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Numero d'incarto:
16.2004.31
Data decisione, Autorità:
23.04.2004, CCC
Incarto n.
16.2004.31
Lugano
23 aprile
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione
__________ __________ 2004 presentato da
rappr. da
contro
la sentenza __________ __________ 2004 del Giudice di pace
del circolo di __________, nella procedura in materia di rigetto definitivo
dell'opposizione (inc. n. -) promossa con istanza
__________ da
con la
quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di __________, domanda
accolta dal giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza ____________________
2004CO1 hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr.
1'644.50 oltre accessori, corrispondenti agli oneri maturati sul mutuo
ipotecario n. 533.000 presso la ____________________ __________ per il periodo
dal ____________________ al ____________________ 2003, domanda alla quale il
convenuto si è opposto;
che
quale titolo esecutivo gli istanti hanno prodotto la transazione giudiziaria
sottoscritta dalle parti il __________ __________ 1999, con la quale il
convenuto si era assunto l'impegno di pagamento di ogni onere richiesto
dalla Banca per il mutuo 533.00 dal ____________________ 1998;
che
con sentenza ____________________ 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza
di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dalla parte
istante, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha
accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ rappresentato dalla moglie
__________ __________ - è insorto contro il predetto giudizio;
che -
anzitutto - la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo
giudice) dev'essere estromessa dall’incarto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio
di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che
nelle cause di competenza del giudice di pace la rappresentanza processuale è
riconosciuta alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere
con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), sicché dinanzi a
quel giudice la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di
difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag.
1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di
persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301
CPC);
che, per
contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in
cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero
esercizio della professione nel Cantone come pure le persone che detengono una
rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 301);
__________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate
alla rappresentanza processuale, in particolare ella non può agire quale
rappresentante legale del marito;
che
sebbene il giudice sia tenuto a esaminare la rappresentanza processuale solo
nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di
esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle
parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 142, m. 4);
che
poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto
(art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità
del ricorso ____________________ 2004 siccome sottoscritto da persona priva di
legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 n. 4 CPC);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione
____________________ 2004 di __________ __________ è nullo.
-
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-,
sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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