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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.95
Data decisione, Autorità:
09.08.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.95
Lugano
9 agosto 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17
ottobre 2003 presentato da
RI 1
patr. dallo RA 1
contro
la sentenza 25 settembre 2003 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2003.11) promossa con istanza 12 marzo 2003 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'152.- oltre interessi a titolo
di mercede derivante da contratto di appalto, nonché il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF
di Mendrisio, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 12 marzo 2003 __________ CO 1, titolare dell'omonima impresa di
costruzioni a __________, ha convenuto in giudizio __________ RI 1 per ottenere
il pagamento di fr. 2'152.- rivendicati a saldo della fattura emessa il 26
luglio 2002 per opere da capomastro eseguite nello stabile di proprietà di
quest'ultima a __________. All’udienza del 9 aprile 2003 la convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria in quanto il lavoro non è stato eseguito
secondo gli accordi presi. Il quantum è esatto ma l'artigiano non ha eseguito
la propria prestazione ai termini contrattuali. Il segretario assessore ha
ammesso la richiesta di perizia sul lavoro svolto presentata
dall’istante e alla quale la convenuta si era associata.
-
Il
23 luglio 2003 il segretario assessore, preso atto che la convenuta non aveva
contestato la qualità del lavoro e nemmeno l'ammontare della mercede, bensì la
conformità dell'esecuzione dell'opera agli accordi presi, ha estromesso la
perizia, ha considerato l’istruttoria chiusa e ha citato le parti al
dibattimento finale, al quale la convenuta non è comparsa.
-
Con
sentenza del 25 settembre 2003 il segretario assessore ha accolto l'istanza
non avendo la convenuta provato le pretese inadempienze dell'appaltatore.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente si duole essenzialmente
della lesione del suo diritto di essere sentita per la mancata assunzione da
parte del primo giudice della prova peritale che le avrebbe permesso di dimostrare
la difettosità dell'opera e la difformità della stessa dalle pattuizioni
intervenute tra le parti.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. e CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure
ricorsuali, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata
se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni. Il
diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, non comprende
solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni
e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo per il giudice
di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i mezzi di prova
offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327,
m. 10 e 12). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte
tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale; tuttavia,
egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non
porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 124 I 211 consid. 4a).Poiché la prova offerta
deve essere rilevante e atta a risolvere un fatto controverso, la concludenza
della stessa è sottoposta a una valutazione anticipata da parte del giudice,
che rifiuterà di ammetterla se essa è manifestamente inefficace o irrilevante
(Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 10). In questo senso il rifiuto di
assumere le prove notificate dalle parti non è arbitrario quando la loro
assunzione appare irrilevante e la possibilità di giudicare sia già offerta dai
documenti. Perché il rifiuto di una prova sia arbitrario, occorre quindi che
questa prova sia rilevante e atta a risolvere un fatto controverso (CCC
13 marzo 2003 in re B./C.).
-
Nel
caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la mancata assunzione
della prova peritale non concretizza un caso di applicazione dell'art. 327
lett. e CPC. Scopo della perizia giudiziaria è l'accertamento di questioni di
fatto la cui soluzione richiede conoscenze particolari (Cocchi/Trezzini, op.,
cit., m. 1 ad art. 247). Con la perizia vengono messi a disposizione del
giudice accertamenti e nozioni di carattere scientifico che esulano dalla
normale esperienza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 247), ciò esclude
che il perito possa esprimersi sul contenuto delle pattuizioni intervenute tra
le parti, questione questa che compete a quest'ultime allegare e provare in
virtù dell'art. 8 CC. In concreto, l'unica questione che poteva essere sottoposta
al perito è quella relativa alla qualità dell'opera fornita dall'istante. Ora,
su questo punto la convenuta non ha sollevato nessuna contestazione dinanzi al
primo giudice, non potendosi dedurre nulla in tal senso dalla generica
allegazione secondo la quale l'istante non ha eseguito la propria
prestazione ai termini contrattuali (cfr. verbale 9 aprile 2003). Sia come
sia, quand’anche si volesse ammettere una contestazione sull'esecuzione a
regola d'arte dell'opera da parte dell'istante dal fatto per la convenuta di
essersi associata all'esecuzione di una perizia sullo stato del lavoro
(cfr. verbale 9 aprile 2003), va rilevato che la contestazione sarebbe in ogni
caso tardiva e di nessun effetto. L’art. 367 cpv. 1 CO impone infatti al committente,
non appena eseguita la consegna dell’opera e appena lo consente l’ordinario
andamento degli affari, l'onere di verificare lo stato dell’opera e segnalare i
difetti all’appaltatore, ritenuto che la mancata tempestiva notifica dei
difetti comporta la perenzione di tutti i diritti accordati al committente
dall’art. 368 CO (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 2148 segg.). L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti, secondo l'art. 8 CC, spetta
al committente (DTF 118 II 147, 107 II 176), il quale deve in particolare
dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha
comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata processualmente
l’intempestività della notifica, il giudice non può ignorare simile circostanza
e questo nemmeno nel caso in cui l’ap-paltatore stesso non alleghi tale fatto
(Gauch, op. cit., n. 2168 e 2174; ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L.; Rep. 1991 p.
375,; IICCA 27 novembre 2001 in re T./R.). In concreto, poiché dalle risultanze
istruttorie non risulta che la convenuta abbia mai eccepito la presenza di
difetti nell'opera fornita dall'istante, la contestazione sollevata con il
ricorso è tardiva, e ciò anche in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che
vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione tantomeno la lesione del diritto di essere sentita della
ricorrente, deve essere respinto.
Tasse e
spese seguono la soccombenza mentre alla controparte non vengono riconosciute
ripetibili di questa sede, non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 17 ottobre 2003 di __________ RI 1 è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 110.-
b) spese fr.
50.-
fr.
160.-
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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