Duty to give reasons even against absent defendant

16.2004.94Altro tribunale4 nov 2004Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The defendant appealed in cassation against a peace judge’s judgment that had fully upheld the plaintiff’s CHF 650 claim despite the defendant’s absence. The cantonal cassation court held that the first-instance judgment contained no reasons and was therefore null. It emphasized that the duty to state factual and legal grounds applies even when the defendant is absent, because reasons are needed both for a possible appeal on the merits and for appellate review. The case was sent back to the peace judge for a new decision after reconvoking the parties. No costs or party compensation were imposed.

Massima Omnilex

Art. 285 cpv. 2 lett. e CPC in relation to Art. 299 CPC; nullity for absence of reasons; duty to motivate applies also where the defendant is absent. A judgment must state, at least succinctly, the factual and legal reasons leading to the operative part. It is sufficient that the court indicate the main grounds and the legal rules relied upon, but some reasoning is indispensable. The requirement serves both the addressee’s right to challenge the merits and the appellate court’s review function. Where the law expressly sanctions the defect with nullity, it must be raised ex officio under Art. 142 CPC; the case is to be remitted for fresh judgment after proper reconvocation of the parties.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.94

Data decisione, Autorità: 04.11.2004, CCC

Titolo: obbligo di motivare la sentenza pena la sua nullità - obbligo di motivazione anche in presenza di un convenuto contumace

Incarto n. 16.2004.94

Lugano 4 novembre 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 ottobre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 6 ottobre 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia, nella causa civile inappellabile (inc. n. 512-75/2004) promossa con istanza 28 luglio 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 650.- oltre accessori, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 28 luglio 2004 __________CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 postulandone la condanna alla restituzione di fr. 650.- da lei versato sulla base del contratto concluso il 5 marzo 2004 in virtù del quale la convenuta si sarebbe impegnata a trovare un subentrante per il negozio di artigianato __________di cui l'istante è titolare, impegno al quale la convenuta non avrebbe però fatto fronte;

che dal verbale di udienza 30 agosto 2004, alla quale solo l'istante ha partecipato, si evince che quello stesso giorno il Giudice di pace supplente avrebbe ricevuto la richiesta di rinvio dell'udienza formulata dalla convenuta il 21 agosto 2004 e spedita per posta A il successivo 23 agosto;

che con sentenza 6 ottobre 2004 il Giudice di pace supplente del circolo di Vezia, preso atto dell'assenza della convenuta all'udienza e della produzione tardiva dei documenti a sostegno della sua opposizione alla richiesta di pagamento avversaria, ha accolto integralmente le pretese dell’istante;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; essa si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per la mancata presa in considerazione da parte del primo giudice del suo scritto 30 agosto 2004, nonostante le assicurazioni ricevute in tal senso da quest'ultimo;

che a prescindere dalle censure ricorsuali e dalla tempestività della richiesta di rinvio dell'udienza, che imponeva al giudice la sua evasione prima del 30 agosto 2004, la sentenza dedotta in cassazione, che sembra accogliere l’istanza solo a dipendenza della contumacia della convenuta, risulta priva di motivazione;

che l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC) prevede infatti la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso che risulta dal dispositivo della decisione;

che per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);

che quest'obbligo di motivazione sussiste anche di fronte a un convenuto assente dalla causa, trattandosi del solo mezzo atto a permettere a quest'ultimo di eventualmente impugnare la sentenza con riferimento al merito della causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 285, m. 14; ad art. 169, m. 7), rispettivamente a fornire all'autorità di ricorso gli elementi per un'eventuale censura dell'operato del primo giudice circa l'applicazione del diritto e/o la valutazione delle prove (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordung, 3. ed., § 281 n. 40b);

che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve quindi essere dichiarata nulla e gli atti ritornati al giudice di pace supplente affinché proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti (ciò che permette di sanare la mancata tempestiva evasione della richiesta di rinvio dell'udienza presentata dalla convenuta);

che in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio;

che alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 313bis, m. 1);

che visto l'esito del gravame e le particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. La sentenza 6 ottobre 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia è nulla.

  1. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

Intimazione:

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

duty to reasonnullitydefaulting defendantright to be heardcassationremandcivil procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance judgment was null for lack of reasons.

Decisione estratta

Yes. A judgment must contain the factual and legal reasons; otherwise it is null.

Motivazione estratta

Art. 285(2)(e) CPC requires reasons of fact and law. The obligation applies even if the defendant was absent, because reasons are necessary to permit review and possible appeal on the merits.

Questione giuridica chiave

Whether the judgment had to be annulled and remitted for a new hearing.

Decisione estratta

Yes. The challenged judgment was declared null and returned for a new decision after reconvocation of the parties.

Motivazione estratta

Because the decision lacked reasons, nullity had to be raised ex officio under Art. 142 CPC; the case therefore had to be sent back to the peace judge.

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