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Numero d'incarto:
16.2004.36
Data decisione, Autorità:
04.06.2004, CCC
Incarto n.
16.2004.36
Lugano
4 giugno 2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
Cocchi e Giani
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 8 maggio 2004 presentato da
RICO1
Contro
la
sentenza 29 aprile 2004 della Giudice di pace del circolo di Sonvico, nella
causa civile inappellabile (inc. n. 6/04) promossa con istanza 15 marzo 2004 da
__________,
con la quale
l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 1'002.70 oltre
accessori a titolo di mercede derivante da contratto di mandato,
domanda accolta dal
giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 15 marzo 2004 lo
studio di consulenza e assistenza legale _CON1 di __________e
____________________ ha convenuto in giudizio __________,__________ed
__________RICO1 per ottenere il pagamento di fr. 1'002.70 rivendicati a saldo
delle note professionali emesse per la consulenza legale prestata a
quest'ultimi dal 17 marzo 2003 al 16 gennaio 2004 (doc. EE), nell'ambito di
varie procedure giudiziarie e amministrative (doc. Q–U, AA e HH) che li opponevano
alle autorità comunali di Valcolla;
che
con sentenza 29 aprile 2004 la Giudice di pace, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito degli istanti sulla base della documentazione prodotta,
alla quale i convenuti non hanno opposto nessuna valida contestazione non
avendo presenziato all’udienza di discussione, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________, __________ed __________RICO1
sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; i
ricorrenti rimproverano alla giudice di pace di non aver considerato le argomentazioni
e contestazioni contenute nello loro scritto 11 aprile 2004 indirizzato alla
Giudicatura di pace e nella documentazione allo stesso allegata, come pure di
non essere stati convocati a una seconda udienza;
che
per quanto attiene alla pretesa convocazione a una seconda udienza l'art. 295
CPC prevede che se le parti, o una di esse, non compaiono all'udienza, il
giudice procede nella lite giudicando in base all'istanza e alle prove addotte;
che,
come si evince dal contenuto della citazione 25 marzo 2004, il giudice ha reso
edotte le parti circa le conseguenze della loro mancata partecipazione
all'udienza (art. 295 in fine CPC), ragione per la quale i convenuti non
possono rimproverare al magistrato di aver emanato la sentenza sulla base delle
sole allegazioni della parte istante, l'unica presente all'udienza;
che
per gli stessi motivi, ossia perché è all’udienza di discussione che le parti
possono esporre i fatti e le loro ragioni, producendo nel contempo i documenti
a sostegno delle loro allegazioni e contestazioni (art. 294 cpv. 2 CPC), i
ricorrenti non possono dolersi della mancata presa in considerazione da parte
del giudice di pace del loro scritto 11 aprile 2004 e della documentazione allo
stesso allegata, siccome prodotti in modo non conforme alla procedura;
che
i ricorrenti, i quali ammettono di aver ricevuto la citazione per l'udienza di
discussione fissata al 20 aprile 2004, avrebbero dovuto partecipare a
quell'udienza e in quella sede far valere le loro argomentazioni e
contestazioni;
che
a ogni buon conto, anche volendo considerare le loro contestazioni contenute
nel citato scritto, le stesse non sono tali da inficiare il giudizio impugnato;
che
infatti, le prove documentali prodotte dall'istante e sulle quali si è fondato
il primo giudice, comprovano il conferimento e l'estensione del mandato
affidato alla parte istante, e in particolare la sua effettiva esecuzione da
parte di quest'ultima (doc. A, C, E, G, I, M, N, P, V, BB), esecuzione che i
convenuti non hanno peraltro mai contestato se non al ricevimento della
richiesta di pagamento in discussione;
che
poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni, deve essere dichiarata irricevibile siccome
tardiva la censura riferita all'onorario fatturato e al costo di ogni singola
fotocopia;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 8 maggio 2004 di
__________o, __________ed __________RICO1 è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono poste
a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– , .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
terzi
implicati
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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