Cassation appeal null for lack of reasons

16.2005.138Altro tribunale20 dic 2005Inadmissible

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Sintesi Omnilex

RI 1 appealed by cassation against the peace judge’s rejection of a CHF 232 claim concerning half the price of a washing machine. The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the submission of 3 November 2005 did not satisfy the formal requirements of Art. 329 CPC, because it contained no concrete grounds of cassation and merely sought a reconsideration of the file. The appeal was therefore null. The court did not decide the questionable issues of standing or procedural representation of the adult daughter. No fees, costs, or party compensation were ordered.

Massima Omnilex

Art. 329 CPC; requirements for a valid cassation appeal and consequence of non-compliance; an appeal must contain the relief sought and, at least in substance, the factual and legal reasons identifying the cassation ground invoked. A filing that merely expresses dissatisfaction with the lower-court judgment and requests a rehearing of the case does not meet these minimum requirements and is null. Where the appeal is inadmissible on formal grounds, the reviewing court may refrain from deciding ancillary questions such as standing or procedural representation (consid. 2-4). Under Art. 313 bis CPC in conjunction with Art. 313 CPC, manifestly inadmissible appeals may be rejected summarily; costs may exceptionally be waived depending on the circumstances.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.138

Data decisione, Autorità: 20.12.2005, CCC

Titolo: ricevibilità ricorso - ricorso nullo - legittimazione alla rappresentanza processuale - negata al padre di figlia maggiorenne

Incarto n. 16.2005.138

Lugano 20 dicembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 3 novembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 12 ottobre 2005 del Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco nella causa civile inappellabile (inc. n. 25/2005/O) promossa con istanza 20 aprile 2005 nei confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 232.- oltre accessori, domanda respinta dal giudice;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 20 aprile 2005 RI 1 ha convenuto in giudizio CO 1 per ottenere il pagamento di fr. 232.-, corrispondenti alla metà del valore di una lavatrice acquistata dalla figlia della convenuta unitamente alla di lui figlia allorquando esse, studentesse universitarie, erano coinquiline di un appartamento a __________;

che con sentenza 12 ottobre 2005 il Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco ha respinto l'istanza non avendo l'istante comprovato l'esistenza di un eventuale accordo circa l'assunzione del costo della lavatrice da parte della convenuta;

che con scritto 3 novembre 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendo il riesame dell'intera pratica;

che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 3 novembre 2005 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto in merito alle conclusioni del primo giudice chiedendo il riesame dell'incarto;

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, la domanda di riesame come tale non essendo in ogni caso proponibile;

che in considerazione dell'esito del gravame può rimanere indecisa la questione relativa alla legittimazione attiva e a quella passiva, presupposti che parrebbero difettare giacché titolari del credito litigioso sembrano piuttosto essere le figlie maggiorenni, così come la legittimazione alla rappresentanza processuale da parte del ricorrente, inabilitato a rappresentare in questa sede la figlia maggiorenne (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 64, m. 17);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese l'art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

  1. Il ricorso 3 novembre 2005 di RI 1 è nullo.

  2. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation appealadmissibilityformal requirementsstandingprocedural representationcourt costsnullity

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Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal met the formal requirement to state requests and legal/factual reasons under Art. 329 CPC.

Decisione estratta

The written submission did not qualify as a valid cassation appeal because it contained no concrete criticism of the challenged judgment and merely requested a rehearing of the file.

Motivazione estratta

Under Art. 329 CPC, a cassation appeal must state the requests and the factual and legal grounds, including at least the cassation reason invoked. A mere expression of disagreement and request for reconsideration is insufficient.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant had standing and procedural authority to represent the adult daughter and to sue on the disputed claim.

Decisione estratta

The court left these questions undecided because the appeal was already inadmissible.

Motivazione estratta

Given the outcome, the court found it unnecessary to decide active/passive standing or procedural representation, although these prerequisites appeared questionable because the claim likely belonged to the adult daughters and the father could not represent an adult daughter in this instance.

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