Cassation appeal null for insufficient reasoning and new facts

16.2003.63Altro tribunale14 lug 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Civil Cassation Chamber dealt with an appeal against a peace judge’s judgment granting CHF 1,893 and definitive rejection of opposition to debt enforcement. The appellant argued that the debt was not owed because of defects in the vehicle and because advances were allegedly miscalculated. The chamber held that the filing did not meet the formal requirements of a cassation appeal under Art. 329 CPC, since it lacked proper reasons directed against the judgment. It also refused to consider new facts and objections under Art. 321 CPC. The appeal was declared null, and CHF 50 in costs were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; cassation appeal requirements and prohibition of nova; an appeal must contain specific requests and cogent factual and legal grounds challenging the impugned decision, failing which it is null. New facts, evidence, and objections may not be introduced on cassation. An assertion that the debtor did not sign a debt acknowledgment is irrelevant where the underlying dispute is an ordinary civil action and not a debt-enforcement opposition proceeding (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2003.63

Data decisione, Autorità: 14.07.2003, CCC

Incarto n. 16.2003.63

Lugano 14 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 5 giugno 2003 presentato da


contro

la sentenza 21 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 maggio 2003 da


rappr. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'893.- oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 5 maggio 2003 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'893.- rivendicati a saldo della fattura emessa il 22 maggio 2000 per interventi di manutenzione e riparazione eseguiti sul veicolo di quest'ultima (doc. B), e sulla quale la convenuta ha versato acconti per fr. 419.10;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta e non contestata dalla convenuta che non ha partecipato all'udienza di discussione, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 5 giugno 2003 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre le proprie argomentazioni a sostegno del mancato pagamento della pretesa avversaria, che sostiene non essere dovuta sia a dipendenza della presenza di difetti nel veicolo vendutole dall'istante, sia del fatto che gli acconti versati sarebbero superiori a quelli conteggiati da controparte;

che queste argomentazioni, mai proposte dinanzi al primo giudice, non possono essere considerate poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che è del tutto irrilevante ai fini della verifica del benfondato della pretesa di parte istante (ed è anche questo un argomento nuovo) il fatto che la ricorrente non abbia sottoscritto un riconoscimento di debito, poiché la procedura che oppone le parti non è una procedura di rigetto dell'opposizione bensì un'azione ordinaria;

che a titolo abbondanziale può essere osservato che la forma utilizzata dal primo giudice per l'invio della citazione all'udienza, è conforme all'art. 124 cpv. 1 CPC secondo il quale la notificazione degli atti avviene, per regola, mediante invio raccomandato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso 5 giugno 2003 __________ è nullo.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation appealadmissibilitynew factscivil procedurecostsordinary actionreasoning requirements

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal satisfied the formal reasoning requirements of Art. 329 CPC.

Decisione estratta

No. The filing did not set out the required requests and factual/legal reasons and therefore could not be treated as a valid cassation appeal.

Motivazione estratta

The appellant merely repeated why the debt was allegedly not owed, instead of challenging the first-instance findings or legal application as required.

Questione giuridica chiave

Whether new facts and objections could be raised for the first time in cassation.

Decisione estratta

No. Allegations about defects in the vehicle, overpaid advances, and the absence of a debt acknowledgment were new and therefore unusable.

Motivazione estratta

Art. 321(1)(b) CPC bars new facts, evidence, and objections at this stage; additionally, the lack of a debt acknowledgment was irrelevant because the case was an ordinary action, not a debt-collection opposition proceeding.

Questione giuridica chiave

Allocation of costs of the cassation proceedings.

Decisione estratta

The costs were charged to the unsuccessful appellant.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party under Art. 148 CPC.

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