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Numero d'incarto:
16.2003.86
Data decisione, Autorità:
20.10.2004, CCC
Titolo:
pPP - competenza territoriale del pretore - Convenzione di Lugano (CH/D) - legittimazione delle parti - corridoio attribuito in uso esclusivo a 2 comproprietari - azione di cui all'art. 641 cpv. 2 CC proponibile anche tra comproprietari - parte comune attribuita in uso esclusivo a 2 comproprietari
Incarto n.
16.2003.86
Lugano
20 ottobre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6
ottobre 2003 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 23 settembre 2003 del Pretore della
giurisdizione di Locarno Città, nella causa civile inappellabile (inc. n.
IU.2002.00039) promossa con istanza 25 ottobre 2002 da
CO 1
patr. dall' RA 2
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta alla rimozione di un armadio
da questa istallato nel corridoio sul quale le parti esercitano un diritto di
uso esclusivo, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
CO 1 è titolare della proprietà per piani n. 5552 del fondo base n. 182 RFD __________,
mentre __________ RI 1è titolare della n. 5551 dello stesso fondo base; i due
appartamenti sono sullo stesso piano e hanno un corridoio d'entrata comune loro
assegnato in diritto di godimento uso esclusivo (cfr. pto. 4 lett. b regolamento
doc. E). Nel luglio 1999 __________ RI 1 ha fatto istallare in questo corridoio
un armadio a quattro ante del valore di fr. 2'780.- (doc. 1). Con istanza 25 ottobre
2002 __________ CO 1f, basandosi sull’art. 641 CC, ha convenuto in giudizio __________
RI 1 per ottenere la rimozione dell'armadio. Essa rileva che dopo avere
inizialmente acconsentito alla posa del mobile non appena ha potuto prenderne
visione si è accorta che le dimensioni del medesimo erano superiori a quelle prospettate
dalla vicina. E siccome l'armadio, oltre che poco estetico, rende difficoltoso
l'accesso alla sua abitazione, __________. La convenuta si è opposta alla domanda
contestando di aver agito senza assenso, la posa dell'armadio essendo stata
accettata dall'istante a condizione di poterne fare uso, ciò che è stato possibile
sino al luglio 2001, data dalla quale essa ha avuto necessità di possedere
l'intero armadio, proponendo in cambio all'istante la consegna di un
aspirapolvere (doc. 3), proposta che quest'ultima ha accettato. Trattandosi di
una pretesa di natura contrattuale, la convenuta contesta inoltre la competenza
territoriale del giudice adito, il suo domicilio essendo nel Cantone __________.
-
Con
sentenza 23 settembre 2004 il Pretore, accertata preliminarmente la propria
competenza territoriale a ragione della natura reale dell'azione promossa
dall'istante nonché la legittimazione attiva di quest'ultima, ha accolto
l'istanza ordinando alla convenuta di rimuovere l'armadio. A mente del primo
giudice la posa in una parte comune - ancorché di diritto esclusivo
dell'istante e della convenuta - di un armadio a muro di notevoli dimensioni
come quello installato da quest’ultima, avrebbe dovuto essere approvata
dall'assemblea dei comproprietari. Difettando quest'approvazione, l’armadio non
può essere tollerato poiché la sua presenza costituisce un'indebita ingerenza
ai sensi dell'art. 641 cpv. 2 CC.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 8 ottobre 2003, __________ RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al Pretore di aver
erroneamente applicato il diritto sostanziale assoggettando all'approvazione
dell'assemblea dei condomini un intervento che interessa solo le parti, siccome
avvenuto su una parte comune loro assegnata in uso esclusivo non avvedendosi,
in quest’ottica, della carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Con
osservazioni 27 ottobre 2003 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso
eccependone la nullità dal punto di vista formale poiché di natura
appellatoria.
-
Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, va rilevato che
per costante giurisprudenza di questa Camera il ricorso è valido se dalla sua
motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo,
di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di
cassazione addotto, sia -eventualmente- la norma di legge ritenuta violata
(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 329, m. 2). In concreto, avendo la ricorrente
espressamente basato il suo gravame sul titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC dolendosi di un'errata applicazione del diritto sostanziale da
parte del primo giudice, è indubbia la ricevibilità del medesimo.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
-
La ricorrente contesta la conclusione del primo giudice secondo cui
la posa dell'armadio nel corridoio comune doveva essere autorizzata
dall'assemblea dei comproprietari.
In
concreto l'atrio/corridoio nel quale si trova l'armadio litigioso è stato
assegnato in diritto di godimento (uso esclusivo) alle quote di proprietà per
piani dell'istante e della convenuta (art. 4 del Regolamento condominiale, doc.
E). L'art. 8 del Regolamento condominiale prevede che ogni comproprietario ha
la facoltà di amministrare, godere e sistemare i suoi locali e gli annessi assegnatigli
con diritto esclusivo, sempreché non comprometta l'esercizio del diritto
corrispondente degli altri comproprietari. Ciò significa che l'utilizzo del
corridoio da parte della convenuta, rispettivamente la posa dell'armadio
controverso, poteva avvenire solo a condizione di non creare nessun tipo di
disagio all'istante oppure con il consenso di quest'ultima. Sennonché, come
risulta dalla documentazione agli atti (cfr. doc. 1 e documentazione fotografica
doc. C), e come correttamente accertato dal primo giudice, l’armadio era di
dimensioni tali da creare un sicuro ingombro all’istante nell’utilizzo del
corridoio comune, in specie per accedere al suo appartamento. A queste
condizioni, e in virtù del regolamento condominiale, la posa dell'armadio
poteva avvenire solo con il consenso dell’istante, consenso che quest’ultima ha
ammesso di aver inizialmente dato, in cambio dell'uso di parte dell’armadio,
impedito __________). Un successivo accordo sulla messa a disposizione dell'istante
di un aspirapolvere anziché dell'armadio non è stato provato, non potendosi
dedurre nulla in tal senso dalla semplice messa a disposizione dell'elettrodomestico
e dalla sua successiva restituzione da parte dell'istante (doc. 5 e 6). Le
risultanze istruttorie hanno quindi permesso di evidenziare che la posa
dell'armadio nel corridoio concesso in uso esclusivo alla convenuta e
all'istante era condizionata alla possibilità per quest'ultima di poterne beneficiare;
venendo a mancare questa condizione la presenza dell'armadio in quanto tale
diventa illecita, ciò che permette di concludere al buon fondamento dell’azione
dell’istante, basata sull’art. 641 cpv. 2 CC. Questa norma, applicabile anche
nei rapporti interni, ossia nei confronti di un altro comproprietario di una
quota di proprietà per piani (Meier-Hayoz/ Rey in Berner Kommentar, n. 67 e 124
ad art. 712a CC; Meier-Hayoz in Berner Kommentar, n. 59 e 92 ad art. 641 CC),
permette infatti al proprietario di ottenere la cessazione di qualsiasi
indebita ingerenza (Rep. 1997 p. 152), in concreto costituita dalla presenza
dell’armadio. A questo proposito va inoltre rilevato che la richiesta dell’istante
non può neppure essere considerata contraria alla buona fede (Meier-Hayoz, op.
cit., n. 112 ad art. 641 CC), avendo questa chiaramente condizionato il proprio
consenso alla posa dell’armadio alla possibilità di un utilizzo personale del
medesimo (cfr. deposizione __________ __________), che la convenuta ha di fatto
reso impossibile.
- Alla
luce di quanto sopra esposto questa Camera, pur non condividendo la motivazione
del primo giudice, che ha coinvolto l'assemblea dei comproprietari nonostante si
trattasse di una parte comune attribuita in uso esclusivo a due comproprietarie
(Wermelinger, Das Stockwerkeigentum, 2004, n. 155 ad art. 712a CC), e nonostante
l'intervento della convenuta non abbia compromesso o modificato l'aspetto esterno
dell'immobile (Wermelinger, op. cit., n. 180 ad art. 712a CC), non può considerare
arbitraria la conclusione cui egli è giunto, tanto più che l’arbitrio può
riferirsi unicamente al risultato della decisione impugnata e non ai motivi che
ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 327, m. 14). Il ricorso,
che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere
respinto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 6 ottobre 2003 di __________ RI 1 è respinto.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 170.-
b) spese fr.
40.-
fr. 210.-
già
anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione:
- avv. __________ RA 1, __________;
- avv. __________ RA 2, o.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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