Cassation appeal void for insufficient reasoning

16.2004.123Altro tribunale27 dic 2004Inadmissible

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Sintesi Omnilex

RI 1 appealed a Ticino first-instance judgment rejecting his request to annul condominium assembly decisions concerning the apportionment of condominium expenses. The Civil Cassation Chamber held that the appeal of 9 December 2004 did not comply with the formal requirements of Art. 329 CPC, because it merely repeated the appellant’s substantive disagreement instead of identifying cassation grounds directed at the lower court’s findings or legal reasoning. The appeal was therefore declared void. Court fees of CHF 70 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded to the respondent.

Massima Omnilex

Art. 329 CPC; insufficiente motivazione del ricorso per cassazione e nullità; a cassation appeal must, under penalty of nullity, contain the requests and the factual and legal grounds supporting a specified cassation ground. Mere repetition of the substantive dispute, without confronting the challenged findings or legal application of the lower court, is insufficient. Under Art. 313 bis CPC, the court may reject an inadmissible or manifestly unfounded appeal by brief reasoning without serving it on the opposing party. Court costs follow the loss under Art. 148 cpv. 1 CPC; no party compensation is due where the appeal is not notified to the respondent.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.123

Data decisione, Autorità: 27.12.2004, CCC

Titolo: ricevibilità ricorso per cassazione - motivazione insufficiente - nullità del ricorso

Incarto n. 16.2004.123

Lugano 27 dicembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 dicembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 22 novembre 2004 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.15) promossa con istanza 2 luglio 2002 nei confronti di

CO 1 patr. dall' RA 2

con la quale l'istante ha chiesto l'annullamento di alcune decisioni prese all'assemblea condominiale del 10 maggio 2002, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 2 luglio 2002 __________ RI 1 ha convenuto in giudizio la CO 1” postulando l'annullamento di alcune decisioni prese all'assemblea condominiale del 10 maggio 2002, e segnatamente quelle riferite alla chiave di riparto delle spese condominiali, domanda alla quale la convenuta si è opposta;

che con sentenza 22 novembre 2004 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città ha respinto l'istanza ritenendo la chiave di riparto delle spese condominiali adottata dall'assemblea condominiale conforme alle norme di legge e al regolamento della proprietà per piani;

che il 9 dicembre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, pena nullità (cpv. 3) deve contenere le domande di ricorso, così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato,

che nel caso concreto il contenuto del ricorso 9 dicembre 2004 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria contestazione in merito all'addebito a tutti i condomini dei costi di traduzione dei verbali e delle comunicazioni dell'amministrazione;

che le allegazioni del ricorrente risultano pertanto difformi dallo scopo di sostanziare la presenza di uno dei motivi di cassazione previsti dalla legge;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

  1. Il ricorso 9 dicembre 2004 di __________ RI 1 è nullo.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation appealadmissibilityinsufficient reasoningnullitycourt costscondominium expenses

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Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal met the formal reasoning requirements of Art. 329 CPC.

Decisione estratta

No. The appeal did not set out cognizable factual or legal grounds of cassation and was therefore void.

Motivazione estratta

Instead of addressing the challenged findings or legal application, the appellant merely repeated his objection to the allocation of translation costs to all condominium owners; this did not substantiate any statutory cassation ground.

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