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Numero d'incarto:
16.2004.30
Data decisione, Autorità:
28.04.2004, CCC
Incarto n.
16.2004.30
Lugano
28 aprile 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26
febbraio 2004 presentato nella forma dell'appello da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
il decreto 16 febbraio 2004 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, nella causa civile
inappellabile (inc. n. DI.2004.22) promossa con istanza 16 gennaio 2004 nei
confronti di
CO 1
patr. dall' RA 2
con la
quale l'istante ha chiesto l'assunzione di una prova a futura memoria nelle
forme di una perizia, domanda respinta dal segretario assessore,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che __________ RI 1 è titolare della proprietà per piani n. 1486 RFD
di __________, in uno stabile di via __________ 56 (particella n. 673), mentre __________
CO 1 possiede la sovrastante proprietà per piani n. 1489;
che con
istanza 16 gennaio 2004 il primo ha convenuto la seconda davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna perché fosse ordinata una perizia a
futura memoria volta ad accertare – in sostanza – l'intensità dei disturbi
fonici provenienti dall'appartamento al piano superiore, il cui pavimento di
moquette era stato sostituito con uno di piastrelle, come pure l'entità e il
costo degli interventi necessari per eliminare i disturbi, domanda alla quale
la convenuta si è opposta;
che con
decreto 16 febbraio 2004 il Segretario assessore ha respinto l'istanza, non
ravvisando i presupposti per esperire una prova a futura memoria, l'istante
potendo chiedere l'esecuzione di una perizia, senza subire inconvenienti di
rilievo, anche nell'ambito di un'eventuale causa di merito;
che con
appello 26 febbraio 2004 __________ è insorto contro il predetto decreto
postulandone l'annullamento;
che con
decisione 3 marzo 2004 la prima Camera civile del Tribunale d'appello, alla
quale il gravame è stato inizialmente indirizzato, accertato il carattere
pecuniario della domanda dell'istante (cfr. considerando n. 1), ha dichiarato
l'appello irricevibile a dipendenza del valore litigioso, inferiore ai fr.
8'000.- (art. 13 LOG, il valore litigioso accertato dal Segretario assessore e
non contestato dall'istante essendo di fr. 5'000.-), e lo ha trasmesso per
competenza alla scrivente Camera;
che il
chiaro testo dell'art. 451 CPC, che prevede unicamente l'appello contro i
decreti che respingono la prova a futura memoria quando la relativa causa di
merito è appellabile, esclude la possibilità di impugnare analoga decisione del
Pretore quando la causa di merito è, come nel caso concreto, di natura
inappellabile (cfr. M. Picard, Studi sulla riforma del processo civile
ticinese, pag. 292 dove si afferma che per l'impugnazione dei decreti di che
negano la prova a futura memoria valgono le norme delle provvisionali in
generale che, all'art. 382 cpv. 2 CPC, la escludono per le liti promosse
davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica);
che ciò è
perfettamente comprensibile e conseguente con il principio per il quale è
possibile impugnare con ricorso per cassazione unicamente le sentenze dei
giudici di pace e dei pretori come istanza unica che pongono fine alla lite di
merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);
che la
decisione contestata, con la quale il Segretario assessore ha respinto una
domanda di prova a futura memoria senza esprimersi sul merito della lite e
senza statuire sulle pretese di parte istante, non costituisce una decisione
finale impugnabile mediante ricorso per cassazione;
che
quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del
presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
-
Il
ricorso 26 febbraio 2004 di __________ RI 1 è irricevibile.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione:
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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