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16.2004.61 ΓÇó Cassation appeal inadmissible for lateness in labor case
16.2004.61Altro tribunale9 ago 2004Inadmissible
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed as inadmissible a labor-law cassation appeal filed by an employee against a Justice of the Peace judgment that had granted only part of her wage claim. The appeal was late: the applicable period was 10 days and was not suspended by judicial vacations. The Chamber also held that the appellant could not rely on the lower court's erroneous indication of a 20-day term, because the correct deadline was clear from the code and the appellant was represented by a trade-union body treated as a professional representative. The proceeding was free of charges and no party costs were awarded.
Art. 398 cpv. 1 CPC in relation to art. 418 CPC; cassation appeal in labor matters; late filing and erroneous indication of remedy. The 10-day cassation period in employment actions is mandatory and is not suspended by judicial vacations (art. 398bis CPC). A party may not invoke protection of good faith in reliance on an incorrect appeal instruction if the correct time limit was apparent from the law or could easily have been ascertained with due diligence; this applies a fortiori where the appellant is represented by a professional representative assimilated to counsel (art. 64a cpv. 1 lett. e CPC). Under art. 313 bis CPC, the appellate court may summarily reject an inadmissible appeal without hearing the opposing party; in labor matters no fees or expenses are charged to the losing party (art. 417 lett. e CPC).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2004.61
Data decisione, Autorità: 09.08.2004, CCC
Incarto n. 16.2004.61
Lugano 9 agosto 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 luglio 2004 presentato da
RI1 rappr. dall'RA1 Bellinzona
contro
la sentenza 24 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro (inc. n. 81-2002) promossa con istanza 16 dicembre 2002 nei confronti di
CO1 rappr. da RA2
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'399.95 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 16 dicembre 2002 __________ RI1 ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro CO1, presso la quale ha lavorato in qualità di venditrice dall'11 novembre 1999 al 20 ottobre 2000, per ottenere il pagamento di fr. 1'399.95 rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali;
che con sentenza 24 giugno 2004 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha accolto le pretese dell’istante limitatamente all'importo di fr. 650.-;
che con atto ricorsuale 14 luglio 2004 __________ RI1 è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);
che al momento dell’inoltro del ricorso in oggetto (data del timbro postale 14 luglio 2004) il termine ricorsuale di 10 giorni era già ampiamente scaduto, la ricorrente avendo per sua stessa ammissione ricevuto la sentenza impugnata il 25 giugno 2004;
che a titolo abbondanziale va rilevato che la ricorrente non può prevalersi dell'errata informazione contenuta nella sentenza ove il giudice di pace, al dispositivo n. 3, ha indicato in 20 giorni il termine per ricorrere in cassazione;
che infatti, in presenza di indicazioni errate fornite dall'autorità, la parte non può invocare la tutela della sua buona fede se conosceva l'inesattezza dell'indicazione fornita o avrebbe potuto facilmente rendersene conto usando la dovuta diligenza (DTF 123 II 238 consid. 8b; Code de procédure civile fribourgeois annoté, 2001, pag. 31 e 32);
che in concreto, il termine di ricorso nelle procedure per azioni derivanti da contratto di lavoro è indicato all'art. 398 cpv. 1 CPC, al quale rinvia l'art. 418 CPC;
che poiché il ricorso è stato presentato da un'organizzazione sindacale, ovvero da un rappresentante di categoria al quale l’ordinamento processuale ticinese riconosce la rappresentanza processuale (art. 64a cpv. 1 lett. e CPC), lo stesso deve essere considerato un professionista alla stregua di un avvocato (cfr. al proposito anche la procura sottoscritta dall'istante, del tutto simile a quella utilizzata dagli avvocati), sicché dal medesimo ci si deve attendere la conoscenza dei termini di impugnazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che trattandosi di procedura in materia di contratto di lavoro, alla parte ricorrente, ancorché soccombente, non possono essere addebitate tasse e spese (art. 417 lett. e CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 14 luglio 2004 di __________ RI1 è irricevibile in quanto tardivo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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