Provisional debt enforcement: debtor must raise objections at the hearing

16.2004.112Altro tribunale16 nov 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The creditor obtained provisional release of opposition before the Pretore on the basis of several debt acknowledgments. The debtor appealed by cassation, arguing that his written objections filed outside the hearing were ignored and that the creditor had been treated more favorably because it could file documents with the application. The Cassation Chamber held that in provisional debt enforcement the debtor must raise and substantiate objections at the contradictory hearing, while the creditor may submit supporting documents with the application. Since the debtor did not appear and raised no valid exceptions, the appeal was dismissed and costs were charged to him.

Massima Omnilex

Art. 82 cpv. 2 LEF; art. 20 cpv. 2 et 4 LALEF; provisional release of opposition and timing of defenses: in the procedure of provisional debt enforcement, the debtor must raise and render plausible his objections at the contradictory hearing, under penalty of forfeiture; submissions filed before or after that hearing are not to be considered. By contrast, the creditor may file the documentary basis for the request together with the application, and the court may decide on the file if the debtor does not appear. A valid debt acknowledgment is examined ex officio by the judge at every stage of the proceedings (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.112

Data decisione, Autorità: 16.11.2004, CCC

Titolo: rigetto provvisorio - momento per far valere eccezioni e documenti - escusso assente al contraddittorio - istante può allegare documenti all'istanza

Incarto n. 16.2004.112

Lugano 16 novembre 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 25 ottobre 2004 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. n. EF.2004.316) promossa con istanza 21 luglio 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 21 luglio 2004 CO 1CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________RI 1se al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatogli per l'incasso di fr. 4'320.20 oltre accessori, importo corrispondente a un prestito concesso a quest'ultimo;

che a valere quale titolo di rigetto provvisorio l'istante ha prodotto i riconoscimenti di debito sottoscritti dal convenuto il 13 marzo 2002 per fr. 4'000.– (doc. C), il 18 giugno 2002 per fr. 1'500.– (doc. C) e il 5 novembre 2002 per fr. 1'300.– (doc. F) per un totale di fr. 6'800.- per i quali il convenuto si era impegnato a restituire mediante pagamenti mensili, pagamenti effettuati nella sola misura di fr. 2'740.–, donde la richiesta di restituzione della differenza di fr. 4'060.– oltre a fr. 260.20 a titolo di interessi maturati sino al 31 dicembre 2003, al tasso pattuito del 3,5%;

che con sentenza 25 ottobre 2004 il Pretore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione al quale il convenuto, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, non potendosi considerare i suoi scritti 25 agosto e 4 ottobre 2004, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito non avendo il Pretore considerato le contestazioni esposte nei suoi scritti 25 agosto e 4 ottobre 2004 mentre ha considerato la documentazione allegata dall'istante, ciò che a suo dire configura una disparità di trattamento;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep. 1972 344, 1975 101, 1989 331; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);

che nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall’istante è possibile dedurre un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;

che per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito;

che nel caso di specie l'escusso, assente al contraddittorio, non ha proposto nessuna di queste eccezioni;

che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il fatto per il Pretore di non aver considerato i suoi scritti 25 agosto e 4 ottobre 2004 non configura nessuna violazione del diritto procedurale e tantomeno una violazione del suo diritto di essere sentito;

che secondo l’art. 20 cpv. 2 LALEF, disposto che il ricorrente pretende essere stato violato dal primo giudice, è all’udienza di contraddittorio che le parti devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito ed è in quell’occasione che esse devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta;

che pertanto è solo in quella sede, non prima e non dopo, che l'escusso deve prendere posizione sull'istanza di rigetto dell'opposizione (Cocchi /Trezzini, CPC-TI, ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6), ritenuto che le allegazioni e contestazioni proposte in altra sede non possono essere prese in considerazione;

che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, che in questo senso si duole di una disparità di trattamento rispetto alla parte istante, l'art. 20 cpv. 2 LALEF non vieta al procedente di trasmettere la documentazione che suffraga la sua domanda di rigetto unitamente all’istanza senza dover partecipare al contraddittorio;

che al contrario l'art. 20 cpv. 4 LALEF prevede espressamente la facoltà per il giudice, se la parte non compare, di decidere in base agli atti prodotti e sentita l'altra parte, se comparsa;

che questa possibilità offerta alla parte istante non dev'essere confusa con il menzionato obbligo imposto alla parte escussa di partecipare al contraddittorio, unica sede in cui essa, come detto, ha la facoltà di addurre le sue tesi difensive e di rendere verosimili le sue eccezioni producendo, se del caso, documentazione a suffragio delle stesse, dal momento che ad essa viene a mancare l'opportunità di un allegato scritto;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di __________RI 1se è respinto.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

provisional release of oppositiondebt acknowledgmentcontradictory hearingforfeitureright to be heardprocedural equalitycassationcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the documents filed by the creditor constituted a valid debt acknowledgment for provisional release of opposition.

Decisione estratta

The filed documents allowed the court to infer a valid debt acknowledgment for the amount in enforcement.

Motivazione estratta

In provisional debt enforcement, the judge examines ex officio at every stage whether the produced documents amount to a valid acknowledgment of debt.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor’s written submissions filed outside the contradictory hearing had to be considered.

Decisione estratta

No. Objections and supporting documents had to be raised and produced at the contradictory hearing; submissions made elsewhere could not be considered.

Motivazione estratta

Under Art. 20(2) LALEF, the hearing is the exclusive place for the debtor to present defenses and render exceptions plausible; outside submissions do not replace that procedural moment.

Questione giuridica chiave

Whether allowing the creditor to file documents with the application created unequal treatment.

Decisione estratta

No. The creditor may file supporting documents with the application, while the debtor’s procedural burden is to appear at the hearing and raise objections there.

Motivazione estratta

Art. 20(2) LALEF does not prohibit the creditor from submitting documents with the application, and Art. 20(4) LALEF expressly allows a decision on the file if the opposing party does not appear.

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