Cassation dismissed for no denial of hearing in construction dispute

16.2003.95Altro tribunale9 ago 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a cassation appeal in a construction-payment dispute, the defendant argued that the first judge infringed her right to be heard by refusing an expert report on alleged defects and non-conforming performance. The Civil Cassation Chamber rejected the complaint, holding that expert evidence could not serve to establish the parties’ contractual arrangements and that no timely defect objection had been shown. The court also noted that new facts and evidence are inadmissible at the cassation stage. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to bear the court costs; no party costs were awarded to the respondent, who filed no observations.

Massima Omnilex

Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 327 lett. e and art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; expert evidence and right to be heard in cassation proceedings. The right to be heard includes the taking of relevant and timely offered evidence, but the judge may refuse evidence after anticipatory assessment when it is manifestly irrelevant or incapable of clarifying a disputed fact. An expert report cannot be used to prove the content of contractual stipulations, which must be alleged and proved by the parties. In construction disputes, objections concerning defects must be raised and notified promptly under art. 367 CO; otherwise the buyer’s remedies under art. 368 CO are forfeited. New facts, evidence, and objections are inadmissible on cassation.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2003.95

Data decisione, Autorità: 09.08.2004, CCC

Incarto n. 16.2003.95

Lugano 9 agosto 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 ottobre 2003 presentato da

RI 1 patr. dallo RA 1

contro

la sentenza 25 settembre 2003 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.11) promossa con istanza 12 marzo 2003 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'152.- oltre interessi a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 12 marzo 2003 __________ CO 1, titolare dell'omonima impresa di costruzioni a __________, ha convenuto in giudizio __________ RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 2'152.- rivendicati a saldo della fattura emessa il 26 luglio 2002 per opere da capomastro eseguite nello stabile di proprietà di quest'ultima a __________. All’udienza del 9 aprile 2003 la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria in quanto il lavoro non è stato eseguito secondo gli accordi presi. Il quantum è esatto ma l'artigiano non ha eseguito la propria prestazione ai termini contrattuali. Il segretario assessore ha ammesso la richiesta di perizia sul lavoro svolto presentata dall’istante e alla quale la convenuta si era associata.

  2. Il 23 luglio 2003 il segretario assessore, preso atto che la convenuta non aveva contestato la qualità del lavoro e nemmeno l'ammontare della mercede, bensì la conformità dell'esecuzione dell'opera agli accordi presi, ha estromesso la perizia, ha considerato l’istruttoria chiusa e ha citato le parti al dibattimento finale, al quale la convenuta non è comparsa.

  3. Con sentenza del 25 settembre 2003 il segretario assessore ha accolto l'istanza non avendo la convenuta provato le pretese inadempienze dell'appaltatore.

  4. Con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere sentita per la mancata assunzione da parte del primo giudice della prova peritale che le avrebbe permesso di dimostrare la difettosità dell'opera e la difformità della stessa dalle pattuizioni intervenute tra le parti.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

  1. Giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni. Il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, non comprende solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 10 e 12). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale; tuttavia, egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 124 I 211 consid. 4a).Poiché la prova offerta deve essere rilevante e atta a risolvere un fatto controverso, la concludenza della stessa è sottoposta a una valutazione anticipata da parte del giudice, che rifiuterà di ammetterla se essa è manifestamente inefficace o irrilevante (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 10). In questo senso il rifiuto di assumere le prove notificate dalle parti non è arbitrario quando la loro assunzione appare irrilevante e la possibilità di giudicare sia già offerta dai documenti. Perché il rifiuto di una prova sia arbitrario, occorre quindi che questa prova sia rilevante e atta a risolvere un fatto controverso (CCC 13 marzo 2003 in re B./C.).

  2. Nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la mancata assunzione della prova peritale non concretizza un caso di applicazione dell'art. 327 lett. e CPC. Scopo della perizia giudiziaria è l'accertamento di questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze particolari (Cocchi/Trezzini, op., cit., m. 1 ad art. 247). Con la perizia vengono messi a disposizione del giudice accertamenti e nozioni di carattere scientifico che esulano dalla normale esperienza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 247), ciò esclude che il perito possa esprimersi sul contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti, questione questa che compete a quest'ultime allegare e provare in virtù dell'art. 8 CC. In concreto, l'unica questione che poteva essere sottoposta al perito è quella relativa alla qualità dell'opera fornita dall'istante. Ora, su questo punto la convenuta non ha sollevato nessuna contestazione dinanzi al primo giudice, non potendosi dedurre nulla in tal senso dalla generica allegazione secondo la quale l'istante non ha eseguito la propria prestazione ai termini contrattuali (cfr. verbale 9 aprile 2003). Sia come sia, quand’anche si volesse ammettere una contestazione sull'esecuzione a regola d'arte dell'opera da parte dell'istante dal fatto per la convenuta di essersi associata all'esecuzione di una perizia sullo stato del lavoro (cfr. verbale 9 aprile 2003), va rilevato che la contestazione sarebbe in ogni caso tardiva e di nessun effetto. L’art. 367 cpv. 1 CO impone infatti al committente, non appena eseguita la consegna dell’opera e appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, l'onere di verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore, ritenuto che la mancata tempestiva notifica dei difetti comporta la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 2148 segg.). L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti, secondo l'art. 8 CC, spetta al committente (DTF 118 II 147, 107 II 176), il quale deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata processualmente l’intempestività della notifica, il giudice non può ignorare simile circostanza e questo nemmeno nel caso in cui l’ap-paltatore stesso non alleghi tale fatto (Gauch, op. cit., n. 2168 e 2174; ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L.; Rep. 1991 p. 375,; IICCA 27 novembre 2001 in re T./R.). In concreto, poiché dalle risultanze istruttorie non risulta che la convenuta abbia mai eccepito la presenza di difetti nell'opera fornita dall'istante, la contestazione sollevata con il ricorso è tardiva, e ciò anche in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

  3. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tantomeno la lesione del diritto di essere sentita della ricorrente, deve essere respinto.

Tasse e spese seguono la soccombenza mentre alla controparte non vengono riconosciute ripetibili di questa sede, non avendo formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 17 ottobre 2003 di __________ RI 1 è respinto.

  2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 110.-

b) spese fr. 50.-

fr. 160.-

già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

right to be heardexpert evidenceconstruction contractdefect noticeanticipatory assessmentcassationnew factscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether refusal to take an expert report violated the appellant's right to be heard

Decisione estratta

No. The expert evidence was not relevant to proving the contractual content, and any objection about defective performance was either not raised in time or raised too late.

Motivazione estratta

The court held that expert evidence serves to clarify technical facts, not the parties' contractual stipulations. The only potentially relevant topic was workmanship quality, but that issue had not been properly and timely contested before the first judge; in any event, complaints about defects must be notified promptly under Art. 367 CO, and new facts or evidence cannot be introduced on cassation.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant could challenge the workmanship and conformity of the works at the cassation stage

Decisione estratta

No. The objection was procedurally and substantively late.

Motivazione estratta

The record did not show any timely defect notice, and cassation proceedings barred new facts, evidence, and objections.

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