Cassation appeal dismissed as time-barred in objection release case

16.2006.105Altro tribunale4 ott 2006Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 challenged the first-instance judgment that had definitively released the objection to a municipal tax enforcement proceeding. The Civil Cassation Chamber held that the cassation appeal was filed out of time: the 10-day period under Art. 22 para. 1 LALEF began the day after notification on 2006-09-04 and expired on 2006-09-14, whereas the appeal was posted on 2006-09-15. The court therefore refused to examine the merits and, considering the appellant's insolvency, dispensed with court fees and party compensation.

Massima Omnilex

Art. 22 cpv. 1 LALEF; timeliness of a cassation appeal against a judgment in debt-enforcement objection release proceedings; the 10-day time limit runs from the day after notification and expiry on the corresponding day, and a belatedly filed appeal is inadmissible without substantive review. Where the appeal is manifestly inadmissible, the court may decide by brief reasoning without inviting observations (Art. 313bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC). Costs generally follow the losing party (Art. 148 cpv. 1 CPC), but they may be waived in light of the appellant's insolvency and no party compensation is due where the respondent was not called upon to respond.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.105

Data decisione, Autorità: 04.10.2006, CCC

Titolo: rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo

Incarto n. 16.2006.105

Lugano 4 ottobre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 24 agosto 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 442A/06/S) promossa con istanza 22 maggio 2006 da

CO 1 (rappresentato dal Municipio)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 22 maggio 2006 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 222.90 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 1997, oltre interessi e tassa di diffida;

che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la notifica di tassazione 14 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1997-1998 regolarmente passata in giudicato, il calcolo dell'imposta comunale 1997 e relativa tassa di diffida, così come il calcolo dettagliato degli interessi dovuti;

che con sentenza 24 agosto 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'escusso così come quella di compensazione, ha accolto l'istanza;

che con ricorso del 14 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;

che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 4 settembre 2006 come ammesso del ricorrente medesimo e di conseguenza scadeva il 14 settembre successivo;

che introdotto il 15 settembre 2006 (data del timbro postale), il ricorso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) ma in concreto, visto il notorio stato di insolvenza del ricorrente, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese;

che non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato intimato e non ha causato spese presumibili.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 dRI 1 è irricevibile.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

; .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

time limitinadmissibilitydebt enforcementdefinitive release of objectionmunicipal taxcostsinsolvency

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal was filed within the statutory 10-day deadline

Decisione estratta

The appeal was filed one day late and was therefore inadmissible without substantive review.

Motivazione estratta

Under Art. 22 para. 1 LALEF, the 10-day period ran from the day after notification; the decision was notified on 2006-09-04 and the deadline expired on 2006-09-14. The appeal bears the postal date 2006-09-15.

Questione giuridica chiave

Whether court costs and party compensation should be charged

Decisione estratta

No court costs or party compensation were ordered, given the appellant's known insolvency and the fact that the respondent was not asked to respond.

Motivazione estratta

Although costs generally follow the losing party under Art. 148 para. 1 CPC, the court dispensed with fees and expenses in the circumstances and denied compensation.

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