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Numero d'incarto:
16.2004.29
Data decisione, Autorità:
19.04.2004, CCC
Incarto n.
16.2004.29
Lugano
19 aprile
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione
__________ __________ 2004 presentato da
contro
la sentenza __________ __________ 2004 del Pretore del
Distretto di , sezione , nella procedura derivante da
contratto di lavoro (inc. n. CL..) promossa con istanza
__________ da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 2'100.- oltre accessori nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________dell'UE di __________,
domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza ____________________ 2004 __________ __________ ha convenuto in
giudizio __________ __________ SA postulandone la condanna al pagamento di fr.
2'100.-, rivendicati a saldo delle sue pretese salariali per l'attività di
barista svolta nell'estate del 2001 presso il bar “__________ __________ ” di
__________ gestito dalla convenuta;
che
con sentenza ____________________ 2004 il Pretore ha accolto l'istanza, avendo
l'istante, sulla base della deposizione del teste __________ __________
,sufficientemente comprovato il suo credito, che la convenuta, assente alla
discussione, non ha contestato;
che con
il presente tempestivo gravame __________ __________ SA è insorta contro il
predetto giudizio; la ricorrente, dopo aver giustificato la propria assenza
all'udienza a dipendenza della malattia del suo amministratore unico, contesta
la sua legittimazione passiva, avendo acquistato il bar “__________ __________
” solo nel __________ 2003, ovvero dopo il periodo di impiego dell'istante;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito (art. 29 Cost.), una sentenza del giudice di pace o del
pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far
valere le proprie ragioni;
che
simile limitazione del diritto di essere sentito della ricorrente è data nel
caso concreto, avendo il Pretore emanato il proprio giudizio dopo l'audizione
del teste __________ __________, senza aver convocato le parti per il
dibattimento finale (art. 297 CPC);
che
assunte le prove (ad esempio, sentiti i testi), può aver luogo, seduta stante,
il dibattimento finale (art. 297 cpv. 1 CPC), ma che – per procedere in questo
modo – le parti devono esserne state rese edotte dal giudice al momento della
citazione per l'assunzione delle prove, caso contrario esse sono in diritto di
ritenere che il dibattimento venga indetto per un'udienza successiva (art. 297
cpv. 2 CPC);
che
in concreto, l'assunzione del teste proposto dall'istante è avvenuta seduta
stante durante l'udienza di discussione dell'istanza, senza che la convenuta ne
fosse al corrente, non avendo ricevuto nessuna comunicazione in tal senso;
che
in simile evenienza, nella misura in cui sono state assunte prove al di fuori
di quelle documentali allegate all'istanza, la convocazione delle parti al
dibattimento finale (rispettivamente la regolare citazione per tale incombente)
è indispensabile, pena la violazione del loro diritto di essere sentite
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 297, m. 2);
che
la mancata convocazione delle parti al dibattimento finale comporta la nullità
della sentenza dedotta in cassazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 297,
m. 1), con il rinvio dell'incarto al Pretore per l'emanazione di un nuovo
giudizio previa riconvocazione delle parti alla discussione finale;
che
alla luce di quanto esposto, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio
impugnato per violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, la
notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde
significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re
P./S.), senza che sia necessario approfondire in questa sede la contestazione
relativa alla carenza di legittimazione passiva della ricorrente, a sostegno
della quale questa ha prodotto lo scritto __________ __________ 2004 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
che
per il presente giudizio non si prelevano tasse e spese né si assegnano
ripetibili.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione __________ __________ 2004 di __________ __________ SA è accolto.
- La
sentenza ____________________ 2004 del Pretore del Distretto di __________,
sezione __________ è nulla.
§ Di conseguenza
gli atti sono rinviati alla Pretura del Distretto di __________, sezione
__________ affinché proceda ai sensi dei considerandi.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione
a:
–__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________, sezione __________.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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