Reimbursement for unperformed obligation to repair road

16.2005.137Altro tribunale24 lug 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected the cassation appeal against a peace judge’s decision. The appellants relied on a 2003 agreement requiring the respondents to remove a roadside cordon and restore a road, but had themselves carried out the work after a separate judgment required them to perform related road works. The court held that, in case of non-performance of an obligation to do, Art. 98 CO requires the creditor either to seek authorization to perform at the debtor’s expense or to set a final deadline before claiming a monetary substitute. Since neither step was taken, reimbursement was unavailable. Costs were imposed on the appellants.

Massima Omnilex

Art. 98 cpv. 1 CO; action for execution at the debtor’s expense and monetary substitute for non-performance of an obligation to do; Art. 327 lett. g CPC; manifest violation of law and arbitrariness. Where the debtor fails to perform a contractual obligation to do, the creditor may seek judicial authorization to have the work carried out by itself or a third party at the debtor’s expense. A claim for reimbursement of the costs of self-help presupposes, moreover, that the debtor was set a final deadline rendering the monetary substitute due. Absent such steps, a rejection of the reimbursement claim is neither arbitrary nor manifestly unlawful. Arbitrariness requires a decision that is unsustainable, not merely another conceivable solution (consid. 5-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.137

Data decisione, Autorità: 24.07.2006, CCC

Titolo: mancato adempimento di un obbligo di fare - convenzione che prevede l'obbligo di sistemazione di una strada

Incarto n. 16.2005.137

Lugano 24 luglio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 novembre 2005 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1

contro

la sentenza 8 novembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa civile inappellabile (inc. n. 21/2005) promossa con istanza 29 aprile 2005 nei confronti di

CO 1 CO 2 CO 3

con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento

di fr. 1'700.- oltre accessori così come che venisse loro fatto obbligo di ripristinare il manto stradale sulla particella n. 303 RFD __________ di loro proprietà, domande respinte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

Nell'ambito di discussioni e trattative intervenute tra RI 1, proprietari della particella n. 303 RFD __________, e i membri della Comunione ereditaria fu __________ ed __________ __________composta di CO 1, CO 2 e CO 3 proprietari delle particelle n. 502 e 503, le parti hanno sottoscritto il 27 ottobre 2003 una convenzione con la quale entrambe si assumevano reciproci impegni. Mentre RI 1 e RI 2 sostengono di aver fatto fronte agli impegni assunti, essi si dolgono dell'inadempienza degli eredi __________ che non hanno provveduto alla sistemazione di una strada, segnatamente non eliminando un cordolo a ridosso della particella n. 300 appartenente a un terzo, opera che essi si erano impegnati ad eseguire entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo e alla quale hanno dovuto loro stessi provvedere.

  1. Con istanza 29 aprile 2005 RI 1 e RI 2 hanno convenuto CO 2, CO 1 e CO 3 davanti al Giudice di pace del circolo di Agno postulandone la condanna in via solidale al pagamento di fr. 1'700.-, corrispondente alla spesa da loro sostenuta per la sistemazione della strada e la rimozione del cordolo, già dedotta la loro partecipazione concordata di fr. 300.-. Essi hanno inoltre chiesto la condanna dei convenuti al ripristino del manto stradale asportato per la realizzazione delle loro canalizzazioni.

I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria, riconoscendo agli istanti unicamente una loro partecipazione nella misura di fr. 700.-. Al riguardo essi hanno richiamato una sentenza 21 giugno 2004 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, adito dai proprietari della particella n. 300 RFD __________, aveva fatto ordine a RI 1 e RI 2 di eseguire i lavori necessari per l'arretramento e il consolidamento della strada edificata sul mappale n. __________ RFD di __________.

  1. Con sentenza 8 novembre 2005 il Giudice di pace ha respinto l'istanza, non potendo gli istanti porre a carico dei convenuti il pagamento di interventi ai quali sono stati loro stessi astretti con la menzionata sentenza pretorile. Il primo giudice ha pure respinto la domanda intesa al ripristino del manto stradale non avendo gli istanti quantificato la loro pretesa, ciò che non permette di verificare la sua competenza.

Con il presente tempestivo gravame RI 1 e RI 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulando l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, non deducendo nessuna conseguenza, neppure quella del risarcimento del danno, dalla violazione da parte dei convenuti degli obblighi assunti contrattualmente con la sottoscrizione della convenzione 27 ottobre 2003.

Con osservazioni 8 gennaio 2006 la parte convenuta ha postulato la reiezione del ricorso.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

I ricorrenti lamentano il mancato accoglimento della loro istanza, ovvero il fatto per il primo giudice di non aver considerato l'impegno assunto dai convenuti nella convenzione 27 ottobre 2003, che non è stato annullato dalla sentenza 21 giugno 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che – per altro – neppure li riguarda.

In concreto, non è contestato che contrariamente agli accordi presi con la nota convenzione i convenuti non hanno eliminato dalla strada degli istanti il cordolo che invadeva la proprietà di terzi. Trattandosi del mancato adempimento di un obbligo di fare, l'art. 98 cpv. 1 CO concede al creditore la possibilità di farsi autorizzare dal giudice ad eseguire, lui stesso o tramite un terzo, la prestazione a spese del debitore (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, ad art. 98, n. 3), possibilità alla quale gli istanti non hanno fatto ricorso. Essi non possono neppure pretendere il pagamento della spesa sostenuta per l'esecuzione del lavoro controverso, non avendo fissato ai convenuti un ultimo termine entro il quale procedere all'opera controversa, ciò che si rendeva necessario ai fini dell'esigibilità della prestazione pecuniaria sostitutiva (Thévenoz/Werro, op. cit., ad art. 98, n. 5; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 7ª ed., vol. II, n. 2590).

Ne discende che gli istanti, costretti in esito all'azione giudiziaria promossa dai vicini a eliminare loro stessi l'ostacolo, non possono pretendere dai convenuti, ai quali non hanno neppure denunciato la lite (art. 56 segg. CPC), il rimborso delle spese sostenute. Ciò posto, la sentenza del primo giudice, che non appare errata e tantomeno insostenibile nel suo risultato, deve essere confermata con conseguente reiezione del ricorso che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 21 novembre 2005 di RI 1 e RI 2 è respinto.

  2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.-

b) spese fr. 50.-

fr. 150.-

già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l'obbligo pure solidale di versare alla controparte fr. 60.- a valere quale indennità.

  1. Intimazione:
  • __________;

  • __________ -



Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

contractual breachroad repairobligation to doself-help executionreimbursementfinal deadlinecassationarbitrarinesscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the peace judge wrongly rejected reimbursement for road-repair costs despite the respondents' contractual breach.

Decisione estratta

The complaint failed because, for a non-performance of an obligation to do, the creditor must first seek judicial authorization to perform the work at the debtor's expense or otherwise make the monetary substitute due by setting a final deadline.

Motivazione estratta

The appellants did not use the remedy under Art. 98(1) CO and did not set a final deadline for performance; moreover, they were ordered by a separate judgment to carry out the work themselves and could not shift those costs to the respondents.

Questione giuridica chiave

Whether the peace judge should have granted the claim for reimbursement of the road-surface repair costs based on the alleged contractual undertaking.

Decisione estratta

No; the refusal to award reimbursement was not manifestly wrong.

Motivazione estratta

Because the appellants had to perform the work themselves after being sued by neighbors, and they had not notified the dispute to the respondents, the claimed expenses could not be reclaimed.

Questione giuridica chiave

Whether the cassation ground of manifest violation of substantive law under Art. 327 let. g CPC was made out.

Decisione estratta

No cassation ground was shown.

Motivazione estratta

The first-instance judgment was not untenable; at most another solution might have been conceivable, which is insufficient for arbitrariness or manifest legal error.

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