AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2005.1
Data decisione, Autorità:
17.01.2005, CCC
Titolo:
procedura ordinaria - spetta al convenuta eccepire la mancata conciliazione dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione - notifca della citazione alla parte e non al legale sconosciuto al pretore
Incarto n.
16.2005.1
Lugano
17 gennaio
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5
gennaio 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 21 dicembre 2004 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2004.339) promossa con istanza 1° ottobre 2004 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'164.50 oltre accessori a
titolo di mercede derivante da contratto di appalto, nonché il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 1° ottobre 2004 __________ CO 1 ha convenuto __________ RI 1 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr.
3'163.50 a saldo della fattura emessa il 2 luglio 2004 (doc. B) per opere da
muratore e pittore eseguite in uno stabile di proprietà di quest'ultimo a __________;
che
con sentenza 21 dicembre 2004 il Segretario assessore, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione prodotta,
alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato
all’udienza di discussione, ha accolto l’istanza;
che con
il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente, sostenendo implicitamente che
le pretese dell'istante sarebbero attinenti a un contratto di locazione
stipulato tra le parti, rimprovera innanzi tutto al primo giudice di non aver
preliminarmente sottoposto la vertenza al competente Ufficio di conciliazione
in materia di locazione; si duole inoltre della mancata convocazione delle
parti a una nuova udienza nonostante la richiesta del suo legale del 22
novembre 2004, e nel merito rimprovera al giudice di aver accolto le pretese
dell'istante nonostante fosse a conoscenza della sua opposizione al loro pagamento,
come risulta da un'altra procedura pendente dinanzi allo stesso giudice;
che per
quanto attiene al mancata procedura conciliativa davanti al competente Ufficio
di conciliazione in materia di locazione, dalla documentazione agli atti non emerge
nessun indizio dal quale il giudice avrebbe dovuto ritenere trattarsi di una
contestazione derivante da un rapporto di locazione, così che spettava al
convenuto partecipare all'udienza di discussione e sostenere in quella sede
tale sua allegazione;
che per
quanto concerne la richiesta di una nuova udienza, a prescindere dal fatto che
dallo scritto 22 novembre 2004 del legale del convenuto non risulta nessuna richiesta
in tale senso, il segretario assessore non era tenuto a darvi seguito, avendo regolarmente
citato le parti all'udienza del 17 novembre 2004 (art. 120 cpv. 1 CPC), alla
quale solo la parte istante ha partecipato;
che
spettava se del caso al convenuto trasmettere la citazione al suo legale,
ritenuto che al momento della notifica della citazione l'esistenza di un
rappresentante non era nota al primo giudice;
che
l'assunto secondo cui il primo giudice sarebbe stato a conoscenza della contestazione
della pretesa avversaria da parte del convenuto non trova nessun riscontro
negli atti istruttori, ritenuto che il convenuto deve esporre le proprie
argomentazioni e contestazioni solo nel corso dell'udienza di discussione (art.
294 cpv. 2 CPC);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
che non
si assegnano ripetibili all’istante, cui il ricorso non è stato intimato e non
ha provocato costi presumibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 gennaio 2005 di __________ RI 1 è
respinto.
- Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, sono poste a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster