Review of payment order defects belongs to supervisory authority

16.2004.85Altro tribunale9 giu 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a strike-out in a debt-enforcement opposition proceeding. The Cassation Chamber held that complaints about defects in the payment order or its service fall within the supervisory authority's competence, not the debt-relief judge's. It also held that a payment order addressed to the proprietor of a sole proprietorship at his private domicile was valid. Because the first judge struck the case without deciding the provisional debt-relief request and without hearing the appellant, the decree was annulled and the matter remanded for a new hearing and decision. Costs were imposed on the respondent.

Massima Omnilex

Art. 17 LEF, art. 46 LEF, art. 84 LEF; provisional debt relief and objections to the payment order: defects in the drafting or service of the payment order are not to be examined by the judge of debt relief but by the supervisory authority by complaint. A sole proprietorship has no legal personality and is pursued at the proprietor's private domicile. An irregular service is not void per se if it reaches the debtor and is not challenged by the proper remedy. If the first instance refrains from deciding the debt-relief request and the party was not heard, annulment and remand are required to cure the violation.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.85

Data decisione, Autorità: 09.06.2005, CCC

Titolo: rigetto provvisorio - errori nella stesura del PE - reclamo alla CEF - ditta individuale - notifica PE al titolare - giudice competente

Incarto n. 16.2004.85

Lugano 9 giugno 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 presentato da

RI 1 urigo patr. dall' RA 1

contro

il decreto di stralcio 28 settembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Agno, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 251/2004) promossa con istanza 7 luglio 2004 nei confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________-02 dell'UE di Lugano, domanda stralciata dai ruoli,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che il 1° agosto 1999 __________, agente per mandato fiduciario, ha sottoscritto con lo studio di fisioterapia __________ un contratto di locazione avente per oggetto dei locali situato in uno stabile ad Agno, con una pigione mensile di fr. 1'400.- per il primo anno, fr. 1'460.- per il secondo anno e fr. 1'520.- per il terzo anno, oltre a fr. 150.- mensili a titolo di acconto per le spese accessorie;

che con istanza 7 luglio 2004 RI 1, proprietario dell'ente locato, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________-02 dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 186.- rivendicati a saldo delle pigioni dovute dal convenuto per i mesi da ottobre a dicembre 2003 e da gennaio a marzo 2004;

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 1° agosto 1999;

che all'udienza indetta per il contraddittorio il 22 settembre 2004 il convenuto si è opposto all'istanza contestando la correttezza della notifica del PE siccome intestato e inviato a un indirizzo sbagliato, il contratto di locazione non essendo stato sottoscritto da lui ma da __________ e __________, di cui ha chiesto l’annullamento;

che in calce al verbale d'udienza il giudice di pace, preso atto dell'eccezione sollevata dal convenuto, ha concluso nel senso che l'istanza viene stralciata, stralcio successivamente confermato con decreto 28 settembre 2004 con il quale il Giudice di pace, ritenendo il PE notificato a una persona diversa dal conduttore del contratto di locazione, ha stralciato la causa poiché divenuta priva d'oggetto;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto decreto postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC; la ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo corretta la notifica del PE al convenuto, essa si duole inoltre della lesione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il giudice di pace non le avrebbe permesso di esprimersi sulla sua istanza;

che con osservazioni 13 novembre 2004, dalle quali deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, la controparte postula la reiezione del ricorso;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nel caso di specie il giudice di pace, anziché pronunciarsi sulla domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione formulata dall'istante, si è limitato a stralciare la causa dai ruoli a dipendenza dell'eccezione sollevata dal convenuto secondo il quale il PE non sarebbe stato allestito correttamente;

che come correttamente evidenziato dalla ricorrente, la verifica di eventuali errori commessi nella procedura di stesura e notifica del PE non compete al giudice del rigetto bensì alla Camera di esecuzione e fallimento quale autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 17 LEF, che il convenuto avrebbe dovuto adire mediante reclamo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 20, m. 9);

che a questo proposito va comunque ricordato che una notifica irregolare non è necessariamente nulla, ritenuto che la stessa esplica i suoi effetti se è pervenuta al debitore -ciò che è il caso in concreto tant'è che il convenuto, o un suo rappresentante, ha regolarmente interposto opposizione al PE- e se questi non l'ha impugnata mediante reclamo (Angst, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, ad art. 64, n. 23; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, ad art. 84, n. 20; Schmid, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, ad art. 46, n. 25);

che trattandosi di una ditta individuale priva di personalità giuridica, questa, ancorché iscritta a Registro di commercio, non può essere escussa presso la sua sede, ritenuto che responsabile per i debiti della stessa è il suo titolare che deve quindi essere escusso al suo domicilio privato (Schmid, op. cit., ad art. 46, n. 53);

che nel caso di specie, e contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto e fatto proprio dal primo giudice, il PE è stato correttamente notificato al domicilio del convenuto di Agno nella sua qualità di titolare della ditta individuale __________, che risulta essere subentrata nel contratto di locazione alla società in nome collettivo __________ sciolta il 31 dicembre 2000;

che il Giudice di pace del circolo di Agno, competente nella sua qualità di giudice del luogo dell'esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), avrebbe quindi dovuto pronunciarsi sulla domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione formulata dall'istante (D. Staehelin, op. cit., ad art. 84, n. 18 e 19; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 52; Schmid, op. cit., ad art. 46, n. 6; Rep. 1996 n. 88);

che pertanto si impone l'annullamento del decreto di stralcio con conseguente rinvio degli atti al primo giudice affinché emani un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti per la discussione dell'istanza, unico modo per sanare la lesione del diritto di essere sentita della ricorrente che non ha potuto esprimersi e produrre la documentazione a sostegno della sua istanza;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di RI 1 è accolto.

Di conseguenza il decreto di stralcio 28 settembre 2004 è annullato e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico di CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  2. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementprovisional debt reliefpayment orderservice of processsole proprietorshipright to be heardsupervisory authorityremandcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the first judge could refuse provisional debt relief because of alleged defects in the payment order service.

Decisione estratta

No. Alleged errors in the drafting or service of the payment order must be examined by the supervisory authority, not by the debt-relief judge.

Motivazione estratta

The debtor had to challenge such defects by complaint to the debt-enforcement and bankruptcy chamber. An irregular service is not necessarily void if it reached the debtor and was not attacked by complaint.

Questione giuridica chiave

Whether service of the payment order on the sole proprietor at his private domicile was valid.

Decisione estratta

Yes. A sole proprietorship has no legal personality and is pursued at the proprietor's private domicile, even if entered in the commercial register.

Motivazione estratta

Responsibility for the debts lies with the proprietor, so the payment order was correctly served at his domicile as proprietor of the business.

Questione giuridica chiave

Whether the case had to be remanded because the appellant had not been heard before the strike-out.

Decisione estratta

Yes. The strike-out had to be annulled and the file sent back for a new decision after reconvening the parties.

Motivazione estratta

Only a new hearing before the first judge could cure the violation of the appellant's right to be heard.

Questione giuridica chiave

Costs of the cassation proceedings.

Decisione estratta

Costs were charged to the respondent, who also had to pay party compensation to the appellant.

Motivazione estratta

Costs follow the unsuccessful party.

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