Cassation appeal declared null for lack of grounds

16.2005.63Altro tribunale9 giu 2005Inadmissible

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Sintesi Omnilex

RI 1 filed a handwritten objection to the Lugano Pretura judgment that had granted CO 1 provisional release from objection in debt collection for CHF 5,000 arising from a business transfer. The Ticino Civil Cassation Chamber treated the filing as a cassation appeal but found that it contained no specific criticism of the challenged judgment, only complaints about alleged damages. Because the appeal did not meet the formal requirements of Art. 329 CPC, it was declared null. The court also decided not to charge fees or award compensation.

Massima Omnilex

Art. 329 CPC; admissibility of a cassation appeal: the appeal must contain the relief sought and the factual and legal grounds, with at least a description of the alleged cassation reason. A filing that merely expresses dissatisfaction or advances extraneous grievances without any specific criticism of the challenged decision is null. Under Art. 313 bis CPC, the cassation court may decide with brief reasoning without serving the appeal on the other party when it is inadmissible or manifestly unfounded.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.63

Data decisione, Autorità: 09.06.2005, CCC

Titolo: ricevibilità ricorso per cassazione - nullità del ricorso che non contiene nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato

Incarto n. 16.2005.63

Lugano 9 giugno 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 19 maggio 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 17 maggio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.2428) promossa con istanza 23 agosto 2004 da

CO 1 patr. dall' RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 23 agosto 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 5'000.- oltre accessori rivendicati a saldo del prezzo pattuito per la cessione dell'attività dello Snack Bar __________;

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di compravendita 26 luglio 2002 dal quale si evince la pattuizione di un prezzo complessivo di fr. 30'000.- (doc. B);

che con sentenza 17 maggio 2005 il Segretario assessore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale la convenuta, assente al contraddittorio non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con scritto 19 maggio 2005 indirizzato alla Pretura RI 1 manifesta il proprio disappunto in merito alla sentenza del primo giudice, atto successivamente trasmesso a questa Camera affinché fosse evaso quale ricorso per cassazione

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato; in caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 19 maggio 2005 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad allegare pretesi danni che l'istante le avrebbe cagionato in relazione alla cessione dell'esercizio pubblico;

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 19 maggio 2005 di RI 1è nullo.

  2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation appealadmissibilityformal requirementsnullityprovisional debt-enforcement releasecostsbrief reasoning

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal of 19 May 2005 was admissible despite not containing any specific criticism of the challenged judgment.

Decisione estratta

No. A cassation appeal must state the relief sought and the factual and legal grounds, specifying or at least describing the cassation reason invoked; otherwise it is void.

Motivazione estratta

The filing merely expressed dissatisfaction and alleged damages caused by the respondent, but did not challenge the lower court's findings or legal application. The court therefore could not identify any cassation ground to review.

Questione giuridica chiave

Whether costs and compensatory payments should be charged for this cassation decision.

Decisione estratta

No costs were collected and no party compensation was awarded, considering the particular circumstances and the fact that the appeal was not even served on the respondent.

Motivazione estratta

The court relied on the special procedural situation to dispense with court fees, expenses, and party compensation.

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