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Numero d'incarto:
16.2004.75
Data decisione, Autorità:
22.09.2004, CCC
Titolo:
ipoteca legale dell'artigiano - iscrizione in via provvisoria - competenza del pretore e non del giudice di pace indipendentemente dal valore
Incarto n.
16.2004.75
Lugano
22 settembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25
agosto 2004 presentato da
RI 1 e
RI 2
patr. dallo PA 1 Locarno
contro
la sentenza 13 luglio 2004 del Giudice di pace del
circolo di Giubiasco, nella causa in materia di provvedimenti cautelari (inc.
n. 28/2004/O) promossa con istanza 25 giugno 2004 da
CO 1
con la
quale l’istante ha chiesto l'iscrizione in via provvisoria di un'ipoteca legale
a carico delle particelle n. 1353 e 710 RFD __________ di proprietà dei
convenuti a garanzia dell'importo di complessivi fr. 1'456.- oltre interessi
del 5% dal 25 giugno 2004;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che la
ditta CO 1di __________ si è occupata, su incarico dell'impresa generale di
costruzioni __________, dell'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e
isolazione in un complesso immobiliare costituito di nove case unifamiliari
edificate a __________, di cui una di proprietà, in ragione di un mezzo ciascuno,
di __________;
che le
prestazioni della ditta appaltatrice sono rimaste in parte insolute, il credito
residuo dalla stessa rivendicato nei confronti della ditta __________ __________
ammontando a fr. 23'104.- oltre interessi;
che con
istanza 25 giugno 2004 CO 1 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di
pace del circolo di Giubiasco, ____________________ e __________ RI 1e __________
RI 2 chiedendo l'iscrizione in via provvisoria, a carico dei fondi di proprietà
di quest'ultimi (part. 710 e 142/1019 della part. 1353
RFD __________), di un'ipoteca legale a garanzia del credito rivendicato di
complessivi fr. 1'456.- oltre interessi e l'assegnazione di un termine per
l'inoltro dell'azione di merito;
che con
decreto 28 giugno 2004 il giudice di pace, accogliendo la domanda supercautelare
formulata in tal senso dall'istante, ha ordinato l'iscrizione in via
provvisoria dell'ipoteca legale, citando le parti alla discussione del 12
luglio 2004, alla quale solo la parte istante ha presenziato;
che con
sentenza 13 luglio 2004 il giudice di pace, accertata la tempestività della
domanda di iscrizione dell'ipoteca legale dell'artigiano (art. 839 cpv. 2 CC) e
la sussistenza del suo credito, ha ordinato l'iscrizione in via definitiva
dell'ipoteca legale condannando nel contempo __________ __________ a pagare all'istante
l'importo di fr. 1'456.- oltre interessi del 5% dal 25 giugno 2004;
che il 25
agosto 2004 __________ RI 1 e __________ RI 2 sono insorti contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
all’art. 327 lett. a, b e f CPC;
che
secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali
tra i quali la sua competenza per materia;
che la
richiesta di iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
(art. 839 CC) deve essere decisa dal pretore secondo la procedura di cui agli
art. 361 segg. CPC (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
361, m. 4);
che
avendo l'istante espressamente chiesto l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale
a carico dei fondi di proprietà dei convenuti, il giudice di pace non avrebbe
neppure dovuto entrare nel merito dell’istanza, dovendo preliminarmente
dichiarare la propria incompetenza per materia;
che
il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza
(art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza
per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se
il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad
art. 327, m. 5), o l'abbia sollevata correttamente;
che ciò
corrisponde peraltro all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità
degli atti emanati da un giudice cui difetta la competenza (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 237 n. 25), nullità che nel
caso concreto si estende al decreto 28 giugno 2004 e alla sentenza 13 luglio
2004 del Giudice di pace;
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che
a dipendenza dell'esito del ricorso non è necessario esaminare le ulteriori censure
ricorsuali;
che
vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio
impugnato, diversi da quelli evidenziati nel ricorso, non si prelevano spese e
tasse di giustizia né si assegnano ripetibili ai ricorrenti.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 25 agosto 2004 di __________ RI 1 e __________ RI 2 è
accolto.
Di
conseguenza è accertata la nullità del decreto 28 giugno 2004 e della sentenza
13 luglio 2004 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco.
-
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione a:
-, Locarno;
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco e all'Ufficio del Registro
fondiario di Bellinzona.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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