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Numero d'incarto:
16.2003.83
Data decisione, Autorità:
21.04.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.83
Lugano
21 aprile
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18
settembre 2003 presentato da
RI0
rappr. dall'PA0
contro
la sentenza 10 settembre 2003 del Giudice di pace
supplente del circolo della Riviera, nella procedura civile inappellabile (inc.
n. 26C/03) promossa con istanza 22 maggio 2003 da
CO0
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'915.- oltre accessori e il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF
di __________, domande parzialmente accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 maggio 2003 la ditta CO0 ha convenuto in
giudizio il suo ex dipendente RI0 per ottenere il pagamento di fr. 1'915.- (fr.
1'100.- oltre a fr. 815.- di interessi di ritardo), corrispondenti al credito
residuo da lei rivendicato per prestazioni e materiale forniti al convenuto
nell'ambito della costruzione della sua casa di abitazione, per un totale di
fr. 12'536.-;
che il
convenuto, il quale non contesta di aver ricevuto tutte le prestazioni e
materiale forniti dall'istante, sostiene di averle liquidate mediante parziale
compensazione con le sue prestazioni lavorative e con versamento in contanti,
per un importo complessivo di fr. 9'146.-, corrispondente alla fattura 12 marzo
2001 dell'istante;
che con
sentenza 10 settembre 2003 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza
limitatamente all'importo di fr. 1'100.-, corrispondente al saldo sulle prestazioni
fornite dall'istante e riconosciute dal convenuto (fr. 12'536.-), mentre non ha
ammesso la pretesa relativa agli interessi di ritardo, non risultando dagli
atti nessuna valida messa in mora del convenuto;
che con
il presente tempestivo gravame RI0, rappresentato dal sindacato __________, è
insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento;
che con
osservazioni 13 ottobre 2003 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che tra i
presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC);
che per
le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza
processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere
con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), sicché dinanzi al
giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di
difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag.
1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo e di
persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301
CPC);
che, per
contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in
cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero
esercizio della professione nel Cantone come pure le persone che detengono una
rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 301);
che
l'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC estende la rappresentanza processuale anche ai
rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria,
limitatamente alle cause derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti
dagli art. 416, 417 e 418 CPC (v. anche l'art. 417 cpv. 1 lett. b CPC);
che nel
caso di specie l'__________ non rientra nella
categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza
processuale, lo stesso non potendo in particolare richiamarsi all'art. 64a cpv.
1 lett. e CPC poiché la procedura che oppone le parti non deriva dal contratto
di lavoro che a suo tempo le vincolava, ma dal contratto di appalto concluso
tra le stesse;
che
sebbene il giudice sia tenuto a esaminare la rappresentanza processuale solo
nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di
esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle
parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 142, m. 4);
che
poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto
(art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità
del ricorso 18 settembre 2003 siccome sottoscritto da persona priva di
legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 n. 4 CPC);
che, a
titolo abbondanziale, giovi rilevare che il ricorso sarebbe comunque destinato
all’insuccesso poiché non evidenzia la pretesa arbitraria valutazione delle
risultanze istruttorie a opera del primo giudice, che ha basato il proprio
giudizio sulle dichiarazioni del convenuto medesimo, il quale alla discussione
ha riconosciuto corretta la lista delle prestazioni e materiale forniti dall'istante
per un costo complessivo di fr. 12'536.-;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
-
Il ricorso 18 settembre 2003 di RI0 è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 60.-
quale indennità per questa sede ricorsuale.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo __________.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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