Divorce judgment not a title for debt release for child health premiums

16.2004.42Altro tribunale9 dic 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed RI 1’s cassation appeal against the Bellinzona Pretura’s refusal to grant definitive debt release. RI 1 had sought enforcement of CHF 3,847.55 for child health-insurance premiums allegedly covered by the divorce maintenance order. The court held that, although child maintenance normally includes health-insurance premiums, the 1992 divorce judgment did not clearly impose that specific payment obligation on CO 1 and instead placed the maintenance duty on RI 1. No written debt acknowledgment was shown either. Costs were charged to RI 1, who also had to pay party compensation.

Massima Omnilex

Art. 80 LEF; Art. 82 LEF; definitive debt release requires a final title that clearly establishes the debt and the debtor’s obligation to pay; a divorce judgment can serve as an enforcement title only insofar as the claimed amount and the liable debtor are unmistakably discernible from the judgment or from other objective circumstances. Child maintenance generally includes health-insurance premiums, but where the judgment is silent on that item and does not impose payment on the debtor sought to be proceeded against, no valid title for definitive debt release exists. Art. 327 lett. g CPC: cassation lies only for manifest legal error or manifestly erroneous appreciation of evidence; mere alternative views are insufficient. Art. 148 CPC governs costs against the losing party.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.42

Data decisione, Autorità: 09.12.2004, CCC

Titolo: rigetto definitivo - sentenza di divorzio come titolo esecutivo - contributo alimentare per il figlio minorenne - pagamento spontaneo del premio di cassa malattia

Incarto n. 16.2004.42

Lugano 9 dicembre 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 giugno 2004 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1

contro

la sentenza 1° giugno 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.283) promossa con istanza 29 aprile 2004 nei confronti di

CO 1 patr. dall' RA 2

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 29 aprile 2004 __________ RI 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla ex moglie __________ CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificatole per l'incasso di fr. 3'847.55 oltre interessi. La pretesa si riferisce a premi della cassa malati pagati dall'istante per il figlio __________ dal mese di aprile 1998 al mese di marzo 2003, onere che secondo la sentenza di divorzio erano a carico della moglie poiché compresi nell'importo di fr. 1'000.- versati mensilmente a titolo di alimenti per il figlio. A valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio 14 febbraio 1992 del Pretore del Distretto di Bellinzona. La convenuta si è opposta alla pretesa rilevando come l'istante si sia sempre assunto spontaneamente la spesa, in via subordinata vi oppone in compensazione un suo credito di fr. 1'484.- pari alla trattenute effettuate unilateralmente dall'istante sui contributi alimentari dovuti al figlio per i mesi da settembre 2002 a marzo 2003.

  2. Statuendo il 1° giugno 2004, il Segretario assessore ha respinto l'istanza ritenendo che la spesa relativa ai premi della cassa malati del figlio fosse di spettanza dell'istante, che di fatto se ne è sempre assunto l'onere già dal momento dell'emanazione della sentenza di divorzio.

  3. Con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non riconoscendo nella sentenza di divorzio un valido titolo di rigetto per l'importo posto in esecuzione.

Con osservazioni 7 luglio 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

  2. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se dalla documentazione agli atti è possibile dedurre un valido titolo di rigetto (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84), ritenuto che egli non è vincolato dalla domanda di rigetto formulata dal procedente potendo, a dipendenza dei casi, pronunciare il rigetto definitivo o provvisorio dell'opposizione (D. Staehelin, op. cit., n. 38 ad art. 84). Nella fattispecie l'istante ha basato la sua domanda di rigetto sulla sentenza di divorzio del 14 febbraio 1992, decisione passata in giudicato, non essendo stata impugnata come accertato da questa Camera. A questo proposito giovi rilevare che il carattere esecutivo di una decisione non deve necessariamente risultare dal titolo ma può essere dedotto anche da altre circostanze (D. Staehelin, op. cit., n. 7, 9 e 55 ad art. 80 LEF), come è il caso in concreto.

  3. Per poter costituire valido titolo di rigetto la sentenza, oltre a essere definitiva, deve contemplare chiaramente il credito posto in esecuzione e l'obbligo di pagamento del medesimo da parte del debitore (D. Staehelin, op. cit., n. 6 e 41 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 222; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 108, n. 3). In concreto simile obbligo di pagamento non risulta a carico della convenuta bensì a carico dell'istante, al quale la nota sentenza impone di versare alla ex moglie, per il figlio __________, un contributo mensile di fr. 1'000.-, ridotto a fr. 700.- a partire dal 1° gennaio 1993. Ora di principio nel contributo alimentare per i figli rientrano – come tutto quanto concerne i figli minorenni – anche i premi della cassa malati (cfr. al proposito la giurisprudenza della prima Camera civile secondo la quale il fabbisogno dei figli si determina in base alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo, secondo le quali le spese per vitto, alloggio, premi assicurativi, cassa malati, cure mediche e dentarie, costi per la formazione sportiva e denaro per le piccole spese, costituiscono il fabbisogno dei figli, Rep. 1998 pag. 175, Rep. 1994 pag. 298 consid. 5; Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, allegato 2, pag. 660). In concreto, tuttavia, la sentenza 14 febbraio 1992 è silente su questo punto e in ogni caso non prevede nessun obbligo di pagamento a carico della convenuta, ciò che basta per escludere la presenza di un valido titolo esecutivo a favore dell'istante, la cui rivendicazione deve se del caso essere fatta valere mediante un'azione ordinaria, anche perché dalla documentazione agli atti non è neppure possibile dedurre un valido riconoscimento di debito, ovvero uno scritto dal quale risulti la volontà della convenuta di pagare una determinata somma di denaro (Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82 LEF).

  4. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 giugno 2004 di __________ RI 1 è respinto.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  2. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementdefinitive debt releasedivorce judgmentchild maintenancehealth insurance premiumsacknowledgment of debtarbitrarinesscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the 1992 divorce judgment constituted a valid title for definitive debt release for child health-insurance premiums.

Decisione estratta

No. The judgment was final, but it did not clearly impose payment of those premiums on the respondent.

Motivazione estratta

A title for definitive debt release must clearly establish both the claim and the debtor's obligation to pay. Although child maintenance generally includes health-insurance premiums, the divorce judgment was silent on this item and placed the maintenance obligation on the appellant, not on the respondent.

Questione giuridica chiave

Whether a written acknowledgment of debt or other enforceable basis was shown in the file.

Decisione estratta

No. The documents did not reveal any valid debt acknowledgment by the respondent.

Motivazione estratta

The record contained no writing from which the respondent's willingness to pay a determinate sum could be inferred, so no alternative enforcement title existed.

Questione giuridica chiave

Whether the cassation complaint against the first-instance refusal of definitive debt release should succeed.

Decisione estratta

No. The complaint did not show a cassation ground under cantonal law.

Motivazione estratta

The first judge neither arbitrarily assessed the evidence nor misapplied substantive law in holding that no enforceable title existed for the claimed amount.

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