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Numero d'incarto:
16.2004.4
Data decisione, Autorità:
04.11.2004, CCC
Titolo:
procedura sommaria trasformata in ordinaria - appalto - onere della prova della conclusione del contratto a carico dell'appaltatore - tasso interessi di mora del 5% salvo diversa pattuizione - non costituisce violazione del diritto di essere sentito il fatto di ignorare una prova irrilevant
Incarto n.
16.2004.4
Lugano
4 novembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12
gennaio 2004 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 15 dicembre 2003 del Giudice di pace del
circolo di Taverne, nella causa civile inappellabile (inc. n. 60/2003) promossa
con istanza 13 ottobre 2003 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 600.15 oltre accessori a titolo
di mercede derivante da contratto di appalto, come pure il rigetto
dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di
Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: 1. Con
istanza 13 ottobre 2003 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da __________RI 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole
per l'incasso di fr. 600.15 rivendicati a saldo della fattura emessa il 18
ottobre 2002 per la sostituzione degli specchietti
laterali sul veicolo di quest'ultima. La convenuta si è opposta alla pretesa
avversaria sostenendo di non essere stata lei a commissionare il lavoro svolto
dall'istante bensì la ditta __________ che gestisce una stazione di benzina __________
con autolavaggio, presso la durante il lavaggio del proprio veicolo si sono
rotti gli specchietti poi sostituiti dall'istante. A titolo abbondanziale ha
contestato il tasso degli interessi richiesti dall'istante.
-
Con sentenza 15 dicembre 2003 il giudice di pace, dopo aver
trasformato con l'accordo delle parti l'istanza di rigetto dell'opposizione in
un'azione creditoria, ha esaminato il merito della lite che oppone le parti
concludendo all'accoglimento dell'istanza. Il primo giudice, accertato che
l'istante ha correttamente effettuato la riparazione del veicolo della
convenuta, ha condannato quest'ultima al pagamento della mercede richiesta,
ferma restando la possibilità di agire lei stessa nei confronti del
responsabile del danno, ovvero la __________.
-
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso
effetto sospensivo con decreto 26 gennaio 2004, __________ RI 1è insorta contro
il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di
cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente eccepisce
innanzi tutto la nullità dell'intero procedimento, avendo il giudice di pace
adottato un modo di procedura diverso da quello previsto dall’ordinamento
processuale, l'istante avendo presentato un'istanza di rigetto
dell'opposizione, per la quale contesta vi sia valido titolo. Nel merito
rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le prove, in
particolare per non aver considerato che l'incarico di riparazione del veicolo
non è stato conferito da lei ma dalla __________, responsabile del danno e unica
debitrice nei confronti dell'istante.
Con
scritto 12 febbraio 2004, dal quale deve essere estromessa la documentazione
allo stesso allegata poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la
facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, la
controparte ha sottolineato la correttezza del proprio agire.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono
essere sussunte tutte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente
errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale
federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un
principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile
con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della
legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione
dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio
non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60
consid. 5a).
-
Per quanto attiene al tipo di procedura adottata dal primo giudice è
vero che l'istante ha inizialmente chiesto solo il rigetto dell'opposizione
tuttavia all'udienza di discussione del 27 novembre 2003 il medesimo ha
chiaramente esteso la sua domanda anche alla condanna della convenuta al pagamento
dell'importo posto in esecuzione. L’interessata non solo non si è opposta a
tale estensione ma ha espressamente acconsentito nel trasformare la presente
causa da sommaria a civile, ragione per la quale è ora malvenuta a
contestare simile modo d’agire, anche perché non vi è stata nessuna limitazione
dei suoi diritti di difesa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 101, m. 6).
-
La ricorrente contesta la valutazione delle prove effettuata dal
primo giudice, in particolare il fatto per quest'ultimo di aver ignorato il
doc. B dal quale si evincerebbe la sua estraneità al contratto di appalto
concluso dall'istante con la società __________, titolare dell'autolavaggio nel
quale si è verificato il danneggiamento del suo veicolo.
L'art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa norma
fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive
del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende
l’esistenza del diritto (DTF 125 III 78 consid. 3b; 115
II 300 consid. 3; Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest'ottica spettava quindi all'istante provare la conclusione
di un contratto di appalto con la convenuta. Questa Camera ritiene che la
conclusione del primo giudice, secondo la quale l'istante avrebbe fatto fronte
a tale onere probatorio, non è arbitraria. A sostegno della stessa vi è il
fatto che il veicolo è stato consegnato all'istante dalla convenuta
personalmente, che ha pure sottoscritto la relativa distinta dei lavori (doc.
E). La ricorrente vorrebbe dedurre la prova della carenza della sua
legittimazione passiva da un biglietto (doc. B) sottoscritto da una dipendente
della __________dal quale non si evince nulla a sostegno della tesi difensiva
della convenuta. Lo scritto è infatti stato allestito all'indirizzo della
convenuta, che lo ha poi consegnato lei stessa all'istante (cfr. lettera 25
novembre 2002 dell'avv. __________ che in questo senso contraddice quanto
emerge dal ricorso, ovvero che questo biglietto sia stato consegnato
all'istante dalla ditta), senza che dal suo contenuto si possa in alcun modo
dedurre la conclusione di un contratto di appalto tra l'istante e la __________,
del tutto estranea alla trattativa. Così stando le cose l'unica parte
contraente per l'istante poteva essere solo la convenuta, che gli ha consegnato
il proprio veicolo per le riparazioni. Del tutto irrilevante ai fini del
presente giudizio è il fatto che l'istante abbia inizialmente indirizzato la
propria fattura al centro di autolavaggio, con il quale essa non aveva concluso
nessun tipo di contratto, tantomeno una contrattazione che potesse liberare la
convenuta. Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato un'arbitraria
valutazione delle prove da parte del primo giudice, il quale nemmeno ha violato
il diritto di essere sentita della ricorrente per non essersi soffermato sul
doc. B, come visto di nessuna rilevanza probatoria (la violazione del diritto
di essere sentito presuppone la mancata presa in considerazione di una prova
rilevante, Cocchi/Trezzini, op cit., ad art. 327, m. 10), deve essere respinto.
-
Quanto alla contestazione sull'ammontare degli interessi di
ritardo del 15% riconosciuti dal primo giudice, il ricorso deve invece essere
accolto. In mancanza di una diversa e chiara pattuizione tra le parti
l’interesse di mora deve essere ridotto a quello legale del 5% (art. 104 cpv. 1
CO) ed è dovuto dal 19 novembre 2002, data di esigibilità del credito dell'istante
(art. 102 cpv. 2 CO, cfr. fattura 18 ottobre 2002).
-
Vista la soccombenza pressoché totale della convenuta non si
giustifica una diversa ripartizione delle spese di primo grado. In questa sede
si può prescindere dall'attribuire ripetibili alla controparte, che non si è
espressa sul ricorso.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 12 gennaio 2004 di __________RI 1 è parzialmente
accolto.
Di conseguenza la
sentenza 15 dicembre 2003 del Giudice di pace del Circolo di Taverne, limitatamente
ai suoi dispositivi n. 1 e 2, è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
-
L'istanza
è parzialmente accolta. Di conseguenza la signora __________RI 1è condannata a
pagare al CO 1l'importo di fr. 600.15 oltre interessi del 5% dal 19 novembre
-
Limitatamente
a quest'importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n.
__________dell'UE di Lugano.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–
già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
III. Intimazione:
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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