Late cassation appeal against provisional debt release

16.2004.124Altro tribunale22 dic 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Civil Cassation Chamber held that RI 1's cassation appeal against a judgment granting provisional debt release to CO 1 was filed too late. The appellant had collected the lower-court decision on 4 November 2004, so the 10-day appeal period had already expired when the appeal was mailed on 18 November 2004. The court therefore declared the appeal inadmissible. It also ordered court costs of CHF 70 against the appellant and denied any compensation to the respondent, who had not been served with the appeal.

Massima Omnilex

Art. 22 cpv. 1 LALEF; art. 131 cpv. 1 CPC; late cassation appeal in debt-release proceedings: the 10-day deadline begins on the day following notification/collection of the challenged decision. An appeal filed after the expiry of that period is inadmissible without examination on the merits. Where the appeal is manifestly inadmissible, the appellate court may decide summarily under art. 313bis CPC, in conjunction with art. 331 cpv. 1 CPC. Costs follow the outcome under art. 148 cpv. 1 CPC; no party compensation is due if the respondent was not called upon to answer.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.124

Data decisione, Autorità: 22.12.2004, CCC

Titolo: rigetto provvisorio dell'opposizione - ricorso tardivo

Incarto n. 16.2004.124

Lugano 22 dicembre 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 novembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 3 novembre 2004 del Giudice di pace del circolo delle Isole nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 218/04) promossa con istanza 10 settembre 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 10 settembre 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 752.60 rivendicati a titolo di premi scaduti il 1°novembre 2003 sulla polizza assicurativa __________ e fr. 20.- quali spese di diffida, domanda alla quale il convenuto si è opposto contestando l'esigibilità del credito posto in esecuzione, avendo egli disdetto il contratto di assicurazione il 24 novembre 2003;

che con sentenza 3 novembre 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha parzialmente accolto l'istanza rigettando in via provvisoria, limitatamente all'importo di fr. 752.60 oltre a fr. 20.- di spese di diffida e spese esecutive, l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno;

che con atto ricorsuale 18 novembre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che, dalla verifiche effettuate da questa Camera presso i competenti uffici postali risulta che il ricorrente ha ritirato la decisione querelata il 4 novembre 2004, sicché al momento dell’invio del ricorso (18 novembre 2004 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 novembre 2004 di __________ RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementprovisional debt releaseappeal deadlineinadmissibilitycostsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal against the debt-release judgment was filed on time

Decisione estratta

The appeal was filed after expiry of the 10-day statutory deadline and is therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The appeal period under Art. 22 cpv. 1 LALEF runs for 10 days and begins the day after service under Art. 131 cpv. 1 CPC. The appellant collected the decision on 2004-11-04, so a filing on 2004-11-18 was out of time.

Questione giuridica chiave

Allocation of costs and compensatory costs

Decisione estratta

Court costs were charged to the appellant; no party compensation was awarded because the appeal was not notified to the respondent.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome under Art. 148 cpv. 1 CPC, and no ripetibili were justified since the respondent was not invited to respond.

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