Cassation dismissed; tax assessment was an enforceable title

16.2004.97Altro tribunale22 dic 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber dismissed a cassation appeal against a judgment granting definitive dismissal of opposition in debt enforcement for communal tax arrears and default interest. It held that the debtor’s postponement request, sent only three days before the hearing, was untimely and did not establish a violation of the right to be heard. The creditor’s documents, including a final tax assessment and related notices, were accepted as an enforceable title for the unpaid balance and default interest. New factual allegations and the prescription objection raised only on cassation were inadmissible. Costs were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 136 CPC; postponement of hearing and right to be heard. A request for postponement must be timely and substantiated; if filed at the last minute, the party bears the burden of diligence and cannot later rely on the absence of a prompt response as a procedural violation. Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC bars new facts and objections on cassation. In definitive debt-enforcement proceedings, final tax assessments are enforceable titles under Art. 80 LEF; for communal taxes of the pre-1995 regime, Art. 222 vLT applies. Objections not timely raised, including prescription, are inadmissible. Costs follow the event under Art. 148 cpv. 1 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.97

Data decisione, Autorità: 22.12.2004, CCC

Titolo: ricorso per cassazione - violazione del diritto di essere sentito - mancato rinvio di un'udienza - domanda di rinvio evasa con la sentenza- dovere di diligenza che compete alla parte - rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione passata in giudicato - interessi di mora

Incarto n. 16.2004.97

Lugano 22 dicembre 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 presentato da

RI 2

contro

la sentenza 11 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Carona, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. S04-252) promossa con istanza 27 maggio 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 maggio 2004 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ RI 2 al PE. n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 15.- rivendicati a saldo dell'imposta comunale dovuta per il 1991 e di fr. 1'718.80 a titolo di interessi di mora;

che a valere quale titolo esecutivo l'autorità ha prodotto la notifica di tassazione decisione su reclamo del 26 febbraio 1993 riguardante l'imposta cantonale 1991-1992, la notifica del conguaglio dell'imposta comunale 1991 del 28 febbraio 1993, il richiamo di pagamento 31 maggio 1993 e la relativa diffida 31 luglio 1993 muniti dell'attestazione del loro passaggio in giudicato, così come il calcolo degli interessi di ritardo maturati sull'imposta comunale 1991 sino al 21 aprile 2004;

che con sentenza 11 ottobre 2004 il Giudice di pace, respinta preliminarmente una domanda di rinvio del contraddittorio presentata il 4 luglio 2004 dalla convenuta in quanto intempestiva e non suffragata da alcun valido motivo ai sensi dell’art. 136 CPC; ha accolto l'istanza pronunciando il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo summenzionato, individuando nella documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo per l'importo posto in esecuzione;

che con il presente tempestivo gravame __________ RI 2 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e) CPC; la ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il giudice di pace non ha dato seguito alla sua domanda di rinvio dell’udienza, mentre nel merito osserva di aver liquidato l'imposta comunale 1991 rivendicata dall'istante, la cui pretesa sarebbe in ogni caso prescritta;

che per quanto attiene all’asserita violazione del diritto di essere sentito della ricorrente per il mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell'udienza fissata per l'8 luglio 2004, rispettivamente della mancata tempestiva comunicazione di questa decisione evasa solo con la sentenza, nonostante la richiesta sia stata formulata con invio raccomandato 5 luglio 2004, la censura ricorsuale è infondata;

che qualora la parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi

  • quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale - di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);

che la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7);

che il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (art. 136 cpv. 2 CPC);

che sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC impone al giudice di pronunciarsi formalmente, ovvero con ordinanza, scopo della norma è anche quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di essere tempestivamente informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 8);

che in concreto la domanda di rinvio è stata spedita dalla ricorrente solo tre giorni prima dell’udienza, ciò che ha verosimilmente impedito al giudice di informare in tempo utile la convenuta sull'esito negativo della sua domanda;

che in simili circostanze spettava semmai alla convenuta, che ha formulato la sua domanda di rinvio all'ultimo momento, farsi diligente e preoccuparsi dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 9; CCC 5.6.2001 in re S.SA/G.SA) per cui, non avendolo fatto, ella non può ora lamentarsi in questa sede di non aver potuto presenziare al contraddittorio, anche perché dinanzi al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC);

che lo scritto dichiarazione 7 luglio 2004 e la documentazione allegata, non è stato a giusta ragione considerato dal primo giudice ritenuto che è al contraddittorio, e solo in quella sede, che le parti hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi /Trezzini, op. cit., ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6);

che neppure lo scritto 26 ottobre 2004 prodotto dalla ricorrente in questa sede, a prescindere dalla sua irrilevanza ai fini del giudizio, può essere considerato poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;

che l’art. 222 vLT, applicabile alla fattispecie siccome riferita a un periodo fiscale precedente quello dell'entrata in vigore della nuova Legge Tributaria (1°gennaio 1995, cfr. art. 324 cpv. 2 LT), sancisce il principio secondo cui le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;

che in concreto è indubbio che la documentazione prodotta dall'istante costituisce valido titolo esecutivo per l'importo di fr. 15.- corrispondente al saldo residuo dovuto dal convenuto sull'imposta comunale 1991;

che anche per quanto attiene agli interessi di mora, siccome previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta e rimasta incontestata dalla convenuta;

che pertanto la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, tantomeno quella di prescrizione del credito fiscale, sollevata per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione;

che di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 di __________ RI 2 è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementtax assessmentright to be heardpostponement requestdefault interestnew factscassationcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the refusal to postpone the hearing violated the right to be heard.

Decisione estratta

No violation occurred: the postponement request was filed only three days before the hearing, so the debtor had to act diligently and follow up on the request; failure to receive a timely answer did not justify the complaint.

Motivazione estratta

A postponement request must be timely and motivated. If filed at the last minute, the party bears the risk of not receiving a response in time and cannot later complain about not having attended the hearing.

Questione giuridica chiave

Whether the tax documents constituted an enforceable title for definitive dismissal of the opposition, including default interest.

Decisione estratta

Yes. The final tax assessment and related documents were enforceable titles for the outstanding CHF 15 and the uncontested default interest.

Motivazione estratta

Final tax assessments are equated with enforceable judgments under the applicable tax law. The debtor’s objections, including payment and prescription, were raised too late and could not be considered in cassation.

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal should be granted.

Decisione estratta

No cassation ground was shown.

Motivazione estratta

The appeal did not demonstrate any legal basis for overturning the lower court judgment.

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