AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.89
Data decisione, Autorità:
21.05.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.89
Lugano
21 maggio
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
ottobre 2003 presentato da
RI1
patr. dall' RA1 S__________
contro
la sentenza 22 settembre 2003 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di __________, nella procedura derivante da
contratto di lavoro (inc. CL.2002.137) promossa con istanza 2 dicembre 2002 nei
confronti di
CO1
patr. dallo
RA2
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'808.- oltre interessi a titolo
di pretese salariali e indennità per torto morale, domanda respinta dal
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Il
28 agosto 2000 la società CO1 e __________ RI1 hanno sottoscritto un contratto
di lavoro in virtù del quale questi è stato assunto come collaboratore gestione
dati dal 1° settembre 2000, per un salario mensile lordo di fr. 4'000.- (doc.
B). Con lettera 30 gennaio 2002 il dipendente ha notificato le proprie
dimissioni per il 30 aprile 2002 (doc. C), dimissioni che la datrice di lavoro
ha accettato comunicando nel contempo al lavoratore di esonerarlo con effetto
immediato dal presentarsi sul posto di lavoro, rilevando comunque che i Suoi
obblighi contrattuali termineranno il prossimo 30 aprile 2002. Sino a quella
data………La invitiamo a volersi tenere a disposizioni della CO1 (doc. E).
-
Con
istanza 2 dicembre 2002 __________RI1 ha convenuto in giudizio __________SA per
ottenere il pagamento di fr. 4'808.-. Tale importo corrisponde al pagamento di
19,2 giorni di vacanza (fr. 4'608.- lordi) che il lavoratore sostiene di non
aver potuto effettuare, avendo dovuto garantire alla datrice di lavoro la
propria disponibilità sino alla scadenza del rapporto contrattuale. L’istante
ha inoltre fatto valere, sulla base dell'art. 328 cpv. 1 CO, una pretesa di fr.
200.- a titolo di torto morale riconducibile al comportamento avuto da
__________ __________i, che aveva corteggiato la sua fidanzata senza che la
convenuta, alla quale questo fatto era stato segnalato, sia intervenuta a
tutela della sua personalità del lavoratore, atteggiamento questo che ha poi
determinato la sua decisione di porre fine al rapporto di lavoro. La convenuta
si è opposta alle pretese avversarie contestando le rivendicazioni dell'istante
sul pagamento delle vacanze residue, che egli avrebbe potuto e dovuto effettuare
nel periodo di disdetta durante il quale è stato esonerato dall'obbligo di lavorare.
Per quanto attiene alla pretesa per torto morale la convenuta contesta gli addebiti
mossi ad __________ __________(negando peraltro non questi fosse il superiore diretto
dell'istante), nonché il fatto che sia l'istante a potersi dolere di presunte
attenzioni che non gli erano rivolte, l'eventuale vittima essendo la sua
fidanzata, che non era alle sue dipendenze.
-
Con
sentenza 22 settembre 2003 il Segretario assessore ha respinto l’istanza, sia
in merito al pagamento delle vacanze non effettuate, le stesse dovendo essere
compensate con i giorni di libero di cui egli godeva nel periodo di disdetta
durante il quale era stato esonerato dal prestare la propria opera, sia in
merito al pagamento di un'indennità per torto morale, non potendosi in nessun
modo attribuire alla convenuta la violazione della personalità dell'istante a
dipendenza del comportamento avuto da __________ __________nei confronti della
fidanzata del lavoratore, alla quale era stata unicamente inviata una e-mail
dai contenuti non offensivi o scortesi.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________RI1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al Segretario assessore di aver
arbitrariamente valutato le prove non riconoscendogli il diritto al pagamento
delle vacanze residue, in particolare per non aver considerato l'obbligo
impostogli dalla datrice di lavoro di rimanere a sua disposizione sino alla
scadenza del contratto, ciò che non gli ha permesso di organizzarsi ed
effettuare le vacanze di sua spettanza. Pure contestata è la conclusione del
primo giudice che non ha intravisto nel corteggiamento della sua fidanzata da
parte di __________una grave lesione della sua personalità, della quale la
convenuta deve rispondere per non aver intrapreso nulla a tutela della sua sfera
personale.
Con
osservazioni 17 ottobre 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
In
base all'art. 335 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto
da ciascuna delle parti, facoltà della quale il dipendente ha in concreto fatto
uso ossequiando il termine di disdetta di tre mesi pattuito contrattualmente
(doc. B). Durante il periodo di disdetta il lavoratore è tenuto a fornire la propria
prestazione lavorativa poiché il contratto rimane in vigore sino alla fine del
termine di disdetta (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 12 ad art. 335 CO). Il
datore di lavoro può comunque decidere di esonerare il suo dipendente
dall'obbligo di lavorare durante il periodo di disdetta corrispondendogli
comunque il salario dovuto. Questa particolare forma assunta dal contratto di
lavoro viene anche definita come “Freistellung” (DTF 128 III 271 e 118 II 139;
Flach, Die “Freistellung” von der Arbeitsleistung nach Kündigung – aus der
Sicht von Arbeitgeber und –nehmer, in SJZ 1994, pag. 209; Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.14 ad art. 335 CO). In tal caso
il datore di lavoro rinuncia alla prestazione lavorativa del proprio dipendente
durante il termine di disdetta. La rinuncia alle prestazioni del lavoratore non
comporta però la fine del rapporto di lavoro e di conseguenza tutti gli
obblighi del lavoratore, ad eccezione di quelli direttamente connessi con la
prestazione lavorativa, continuano a sussistere (Flach, op. cit., pag. 213; DTF
128 III 271).
Nel caso
di specie, se è vero che con scritto 4 febbraio 2002 la convenuta ha chiesto al
dipendente di volersi tenere a disposizione della __________SA, è
altrettanto vero che egli è stato chiaramente esonerato da subito, dal
presentarsi al posto di lavoro (doc. E), esonero della prestazione che è
stato confermato da __________(responsabile della gestione del personale) secondo
il quale il 4 febbraio 2002 Ho chiesto al RI1, visto che eravamo a fine
giornata, di consegnare il materiale aziendale di cui era in possesso e di non
ripresentarsi al lavoro il giorno successivo (rogatoria del 2 luglio 2003).
Alla luce di queste risultanze processuali, il riferimento all'istituto della Freistellung
effettuato dal primo giudice non può essere considerato errato e tantomeno
arbitrario.
- Per
quanto attiene al diritto del lavoratore alla remunerazione dei giorni di
vacanza maturati durante il periodo di lavoro, la legge prevede che, finché
dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro
ma devono essere effettivamente godute (art. 329d cpv. 2 CO; Rehbinder, op.
cit., n. 14 ad art. 329d CO). Dottrina e giurisprudenza sono concordi
nell'estendere l'applicazione di questo principio che sancisce il divieto di
compensare in denaro o in altre prestazioni le vacanze del dipendente, anche ai
rapporti di lavoro che nel frattempo sono stati disdetti, in particolare a
quelli per i quali il lavoratore è stato esonerato dal prestare l'attività
lavorativa (DTF 128 III 271). In altre parole, se le circostanze lo permettono,
ovvero se il termine di disdetta è sufficientemente lungo per permettere al lavoratore
di effettuare le vacanze residue senza intralciarlo nell'eventuale ricerca di
un posto di lavoro, questi può essere tenuto a effettuare le vacanze durante il
periodo di disdetta senza poter pretendere le relative indennità compensative
(DTF 128 III 271, 106 II 152; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., 1992, n. 11 ad
art. 329c CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.12 ad art. 329d CO; Rehbinder,
op. cit. n. 14 ad art. 329d CO e n. 16 ad art. 329d CO).
In
concreto, la conclusione del segretario assessore secondo la quale l'istante avrebbe
potuto e dovuto effettuare i 19,2 giorni di vacanze residue nel periodo di disdetta
di 62 giorni lavorativi (o comunque 61 giorni a dipendenza della contestazione
dell'istan-te circa la sua effettiva presenza sul posto di lavoro il 4 febbraio
2002), non può essere considerata arbitraria (Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n.
2.14 ad art. 329d CO), anche perché con scritto 4 febbraio 2002 la convenuta
aveva espressamente orientato il dipendente circa il suo diritto e dovere di
effettuare le vacanze nel periodo di Freistellung informandolo che i
suoi obblighi contrattuali sarebbero terminati il 30 aprile 2002, Sino a
tale data e dedotte le vacanze a cui ha ancora diritto e di cui La preghiamo di
volerci informare, La invitiamo a volersi tenere a disposizione della CO1(doc.
E). Dal 4 febbraio 2002 doveva quindi essere chiaro all'istante l'obbligo di
effettuare le vacanze residue entro il 30 aprile 2002. Il fatto che egli abbia
atteso l'11 aprile 2002 per comunicare alla convenuta il suo saldo vacanze
(doc. F) non può certo essere addebitato a quest'ultima, e tantomeno può essere
addotto dall'istante a comprova del fatto che al ricevimento dello scritto 16
aprile 2002 della datrice di lavoro (doc. G) egli non disponeva più del tempo
necessario per l'esecuzione di tutte le vacanze. Per il che, come correttamente
ritenuto dal primo giudice, i 19,2 giorni di vacanze residue dell'istante sono
da ritenersi compensati con il periodo di disdetta durante il quale egli è
stato esonerato dal lavoro.
-
L'art. 328 CO impone al
datore di lavoro l'obbligo di rispettare e proteggere la personalità del
lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia
della moralità (cpv. 1), sin tanto che dura il rapporto di lavoro. La violazione
di quest'obbligo contrattuale comporta il risarcimento del danno - ivi compreso
l’eventuale torto morale (DTF 110 II 164) - a condizione che il
lavoratore leso dimostri l’esistenza del danno, della violazione contrattuale,
nonché di un nesso di causalità adeguata tra questi due eventi, mentre è
presunta la colpa del datore di lavoro, che ha tuttavia la facoltà di
discolparsi (art. 97 cpv. 1 CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 16 ad art. 328
CO; Rehbinder, op. cit., n. 25 ad art. 328 CO;
Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n.1.33 ad art. 328 CO). La riparazione del torto morale presuppone una lesione
oggettivamente grave (Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 1.27 ad
art. 328 CO), ciò che come correttamente ritenuto dal segretario assessore non
può essere individuato nel corteggiamento della fidanzata dell'istante da parte
di ____________________ __________. Infatti, dal contenuto dell'e-mail da
questi inviata (saluti a __________ che quando cammina non si guarda mai in
giro, cfr. verbale 14 marzo 2003), l'unica comunicazione che ha trovato
riscontro nelle tavole processuali, dalle quali nulla si evince sull'autore
delle telefonate anonime e dei messaggi telefonici destinati a __________
__________, non può essere dedotta una grave lesione della sfera personale del
dipendente, a maggior ragione poiché la diretta interessata ha confermato che
__________ __________, pur avendola corteggiata, non è mai stato scortese né
offensivo. In assenza di un qualsiasi indizio a comprova di un comportamento
sconveniente o riprovevole di __________ __________, si deve escludere che il
ricorrente abbia subito una lesione oggetti-vamente grave della sua
personalità, e ciò a prescindere dal fatto di sapere se i fatti lamentanti
rientrino del campo di protezione dell'art. 328 CO. Da qui, come correttamente
concluso dal segretario assessore, l'infondatezza della pretesa per torto
morale fatta valere dal dipendente.
-
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, di natura prevalentemente
appellatoria in quanto si limita a mettere in discussione la valutazione delle
prove effettuata dal primo giudice senza dimostrare che questa sia
insostenibile, ovvero arbitraria, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 2 ottobre 2003 di __________RI1 è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. __________RI1i verserà alla CO1
fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster