AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.72
Data decisione, Autorità:
12.08.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.72
Lugano
12 agosto
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il "ricorso" 28 luglio 2003 presentato da
contro
la sentenza 21 luglio 2003 del Giudice di pace del circolo di Lugano
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 marzo 2003 da
_CON0
con
la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 946.30 oltre accessori,
nonché il
rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UE
di
Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 5 marzo 2003 il garage __________ ha convenuto in giudizio __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 946.30 rivendicati a saldo della
fattura 18 aprile 2002 emessa per le proprie prestazioni professionali (fr.
2'196.30), e meglio per le spese sostenute per la preparazione al collaudo del
veicolo di quest'ultimo, e sulla quale questi ha versato due acconti per
complessivi fr. 1'250.–;
che
il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di aver integralmente saldato
la fattura posta in esecuzione;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo comprovata l'argomentazione
del convenuto secondo la quale egli avrebbe versato un ulteriore acconto di
fr. 500.–, non invece quella del versamento di un altro acconto di fr. 600.–
siccome riferito all'acquisto di una vettura e non alla riparazione in discussione,
ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 446.30 oltre interessi del 5% dal 13 dicembre
2002;
che
con scritto 28 luglio 2003, inoltrato alla Giudicatura di pace mediante invio
fax, __________ sembra insorgere contro il predetto giudizio;
che
innanzi tutto deve essere estromesso dall'incarto lo scritto 24 luglio 2003 di
controparte, poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà
di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
lo scritto menzionato, foss'anche da considerare alla stregua di un ricorso, è
irricevibile in quanto presentato per fax, quindi carente di una firma
originale (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 1 ad art. 309 CPC e N. 807);
che
anche prescindendo da questo motivo, lo scritto, trattato come ricorso, sarebbe
comunque nullo poiché non contiene le domande e i motivi di fatto e di diritto
sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato (art. 329 cpv. 3 CPC);
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il convenuto si limita
a manifestare il proprio disappunto per l'esito della vertenza;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tasse e spese
per il presente giudizio.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
"ricorso" 28 luglio 2003 di __________ è nullo.
-
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster