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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2004.1
Data decisione, Autorità:
13.01.2004, CCC
Incarto n.
16.2004.1
Lugano
13 gennaio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24
dicembre 2003 presentato da
contro
la sentenza 11
dicembre 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città, nella causa
civile inappellabile (inc. n. IU.2002.47) promossa con istanza 26 novembre 2002
nei confronti di
__________, Berlino (D)
patr. dall'avv.
con la
quale l’istante ha rivendicato il suo diritto di proprietà su determinati beni
oggetto di un pignoramento fatto eseguire dai convenuti nell'ambito
dell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno da loro promossa nei
confronti di __________, domanda respinta dal pretore,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di
Locarno promossa da __________ nei confronti di __________, sono stati
pignorati presso la debitrice determinati beni, tra cui un veicolo Mercedes
Benz e i diritti azionari vantati dall’escussa nella società __________;
che con
istanza 26 novembre 2002 la società __________ ha rivendicato il suo diritto di
proprietà sui menzionati beni, domanda alla quale i convenuti si sono opposti;
che con
sentenza 11 dicembre 2003 il pretore, accertata preliminarmente la propria
competenza e il valore inappellabile della lite, ha respinto l’istanza non
avendo l’istante provato di vantare ella stessa un diritto preferenziale sui
beni pignorati presso __________;
che con
scritto 24 dicembre 2003 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo
di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel
caso concreto il contenuto dello scritto 24 dicembre 2003 della ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a fornire
indicazioni circa i propri rapporti di dare e avere con __________ , a
dipendenza del prestito di fr. 65'967.- concesso a quest'ultima;
che in
assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio pretorile, questa
Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che il
“ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in
contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinto in
quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
-
L'atto ricorsuale 24 dicembre 2003 di __________ è nullo.
-
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono
poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
–
__________ ;
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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