Withdrawal of enforcement renders appeal moot; withdrawing party bears costs

16.2005.82Altro tribunale25 ago 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a cassation proceeding arising from a partial refusal of definitive objection in debt enforcement, the creditor withdrew the enforcement during the appeal stage. The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the withdrawal caused both the original objection request and the cassation appeal to become moot and ordered them struck from the docket. Applying the settled rule that the party rendering the proceedings moot is deemed unsuccessful for costs unless the parties agree otherwise, the court charged the costs to the Canton of Ticino and awarded the debtor company party compensation for both instances.

Massima Omnilex

Art. 327 segg. CPC; Art. 148 CPC; withdrawal of enforcement and mootness of the opposition/cassation proceedings; cost consequences. Where the enforcement underlying a definitive objection request is withdrawn, the request and any pending appeal become devoid of object and are to be struck off. For costs and indemnity, the party whose conduct rendered the proceedings moot is treated as unsuccessful, unless the parties have communicated a different allocation agreement to the court. This applies irrespective of the substantive merits previously decided (consid. 1-2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.82

Data decisione, Autorità: 25.08.2005, CCC

Titolo: stralcio per ritiro esecuzione - desistenza uguale soccombenza

Incarto n. 16.2005.82

Lugano 25 agosto 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 presentato da

RI 1 rappr. dall'amministratore unico RA 1

contro

la sentenza 25 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 70a/05/S) promossa con istanza 26 gennaio 2005 da

CO 1 RA 2

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con sentenza 25 maggio 2005 il Giudice di pace del circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 100.-, l’opposizione interposta da Verde Piano SA in liquidazione al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l’incasso di fr. 160.- oltre accessori rivendicati a titolo di multa disciplinare inflitta a quest'ultima con risoluzione 5 febbraio 2004 dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (fr. 100.-) oltre a fr. 60.- a titolo di tasse di diffida, domanda alla quale la convenuta si è opposta contestando la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo;

che con atto ricorsuale 13 giugno 2005 RI 1in liquidazione è insorta contro il predetto giudizio;

che con scritto 5 agosto 2005 la parte istante, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto;

che decadendo l’esecuzione, sia l’istanza di rigetto dell'opposizione sia il ricorso proposto da Verde Piano SA in liquidazione che divengono privi d’oggetto;

che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende

priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò che non è il caso

in concreto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 26 gennaio 2005 dello Stato del Cantone Ticino e il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 di Verde Piano SA in liquidazione sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

  2. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementdefinitive objectionmootnesswithdrawalcostsparty compensationsoccombenza

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the enforcement objection procedure and the cassation appeal remain pending after withdrawal of the enforcement.

Decisione estratta

No. Once the enforcement is withdrawn, both the objection request and the cassation appeal lose their object and must be struck from the docket.

Motivazione estratta

The withdrawal caused the enforcement to lapse; therefore the related proceedings had no remaining object.

Questione giuridica chiave

How costs and indemnity should be allocated after the withdrawal of the enforcement made the proceedings moot.

Decisione estratta

The party that rendered the proceedings moot is treated as unsuccessful for costs and indemnity, absent an agreed different allocation communicated to the court.

Motivazione estratta

Established case law places costs on the party whose act caused the case to become moot; no contrary agreement was shown.

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