Construction contract: proof of remuneration for extra work

16.2005.40Altro tribunale25 ott 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The contractor appealed a civil cassation judgment concerning unpaid remuneration for tile-laying works and alleged extra work. The first-instance court had allowed only part of the claim, accepting payment for those hourly-rate items that the expert clarification showed were actually performed and necessary for proper completion of the work. The appellate cassation court held that the contractor bore the burden of proving execution and necessity of the extra works, and that reliance on the expert’s clarification was not arbitrary. The appeal was dismissed, and costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 327 lett. g CPC; arbitrariness in assessment of evidence and burden of proof in a contract for work and services. In cassation, a decision is not arbitrary merely because another evaluation of the evidence would also be conceivable or preferable; it must be manifestly untenable. Under a contract for work, the contractor claiming remuneration bears the burden of proving the existence and amount of the claim, including, for hourly-rate extras, both their actual execution and their necessity for proper performance. An expert clarification may validly be used to complete an expert report and to identify which disputed items are compensable, provided the court remains within a sustainable appraisal of the evidence.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.40

Data decisione, Autorità: 25.10.2005, CCC

Titolo: contratto di appalto - prova della mercede - tipi di mercede - obbligo per il committente di pagare i lavori previsti e quelli necessari all'esecuzione a regola d'arte dell'opera - portata della delucidazione della perizia

Incarto n. 16.2005.40

Lugano 25 ottobre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 aprile 2005 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 2

contro

la sentenza 31 marzo 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.146) promossa con istanza 15 aprile 2002 nei confronti di

CO 1 patr. dall'avv. Anna FumagalliRA 1

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'759.30 più interessi al 5 % dal 25 febbraio 2002 a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Nel corso del 2001 CO 1 ha concluso con RI 1 un contratto di appalto avente per oggetto la posa di piastrelle, fornite direttamente dal committente, nell'ambito dei lavori di riattazione dello stabile di sua proprietà a Lamone. La conclusione del contratto è avvenuta sulla base di un preventivo che prevedeva dei prezzi al metro quadrato a dipendenza del tipo di intervento, mentre per eventuali lavori supplementari è stata pattuita una mercede a regia di fr. 50.- all'ora. RI 1 ha emesso una fattura di complessivi fr. 32'759.30, fr. 23'764.30 corrispondenti al prezzo dei lavori di posa e fr. 9'150.- per ore a regia 183 x fr. 50.-. CO 1 ha versato acconti per complessivi fr. 25’000.-.

  2. Con istanza 15 aprile 2002 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento del saldo di fr. 7'759.30. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di dover pagare opere a regia da lui mai commissionate e di cui contesta l'effettiva esecuzione e la necessità dell'intervento, i lavori supplementari fatturati a regia dovendo tutti ritenersi compresi in quelli fatturati a misura e regolarmente pagati.

  3. Con sentenza 31 marzo 2005 il Segretario assessore, accertato che la controversia era limitata all'esecuzione e fatturazione di opere a regia da parte dell'istante e riferendosi all'accordo intercorso tra le parti secondo cui tutti i lavori necessari e connessi alla posa delle piastrelle dovevano essere fatturati secondo i prezzi unitari da loro pattuiti, ha ritenuto esclusi da questo tipo di fatturazione unicamente i lavori supplementari per i quali ha ritenuto applicabile la fatturazione a regia di fr. 50.- all'ora. Basandosi sulle indicazioni fornite dal perito nel suo complemento peritale, egli ha quindi riconosciuto all'istante ulteriori fr. 4'010.- pari al valore delle opere di cui è stata provata l'effettiva esecuzione e necessità ai fini di una posa a regola d'arte delle piastrelle e che non erano già state fatturate nell'ambito delle posizioni a misura. Ha quindi accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 2'774.30 oltre interessi del 5% dal 15 marzo 2002.

  4. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 g CPC. Il ricorrente rimprovera al Segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per essersi basato sulla delucidazione della perizia anziché sulla perizia medesima secondo cui la mercede esposta in complessivi fr. 32'836.80 corrisponde al reale valore del lavoro svolto dal signor RI 1.

Con osservazioni 31 maggio 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

  2. Nel caso di specie non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO e che l'opera è stata fornita a regola d'arte. Pure pacifico è che incombe all'appaltatore – che chiede il pagamento della propria mercede – l'onere della prova dell’esistenza e dell'entità del vantato diritto (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3a ed., 2003. n. 21 ad art. 372 CO). Litigioso è la mercede e l'importo della medesima per i lavori a regia fatturati dall'istante.

Il contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La prassi ha per sua parte sviluppato alcune forme miste, fra le quali quella in cui vengono pattuiti dei prezzi unitari. In tal caso la pattuizione di una mercede preventiva e vincolante è limitata al prezzo per unità di misura o di quantità, mentre il costo finale complessivo varia a seconda delle quantità effettivamente fornite dall'appaltatore (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 915 e segg.), ritenuto che in caso di dissidio quest'ultimo sopporta l'onere della prova relativamente alla quantità di materiale fornito ai prezzi unitari pattuiti (art. 8 CC; Gauch, op. cit., n. 917).

  1. In concreto il primo giudice, basandosi sul preventivo doc. A, riconosciuto da entrambe le parti, ha accertato che le stesse avevano pattuito un costo unitario per le opere di piastrellista commissionate all'istante, fatturazione questa che non è oggetto di controversia, mentre per eventuali imprevisti avevano fissato un importo di fr. 50.- l'ora (Gauch, op. cit., n. 953). Con riferimento a quest'ultime opere, oggetto di contestazione e il cui dettaglio figura nel doc. C, il primo giudice, per determinare quali lavori fossero stati effettivamente eseguiti perché necessari ai fini dell'adempimento del contratto di appalto, si è basato sulla delucidazione della perizia 14 gennaio 2004 dell'arch. __________. A questo proposito occorre rilevare che l'art. 252 cpv. 2 CPC permette alle parti di chiedere la completazione o delucidazione di una perizia per ottenere risposte a quesiti rimasti parzialmente inevasi o spiegazioni per risposte non univocamente comprensibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 252, m. 1). In questo senso, il fatto per il segretario assessore di essersi riferito alla delucidazione della perizia piuttosto che al rapporto peritale, con particolare riferimento alla risposta al quesito n. 7 a pagina 8 ove il perito afferma che si può pertanto affermare che, visti i prezzi a misura e a regia applicati, benché talune posizioni potessero figurare a misura piuttosto che a regia, vista la buona qualità dell'esecuzione, visionati i piani esecutivi dell'edificio, i quantitativi messi in opera secondo il documento B e le opere a regia svolte, la mercede di complessivi fr. 32'836.80 corrisponde al reale valore del lavoro svolto dal signor RI 1 (cfr. perizia 31 luglio 2003), non può certo essere censurato poiché oggetto di controversia non è tanto il fatto di sapere se l'istante abbia eseguito tutti i lavori elencati nel doc. C, ma se questi debbano essere remunerati dal convenuto. A quest'ultimo incombe infatti l'obbligo di pagare unicamente i lavori concordati e quelli imprevisti che si fossero resi necessari per poter eseguire un'opera a regola d'arte, tant'è che anche le parti hanno contrattualmente fatto riferimento a tale eventualità indicando, accanto al prezzo unitario, salvo complicazioni (cfr. doc. A). Ciò significa che il convenuto è tenuto a pagare le prestazioni fatturate a regia solo nella misura in cui l'istante ha provato la loro effettiva esecuzione (Gauch, op. cit., n. 1019) e che queste erano necessarie all'adempimento del contratto.

  2. Dalle risultanze istruttorie è emerso che l’effettiva esecuzione di buona parte delle opere a regia fatturate dall'istante (doc. C), tutte contestate dal convenuto e il cui consenso, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non può essere dedotto dalla sua sola presenza giornaliera sul cantiere (cfr. deposizioni __________ __________ del 11 giungo 2002, verbali pag. 4 e __________ __________ del 26 agosto 2002, verbali pag. 2 e interrogatorio formale del convenuto del 26 agosto 2002, risposta n. 3), non sono accertabili a posteriori (cfr. perizia 31 luglio 2003 pag. 4). Di conseguenza non può esserne ammessa la fatturazione, avendo l'istante fallito nell'onere della prova che gli competeva. Per le opere di cui il perito ha invece accertato l'esecuzione e il carattere necessario, il segretario assessore si è correttamente basato sulle dettagliate informazioni fornite dal perito nel suo atto complementare, là dove il perito ha esaminato, per la prima volta, nei dettagli tutte le posizioni esposte dall'istante nel suo doc. C. Il perito, suddividendo le singole voci a dipendenza del tipo di intervento eseguito, ha indicato quali lavori andavano fatturati a misura e quali a regia, fornendo così al giudice una valida base di calcolo della mercede di spettanza dell'istante, mercede che il segretario assessore ha riconosciuto a quest'ultimo unicamente con riferimento ai lavori di cui è stata provata l'effettiva esecuzione, esclusi quindi quelli semplicemente supposti (pos. 1 e

  1. o sui quali il perito non ha potuto pronunciarsi non avendo elementi sufficienti per farlo (pos. 5, 8, 14, 15, 16, 17 e 19). In siffatte circostanze il giudizio impugnato, frutto di una corretta applicazione del diritto sostanziale, con particolare riferimento all'onere della prova che compete all'appaltatore, e di una sostenibile valutazione delle risultanze istruttorie, non può essere cassato e tantomeno considerato iniquo.
  1. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1ale è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 310.-

b) spese fr. 50.-

fr. 360.-

già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- per ripetibili.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

construction contractburden of proofexpert evidenceextra workunit pricesremunerationarbitrarinesscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance court arbitrarily assessed the expert evidence by relying on the expert clarification rather than the original report.

Decisione estratta

No. The court could properly rely on the clarification because it directly addressed which works were actually executed and necessary, and whether they had to be paid as extra work.

Motivazione estratta

The clarification was admissible to complete and explain the expert report. Since the dispute concerned remuneration, not mere performance, the decisive question was which works were contractually payable and proven as necessary extra work.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant proved entitlement to payment for the invoiced works at regia.

Decisione estratta

No. The contractor bore the burden of proving both execution and necessity of the extra works, and this proof was not provided for the contested items.

Motivazione estratta

The contract used unit prices for agreed works and hourly rates only for unforeseen necessary extras. Many invoiced items could not be established retrospectively, and the evidence supported payment only for the items the expert confirmed as executed and necessary.

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