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Numero d'incarto:
16.2004.25
Data decisione, Autorità:
06.04.2004, CCC
Incarto n.
16.2004.25
Lugano
6 aprile 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione
__________ __________ 2004 presentato da
contro
la sentenza __________ __________ 2004 del Giudice di
pace del circolo di , nella procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione (inc. n. //) promossa con
__________ nei confronti di
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni
interposte dai convenuti ai PE n. __________-__________e
__________-__________dell'UE di __________, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza ____________________ 2004 l'avv. __________ __________ ha chiesto il
rigetto delle opposizioni interposte da __________ e __________ __________ ai
PE n. __________-__________e __________-__________dell'UE di __________,
notificati loro per l'incasso di fr. 1'743.70 rivendicati a titolo di pigioni e
acconto spese accessorie;
che come
riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di locazione
sottoscritto dai convenuti il __________ __________ 1998, l'accordo
____________________ 2002 sottoscritto dinanzi all'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di __________ e l'accordo transattivo concluso nel
__________ 2003 dai convenuti con __________ __________, che ha ceduto
all'istante le sue pretese nei confronti di quest'ultimi;
che i
convenuti si sono opposti all'istanza sostenendo di nulla più dovere
all'istante a titolo di pigioni e hanno inoltre chiesto che gli atti fossero
trasmessi all'Ufficio di conciliazione per la verifica delle spese accessorie
relative agli anni 1999/2003;
che con
sentenza ____________________ 2004 il Giudice di pace del circolo di __________
ha respinto l'istanza non ritenendosi competente a dirimere la vertenza in
virtù dell'art. 5 cpv. 2 lett. b LOG che esclude dalle competenze dei giudici
di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali
d’abitazione e commerciali e di affitto;
che
con il presente tempestivo gravame l'avv. __________ __________ è insorto
contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo
di cassazione di cui all'art. 327 lett. b CPC; il ricorrente rimprovera al
giudice di pace di aver erroneamente escluso la propria competenza attribuendo
a torto alla vertenza che oppone le parti la qualifica di controversia in
materia di locazione;
che
secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali
tra i quali la sua competenza per materia;
che
l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le
cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali
d’abitazione e commerciali e di affitto;
che
per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che
deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto,
edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono
alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, n. 940), alle
quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;
che
non rientrano in questa definizione le procedure sommarie di rigetto
dell'opposizione (Cocchi, op. cit., pag. 293), per le quali è riconosciuta la
competenza del giudice di pace;
che
pertanto, come correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice di pace
avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza;
che
il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la
sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di
incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto
di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura dinanzi al primo
giudice (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 5);
che
avendo il primo giudice negato a torto la propria competenza (art. 327 lett. b
CPC), il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati al Giudice di pace
perché abbia a pronunciarsi sulla domanda di rigetto provvisorio
dell'opposizione formulata dall'istante (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
327, m. 7);
che
in simili circostanze la notifica del ricorso alla controparte per eventuali
osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23
giugno 1993 in re P./S.);
che
vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio
impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si assegnano
ripetibili al ricorrente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione
____________________ 2004 dell'avv. __________ __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza __________ __________ 2004 del Giudice di pace del
circolo di __________ è annullata e gli atti sono rinviati al giudice per nuovo
giudizio ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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