Judgment void for lack of reasoning

16.2004.118Altro tribunale28 dic 2004Annulled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 filed a timely cassation appeal against a 17 December 2004 judgment of the Justice of the Peace of Lugano, which had partially upheld CO 1's CHF 698 damage claim arising from a damaged jacket and ordered payment of CHF 200. The Civil Cassation Chamber held that the judgment was void because it contained no adequate factual or legal reasoning: the justice of the peace had merely adopted an equitable solution without explaining why the claimant was partly successful. The nullity had to be raised ex officio, the decision was annulled, and the matter was remitted for a new decision after reconvening the parties. No costs or party compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 285 cpv. 2 lett. e CPC in relation to art. 299 CPC; nullity for lack of reasoning. A judgment is void when it does not contain, even succinctly, the factual and legal reasons that led the judge to decide as he did. It is sufficient, but necessary, that the court indicate in summary form why it accepts or rejects the parties' positions by reference to legal provisions, professional rules, or trade usages. An equitable solution may be used only within the narrow exception of art. 4 CC and cannot replace the required reasoning. The nullity must be noticed ex officio under art. 142 CPC; the file is to be remitted for a new judgment after proper continuation of the proceedings (consid. 1).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.118

Data decisione, Autorità: 28.12.2004, CCC

Titolo: motivazione sentenza pena la sua nullità - soluzione equitativa del caso

Incarto n. 16.2004.118

Lugano 28 dicembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Pellegrini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 dicembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 17 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 120a/04/O) promossa con istanza 13 settembre 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 698.- oltre interessi a titolo di risarcimento danni, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 13 settembre 2004 __________ CO 1 ha convenuto in giudizio la RI 1, titolare di una lavanderia a __________, per ottenere il pagamento di fr. 698.- rivendicati a titolo di risarcimento danni per il danneggiamento di una giacca lavata dalla convenuta, pretesa alla quale quest'ultima si è opposta;

che con sentenza 17 dicembre 2004 il Giudice di pace ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 200.-;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;

che a prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza dedotta in cassazione è nulla per carenza di motivazione;

che infatti, l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC) prevede la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso indicato;

che per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);

che nel caso concreto il giudice di pace, riferendosi alla proposta transattiva da lui formulata alle parti il 10 novembre 2004 con assegnazione alla sola parte istante di un termine per esprimersi, ha ritenuto di poter accogliere parzialmente la pretesa di parte istante, avendo quest'ultima accettato la menzionata proposta, e ha quindi condannato la parte convenuta al pagamento dell'importo di fr. 200.-;

che la sentenza dedotta in cassazione, che in sostanza si limita a dirimere la lite con una soluzione equitativa - permessa tuttavia solo nell'ambito dell'art. 4 CC come norma d'eccezione alla regola generale dell'art. 1 CC (cfr. Meier-Hayoz, in Berner Kommentar, 1966, n. 16 segg. ad art. 4 CC; CCC 31 gennaio 2000 in re D.G. c. B) - senza fornire nessuna spiegazione sulle ragioni che hanno determinato il giudice a dar credito, ancorché solo parzialmente, alla tesi di parte istante, risulta priva di valida motivazione;

che in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio;

che l'incarto deve pertanto essere rinviato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti per la continuazione dell'istruttoria sospesa durante l'udienza del 20 ottobre 2004;

che alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1);

che a dipendenza della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. La sentenza 17 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano è nulla.

  1. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

lack of reasoningnullityequitable solutionremandcivil cassationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance judgment was void for lack of reasons

Decisione estratta

Yes. A judgment must briefly state the factual and legal reasons for the outcome; here the justice of the peace merely adopted an equitable solution without explaining why the claimant's position was partly accepted.

Motivazione estratta

Under Art. 285(2)(e) CPC, applied via Art. 299 CPC, absence of factual and legal reasoning triggers nullity. The defect had to be raised ex officio under Art. 142 CPC.

Questione giuridica chiave

How to dispose of costs and fees on cassation

Decisione estratta

No court costs, no justice fee, and no party compensation were awarded because of the particular circumstances.

Motivazione estratta

The chamber exercised its discretion to waive costs and compensation.

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