Cassation appeal inadmissible for lack of grounds

16.2005.115Altro tribunale20 ott 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 filed a cassation appeal against a justice of the peace judgment ordering payment to CO 1 for beauty products and a missed appointment. The Civil Cassation Chamber of the Tribunal d’appello held that the filing of 28 September 2005 was not a valid cassation appeal because it did not state the required requests or legal and factual grounds, but merely repeated the assertion that the contract had been cancelled. The appeal was therefore declared null. Exceptionally, no court fees, expenses, or party compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; cassation appeal requirements and nullity for defective reasoning. A cassation appeal must, under pain of nullity, contain the requests for relief and the factual and legal grounds on which it is based, with at least an identifiable cassation ground. A mere repetition of the appellant’s substantive position, without concrete criticism of the challenged decision, is insufficient. If the filing does not meet this threshold, the court cannot examine possible grounds for annulment and must declare the appeal void; under Art. 313 bis CPC, it may do so by brief reasoning and without inviting observations when the appeal is inadmissible or manifestly unfounded.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.115

Data decisione, Autorità: 20.10.2005, CCC

Titolo: ricevibilità del ricorso per cassazione - ricorso nullo

Incarto n. 16.2005.115

Lugano 20 ottobre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 settembre 2005 presentato da

RI 1 (TI)

contro

la sentenza 20 settembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa civile inappellabile (inc. n. 04/25/O) promossa con istanza 3 dicembre 2004 da

CO 1 rappr. dall'amministratore unico Daniele Ducoli, Lugano

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 697.- oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 3 dicembre 2004 CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 697.-, corrispondenti al valore di 90 prodotti estetici venduti alla convenuta (fr. 570.-) oltre al costo di un appuntamento da questa non rispettato, il tutto sulla base del contratto concluso dalle parti il 24 ottobre 2003 e avente per oggetto l'acquisto e applicazione di prodotti dimagranti;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver tempestivamente disdetto il contratto sottoscritto con controparte per motivi di salute;

che con sentenza 20 settembre 2005 il giudice di pace, accertato che la convenuta aveva effettivamente ricevuto 90 fiale di prodotti estetici e non si era presentata, senza alcun preavviso, all'appuntamento fissatole dall'istante per l'inizio dei trattamenti, ha integralmente accolto l'istanza non avendo la convenuta comprovato di aver disdetto il contratto in vigore tra le parti;

che con scritto 28 settembre 2005, indirizzato alla gi__________, ha ribadito la propria opposizione alla richiesta di pagamento dell'istante;

che l'atto in questione, trasmesso per competenza a questa Camera, non può essere trattato quale valido ricorso per cassazione;

che, infatti, secondo l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve, pena la nullità (cpv. 3), contenere le domande di ricorso, i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;

che in concreto il contenuto dello scritto 28 settembre 2005 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che invece di indicare le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire, senza però minimamente comprovarlo, di aver tempestivamente disdetto il contratto in vigore tra le parti;

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, sentenza che è in ogni caso frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso 28 settembre 2005 di RI 1 è nullo.

  2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

  • .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation appealadmissibilityformal requirementsnullityinsufficient groundscivil procedurecosts waiver

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation filing of 28 September 2005 satisfied the formal requirements of Art. 329 CPC.

Decisione estratta

No. The filing did not contain the necessary requests and factual/legal grounds, nor did it identify a cassation ground; it merely repeated the underlying objection that the contract had been cancelled.

Motivazione estratta

Under Art. 329 cpv. 2 CPC, failure to state the required grounds leads to nullity under cpv. 3. Without any real challenge to the impugned judgment, the court could not examine possible cassation grounds.

Questione giuridica chiave

Whether costs and party compensation should be charged for the cassation proceedings.

Decisione estratta

No costs or party compensation were imposed exceptionally because of the particular circumstances and because the appeal was not even served on the opposing party.

Motivazione estratta

The court exercised its discretion to decide briefly under Art. 313 bis CPC and waived court fees, expenses, and ripetibili.

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