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90);

che tale vincolo di solidarietà sussiste tra i coniugi sin tanto che gli stessi hanno una vita comune (cfr. sentenza TFA K 114/03 del 22 luglio 2005);

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto;

che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 febbraio 2005 di RI 1 è respinto.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

; .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementdefinitive releaseright to be heardregistered mailjoint and several liabilityhealth insurance premiumsspousal liabilitycassation costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the debtor's right to be heard was violated because she did not attend the first-instance hearing.

Decisione estratta

No violation occurred because the hearing notice was duly served by registered mail and the debtor failed to collect it without valid excuse.

Motivazione estratta

A registered mailing is deemed served upon actual delivery or, if uncollected, on the last day of the postal holding period. The debtor did not deny receiving the pickup notice and must bear the consequences of not collecting the mail.

Questione giuridica chiave

Whether a valid enforcement title existed for definitive debt release.

Decisione estratta

Yes. The insurer's decision of 15 August 2005 with proof of finality constituted a valid title.

Motivazione estratta

The appellant did not show that this decision had been lawfully challenged; arguments about another decision dated 5 December 2005 were irrelevant to the title produced below.

Questione giuridica chiave

Whether the husband’s health insurance premiums were a solidary family debt despite matrimonial separation of property and living apart.

Decisione estratta

Yes. Mandatory health insurance premiums fall within ordinary family needs, so spouses are jointly and severally liable during the existence of the common life regardless of matrimonial property regime.

Motivazione estratta

The court relied on federal case law recognizing compulsory health insurance as a family necessity and solidarity between spouses while common life subsists.

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