Cassation dismissed: no violation of the right to be heard in service of summons

16.2005.126Altro tribunale11 nov 2005Dismissed

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Sintesi Omnilex

RI 1 challenged the Pretore’s judgment granting definitive dismissal of his objection in debt enforcement for unpaid 2003 cantonal and communal taxes, arguing that he had been deprived of his right to be heard because he did not receive the hearing summons. The Court of Cassation Civil held that the registered summons had been validly notified when the pickup period expired and that the appellant could not rely on his own failure to collect it. The alleged violation of the right to be heard was therefore rejected. The cassation appeal was dismissed, costs of CHF 70 were imposed on RI 1, and no compensation was awarded to the respondent.

Massima Omnilex

Art. 327 lett. e CPC; art. 29 cpv. 2 Cost.; service of a registered summons and right to be heard. A registered judicial mailing is deemed notified upon actual delivery or, if not collected, on the last day of the seven-day postal holding period. A party who fails to collect the summons without challenging the regularity of service cannot invoke a violation of the right to be heard. The first instance is not obliged to attempt a renewed service, although such a measure does not affect the validity of the initial notification (consid. ...). Under art. 313bis CPC the cassation court may dismiss a manifestly unfounded appeal by brief reasoning without inviting observations. Costs follow the losing party under art. 148 cpv. 1 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.126

Data decisione, Autorità: 11.11.2005, CCC

Titolo: rigetto definitivo - notifica citazione - diritto di essere sentito

Incarto n. 16.2005.126

Lugano 11 novembre 2005/bd

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 novembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 25 ottobre 2005 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, nella procedura in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.310) promossa con istanza 29 agosto 2005 da

CO 1 rappr. dall'RA 1n

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UE di Locarno, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 29 agosto 2005 RA 1 del Distretto di __________, in rappresentanza del Canton __________ e del Comune di , ha chiesto il rigetto in vi dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 2'517.35 oltre interessi rivendicati a saldo dell'imposta comunale e cantonale per il 2003;

che con sentenza 25 ottobre 2005 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escusso, assente al contraddittorio non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con scritto 7 novembre 2005, erroneamente indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, RI 1 RI 1

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella fattispecie con ordinanza 16 settembre 2005, spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.660001.00369928, il Pretore ha citato le parti all’udienza del 24 ottobre 2005 per il contraddittorio;

che la raccomandata destinata a RI 1non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Pretura;

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell'autorità spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che in concreto, non contestando la regolarità della notifica, in particolare di non aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata contenente l'invio, il ricorrente non può che imputare a sé stesso l'assenza alla discussione dell'istanza;

che nelle circostanze descritte, il diritto di essere sentito dell'interessato non è stato violato, senza dimenticare che il Pretore, pur non essendone obbligato (art. 124 cpv. 2 CPC), ha tentato, senza esito, una nuova notifica tramite usciere comunale;

che il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, deve essere respinto;

che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 7 novembre 2005 di RI 1 è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

right to be heardservice of processregistered maildebt enforcementdefinitive dismissalcassationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the summons to the hearing was validly served and the appellant's right to be heard was violated

Decisione estratta

The summons was properly notified by registered mail; since the appellant did not collect it and did not dispute the regularity of service, his absence was attributable to himself, so there was no violation of the right to be heard.

Motivazione estratta

A registered mailing is deemed served upon actual delivery or, if uncollected, on the last day of the seven-day pickup period. The court also noted that the first instance even attempted a second service through a municipal usher, although it was not required to do so.

Questione giuridica chiave

Cassation appeal against the first-instance judgment granting definitive dismissal of the objection

Decisione estratta

The appeal was unfounded and had to be rejected.

Motivazione estratta

The sole ground raised—violation of the right to be heard—failed, and the lower court's judgment therefore remained intact.

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