Cassation appeal inadmissible against interim procedural order

16.2005.73Altro tribunale11 lug 2005Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The civil cassation chamber of the Ticino Court of Appeal held that an order by the Lugano District Pretore giving the claimant 30 days to state the dispute value was not a final decision ending the litigation, but an interlocutory procedural order. Because cassation under Art. 327 CPC is limited to formal decisions terminating the case, the appeal filed by RI 1 against the order of 27 May 2005 was inadmissible. Court costs of CHF 70 were imposed on the appellant, and no compensation was awarded to the respondent because the appeal had not been served for observations.

Massima Omnilex

Art. 327 CPC; cassation is available only against formal decisions that finally terminate the proceedings, such as judgments or discontinuance orders. A procedural order that merely rejects objections and grants a term to cure a defect, here to indicate the amount in dispute, is an incidental decision of procedural character and cannot be challenged by cassation. If the appeal is manifestly inadmissible, the court may dispose of it summarily without hearing the other party; costs follow the outcome, and no indemnity is due where the appeal was not notified for observations.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.73

Data decisione, Autorità: 11.07.2005, CCC

Titolo: oggetto di impugnativa - decisione finale che pone fine alla lite - decreto che assegna un termine per indicare il valore litigioso non è impugnabile con ricorso per cassazione trattandosi di decisione incidentale

Incarto n. 16.2005.73

Lugano 11 luglio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 giugno 2005 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1

contro

il decreto 27 maggio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.345) promossa con istanza 30 settembre 2004 da

CO 1

con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna del convenuto al taglio parziale della siepe posta a confine tra le loro proprietà, domanda sulla quale il segretario assessore non si è ancora espresso avendo limitato il proprio giudizio alla verifica delle eccezioni sollevate dal convenuto,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 30 settembre 2004 CO 1hanno convenuto in giudizio __________ per ottenere la sua condanna al taglio della siepe posta a confine tra le loro proprietà a un'altezza di 2.5 metri;

che all'udienza di discussione il convenuto ha sollevato diverse contestazioni, in particolare quella secondo la quale gli istanti non avrebbero indicato il valore di causa;

che con decreto 27 maggio 2005 il Segretario assessore, respinte tutte le eccezioni sollevate dal convenuto, salvo quella attinente alla mancata indicazione del valore di causa, ha assegnato alla parte istante un termine perentorio di 30 giorni per indicare il valore litigioso;

che con ricorso 10 giugno 2005 RI 1 è insorto contro la predetta decisione postulandone l'annullamento;

che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

che in concreto la decisione impugnata, con la quale il segretario assessore ha respinto le eccezioni del convenuto assegnando alla parte istante un termine di 30 giorni per indicare il valore di causa, non costituisce una decisione finale impugnabile con ricorso per cassazione, ma piuttosto una decisione incidentale di carattere procedurale;

che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 10 giugno 2005 di RI 1è irricevibile.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

  • Piazza Cioccaro ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation appealfinal decisioninterlocutory orderprocedural deadlinevalue in disputecost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the order granting time to indicate the value in dispute was a final decision appealable by cassation.

Decisione estratta

No. The challenged order was an interlocutory procedural decision, not a final decision ending the dispute, so cassation was unavailable.

Motivazione estratta

Under Art. 327 CPC, cassation lies only against formal decisions that terminate the litigation, such as judgments or dismissal orders. A procedural order assigning a deadline on the value in dispute does not end the case and is therefore not appealable in cassation.

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