Justice of peace competent for provisional objection relief

16.2004.25Altro tribunale6 apr 2004Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld a cassation appeal against a justice of peace judgment that had declined jurisdiction in a provisional lifting of objection proceeding concerning rent claims. The chamber held that the lease-dispute exclusion from the justice of peace's competence does not cover summary objection-lifting proceedings, which remain within that court's jurisdiction. The lower judgment was annulled and the matter remitted for a decision on the request. No court fees or party costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 5 cpv. 2 lett. b LOG; art. 97 n. 3 CPC; art. 327 CPC; question of competence of the justice of peace in summary proceedings for provisional lifting of objection in a lease-related enforcement dispute. The notion of “controversies in matters of lease” must be construed broadly but is limited to proceedings governed by the lease procedural rules of art. 404 et seq. CPC; it does not encompass summary proceedings for lifting opposition, for which the justice of peace remains competent. Material incompetence must be examined ex officio at any stage; where the first judge wrongly denies competence, cassation and remittal follow.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.25

Data decisione, Autorità: 06.04.2004, CCC

Incarto n. 16.2004.25

Lugano 6 aprile 2004/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione __________ __________ 2004 presentato da


contro

la sentenza __________ __________ 2004 del Giudice di pace del circolo di , nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. n. //) promossa con __________ nei confronti di



con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte dai convenuti ai PE n. __________-__________e __________-__________dell'UE di __________, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza ____________________ 2004 l'avv. __________ __________ ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da __________ e __________ __________ ai PE n. __________-__________e __________-__________dell'UE di __________, notificati loro per l'incasso di fr. 1'743.70 rivendicati a titolo di pigioni e acconto spese accessorie;

che come riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di locazione sottoscritto dai convenuti il __________ __________ 1998, l'accordo ____________________ 2002 sottoscritto dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ e l'accordo transattivo concluso nel __________ 2003 dai convenuti con __________ __________, che ha ceduto all'istante le sue pretese nei confronti di quest'ultimi;

che i convenuti si sono opposti all'istanza sostenendo di nulla più dovere all'istante a titolo di pigioni e hanno inoltre chiesto che gli atti fossero trasmessi all'Ufficio di conciliazione per la verifica delle spese accessorie relative agli anni 1999/2003;

che con sentenza ____________________ 2004 il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto l'istanza non ritenendosi competente a dirimere la vertenza in virtù dell'art. 5 cpv. 2 lett. b LOG che esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;

che con il presente tempestivo gravame l'avv. __________ __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. b CPC; il ricorrente rimprovera al giudice di pace di aver erroneamente escluso la propria competenza attribuendo a torto alla vertenza che oppone le parti la qualifica di controversia in materia di locazione;

che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;

che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;

che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, n. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;

che non rientrano in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione (Cocchi, op. cit., pag. 293), per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;

che pertanto, come correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice di pace avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza;

che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura dinanzi al primo giudice (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 5);

che avendo il primo giudice negato a torto la propria competenza (art. 327 lett. b CPC), il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati al Giudice di pace perché abbia a pronunciarsi sulla domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione formulata dall'istante (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 7);

che in simili circostanze la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili al ricorrente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione ____________________ 2004 dell'avv. __________ __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza __________ __________ 2004 del Giudice di pace del circolo di __________ è annullata e gli atti sono rinviati al giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:



Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

jurisdictionprovisional lifting of objectionlease lawsummary proceedingscassationremandcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the justice of peace had material jurisdiction over a summary proceeding for provisional lifting of objection in a lease-related debt enforcement matter.

Decisione estratta

Yes. Provisional lifting of objection is a summary proceeding and does not fall within the lease-controversy exclusion from the justice of peace's jurisdiction.

Motivazione estratta

Art. 5(2)(b) LOG excludes lease disputes from justice of peace competence, but that notion covers proceedings governed by lease procedure provisions, not summary objection-lifting proceedings; the first judge therefore wrongly declined jurisdiction.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance judgment should be annulled and the matter remitted for a decision on the provisional lifting request.

Decisione estratta

Yes. Because the first judge wrongly denied jurisdiction, the appeal is upheld and the case is remitted for a new decision on the merits of the request.

Motivazione estratta

A jurisdictional error under Art. 327 CPC warrants cassation and remittal to the justice of peace for a merits ruling.

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