Late cassation appeal dismissed as time-barred

16.2005.35Altro tribunale27 apr 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed a peace judge’s order striking a debt-enforcement opposition case for procedural lapse. The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the registered decision was deemed notified on the last day of postal storage, since the appellant collected it one day late. The 10-day cassation deadline therefore expired on 18 April 2005, whereas the appeal was posted only on 19 April 2005. The appeal was declared inadmissible as late. The court also noted that the request for increased party costs would in any event have been insufficiently specified. Costs of CHF 70 were imposed on the appellant, with no party costs awarded.

Massima Omnilex

Art. 22 cpv. 1 LALEF; art. 131 cpv. 1 CPC; registered postal service and commencement of the appeal period: for decisions served by registered mail, notification occurs upon actual delivery or, failing that, on the last day of the seven-day postal holding period; the appeal period runs from the following day. An appeal deposited with the post after expiry of the statutory deadline is inadmissible. A request for party costs must state the amount claimed; otherwise it is not examinable (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.35

Data decisione, Autorità: 27.04.2005, CCC

Titolo: rigetto definitivo - stralcio per perenzione processuale - ricorso tardivo - raccomandata ritirata dopo la scadenza del periodo di giacenza - decorremza del termine ricorsuale - quantificazione ripetibili

Incarto n. 16.2005.35

Lugano 27 aprile 2005/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 aprile 2005 presentato da

RI 1

contro

il decreto di stralcio 31 marzo 2005 del sostituto Giudice di pace del circolo di Lugano, nella causa civile inappellabile (causa inc. n. 282a/99) promossa con istanza 29 marzo 1999 da

CO 1 rappr. da RA 1, Zurigo

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di __________, oltre interessi al 5% e spese, causa che il sostituto giudice di pace ha stralciato dai ruoli per perenzione processuale il 31 marzo 2005, senza prelevare tasse né spese e senza attribuire ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 29 marzo 1999 la CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ oltre agli interessi al 5% e le spese, domanda alla quale il convenuto si è opposto all’udienza del 20 maggio 1999;

che il 31 marzo 2005 il sostituto giudice di pace, constatato che le parti non avevano compiuto alcun atto processuale nei due anni precedenti, ha stralciato dai ruoli la causa per perenzione processuale, senza prelevare tasse né spese e senza attribuire ripetibili;

che con ricorso datato 18 aprile 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio, chiedendo che in riforma del decreto impugnato fosse mantenuta in via definitiva l’opposizione al citato PE e che gli fosse attribuita un’indennità indeterminata per ripetibili, maggiorata per manifesta ingiustizia dell’azione promossa dall’istante;

che il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro un giudizio emanato nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che l’invio giudiziario spedito per raccomandata si ritiene notificato al destinatario nel momento della sua consegna effettiva o l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato all’ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. aa; 123 III 492; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124 m. 1, m. 3);

che nella fattispecie il ricorrente ha ritirato l’invio raccomandato il 9 aprile 2005, il giorno dopo la scadenza del termine di ritiro, come risulta dalla busta allegata al ricorso;

che pertanto l’intimazione si ritiene avvenuta l’8 aprile 2005, ultimo giorno di deposito, ragione per la quale il termine di ricorso scadeva il 18 aprile 2005;

che il ricorso, datato 18 aprile 2005 ma consegnato alla posta solo il 19 aprile 2005, come attestato dalla data del timbro postale sulla busta, si rivela di conseguenza tardivo e non può dunque essere esaminato nel merito;

che abbondanzialmente si osserva che il ricorso si sarebbe rivelato irricevibile anche se fosse stato tempestivo, poiché il ricorrente pretende un’indennità per ripetibili maggiorata a causa della manifesta ingiustizia con cui avrebbe agito l’istante, senza tuttavia indicare la cifra richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App, m. 34 ad art. 309);

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 18 aprile 2005 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

  • urigo

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

time limitregistered mailpostal holding periodinadmissibilityprocedural lapsecourt costsparty costsdebt enforcementoppositioncassation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal was filed within the 10-day statutory deadline.

Decisione estratta

No. The appeal was late because service was deemed completed on the last postal storage day, making the deadline expire on 2005-04-18, while the appeal was posted only on 2005-04-19.

Motivazione estratta

For registered mail, notification occurs on actual receipt or on the last of the seven postal holding days. The appellant collected the letter one day after expiry, so notification was deemed on 2005-04-08 and the appeal deadline ended on 2005-04-18.

Questione giuridica chiave

Whether the court should award increased costs/repeats to the appellant as requested.

Decisione estratta

No. The request was in any event inadmissible because no specific amount was indicated, and the respondent had not even been served for observations.

Motivazione estratta

A claim for increased party costs must specify the amount sought; additionally, no indemnity was warranted where the appeal was not notified to the respondent.

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