Indemnity for time lost in summary debt-enforcement proceedings

16.2004.38Altro tribunale24 giu 2004Granted

Sintesi

The Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal admitted the debtor's cassation appeal against the Lugano Pretore's judgment in a summary opposition-removal case. The appellant complained that the Pretore had failed to rule on his request for an indemnity for time lost. The court held that under Art. 62(1) OTLEF, a prevailing party who requests it is entitled to a fair indemnity covering expenses and lost time. Because the first judge had omitted to decide the request, the chamber annulled the challenged dispositif and itself ordered the applicant to pay CHF 150 to the respondent, while also awarding CHF 40 for the cassation proceedings and waiving court fees.

Regest

Art. 62 cpv. 1 OTLEF; procedura sommaria di rigetto provvisorio dell'opposizione; indennità per spese e tempo perso della parte vincente: il giudice, quando l'indennità è chiesta dalla parte vittoriosa, deve riconoscerla e non dispone di un potere meramente discrezionale. L'indennità copre le spese sopportate per le comparse e il dispendio di tempo. L'interpretazione è confermata a contrario dal cpv. 2, che esclude espressamente il diritto all'indennità nella procedura di reclamo. Se il primo giudice omette di statuire sulla domanda, l'autorità di cassazione può statuire essa stessa ove siano dati i presupposti processuali (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.38

Data decisione, Autorità: 24.06.2004, CCC

Incarto n. 16.2004.38

Lugano 24 giugno 2004/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 maggio 2004 presentato da

_RICO1

contro

il dispositivo n. 2 della sentenza 10 maggio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. n. EF.2004.137) promossa con istanza 27 gennaio 2004 da

_CON1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal pretore,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 gennaio 2004 ____________________ _CON1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da ___________RICO1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. fr. 6'600.- oltre interessi del 5% dall'11 marzo 2003 e fr. 560.- rivendicati a titolo di rimborso di un asserito prestito al convenuto, pretesa alla quale quest'ultimo si è opposto contestando l'esistenza di un credito dell'istante nei suoi confronti;

che con sentenza 10 maggio 2003 il Pretore, esclusa la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha respinto integralmente l'istanza ponendo a carico di quest'ultima il pagamento di una tassa di giustizia fr. 100.-;

che con il presente tempestivo gravame __________ ___________RICO1 è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente rimprovera al Pretore di aver omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di un'indennità volta a compensare il tempo perso;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che secondo l’art. 62 cpv. 1 OTLEF, al quale rinvia l’art. 26 LALEF, nelle cause a procedura sommaria il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese dalla stessa sostenute;

che se il testo di legge sembra lasciare al giudice la facoltà di riconoscere o no alla parte vincente il diritto di percepire indennità processuali, è ormai unanimemente ammesso da dottrina e giurisprudenza che il giudice deve attribuire alla parte che ne fa richiesta un'indennità destinata a coprire le spese sopportate per le sue comparse, compreso il dispendio di tempo (cfr. in questo senso CCC 12 aprile 2001 in re B./CCC; DTF 119 III 63, 113 III 109; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 164, n. 19 e 20; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 74 ad art. 84; Ammon/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2003, § 13, n. 11);

che questa interpretazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF è peraltro indirettamente confermata dal tenore del secondo capoverso (applicabile alla procedura di reclamo), là dove il legislatore ha espressamente escluso il diritto a un'indennità indipendentemente dal fatto che questa sia stata richiesta oppure no;

che nel caso di specie, vista la chiara soccombenza dell'istante e l'esplicita richiesta del convenuto durante il contraddittorio (cfr. verbale 10 maggio 2004), il Pretore era quindi tenuto a riconoscere a quest'ultimo un’equa indennità per compensare il dispendio di tempo causatogli dalla procedura giudiziaria;

che il ricorso, che ha evidenziato l’errata applicazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF da parte del primo giudice, dev'essere accolto;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera può giudicare essa stessa la richiesta dell'escusso, anche se questi non ha quantificato in questa sede la sua pretesa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309, m. 15) proprio per il fatto che il primo giudice ha omesso di esprimersi sulla medesima;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, mentre al ricorrente è riconosciuta un'indennità per questa sede.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 maggio 2004 di _____________________ RICO1 è accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 10 maggio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

  1. La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 150.-.

II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. ___________CON1 verserà al ricorrente un'indennità di fr. 40.- per questa sede.

III. Intimazione a:

  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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