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Numero d'incarto:
16.2003.61
Data decisione, Autorità:
04.06.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.61
Lugano
4 giugno 2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13
giugno 2003 presentato da
RI1
contro
la sentenza 30 maggio 2003 del Giudice di pace del
circolo di Giubiasco, nella causa civile inappellabile (inc. n. 6/2003/O)
promossa con istanza 7 febbraio 2003 nei confronti di
CO1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 900.– oltre accessori, domanda respinta
dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
RI1 e __________ CO1 si sono occupati nel 1999 della vendita di prodotti
__________. Nel 2000 RI1 ha deciso di cessare l'attività e ha proposto a CO1 di
ritirare la merce che gli era rimasta, e meglio quella indicata nella riCO1 ha
sottoscritto quale accettazione del suo impegno di acquisto della merce indicata,
rispettivamente di restituzione della medesima in caso di mancata vendita
(ricevuta in conto vendita). Con istanza 7 febbraio 2003 __________ RI1 ha
convenuto in giudizio __________ CO1 per ottenere il pagamento di fr. 900.–
quale corrispettivo della merce da questi ritirata e mai pagata né restituita.
Il convenuto si è opposto all'istanza contestando di essersi impegnato a
ritirare la merce e a pagarla fr. 900.–. A suo dire l'accordo con l'istante
prevedeva il ritiro della merce che egli avrebbe cercato di vendere, caso
contrario la stessa sarebbe stata restituita all'istante senza alcun corrispettivo,
ciò che di fatto è avvenuto ad eccezione della scatola con 12 barattoli del
prodotto F1, che l'istante non ha più voluto.
-
Con
sentenza 30 maggio 2003 il Giudice di pace, confrontato alle versioni discordanti
delle parti sul contenuto delle loro pattuizioni, ha respinto l'istanza non
avendo l'istante provato la sua pretesa.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ RI1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al Giudice di
pace di aver arbitrariamente valutato le prove non ritenendo provata la sua
pretesa, a comprova della quale il giudice avrebbe perlomeno dovuto richiamare
l'incarto penale pendente a seguito della denuncia dallo stesso sporta nei
confronti del convenuto per appropriazione indebita e procedere
all'interrogatorio delle parti.
Nelle sue
osservazioni del 2 luglio 2003 __________ CO1 si è opposto all'accoglimento del
gravame.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure
ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
La
ricevuta sottoscritta dal convenuto l'11 ottobre 2000 con la quale egli attesta
di aver ritirato dall'istante determinata merce in conto vendita (doc.
B), comprova la conclusione tra le parti di un cosiddetto contratto estimatorio
(Trödelvertrag), ovvero di un contratto innominato in virtù del quale
una persona consegna a un'altra determinata merce che questa venderà a suo nome
e conto, impegnandosi a pagare il relativo prezzo o a restituire la merce
(Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 68 ad art. 151
CO; Schluep/Amstutz, Basler Kommentar, OR I, 3.ed., n. 181 e 188 ad Einl. vor
art. 184 CO). Il consegnatario ha un'obbligazione alternativa (art. 72 CO), nel
senso che può scegliere se versare al consegnante il prezzo pattuito o
restituirgli la merce (Tercier, Les contrats spéciaux, 2003, 3.ed., n. 6944 e
6958; Schluep/Amstutz, op. cit., n. 188; Meier–Hayoz in FJS n. 680). Nel caso
di specie, mentre non è provata la pattuizione di un termine entro il quale il
convenuto avrebbe dovuto eseguire la prestazione scelta, è ammesso da entrambe
le parti che sei mesi dopo la consegna della merce lo stesso l'ha restituita, o
quantomeno ha cercato di restituirla all'istante che però non l'ha accettata
(cfr. istanza, punto 7). Con la restituzione o proposta di restituzione della
merce, il convenuto ha chiaramente manifestato di voler così adempiere la sua
prestazione derivante dal contratto estimatorio concluso con l'istante.
Spettava pertanto all'istante, che come detto ha rifiutato la prestazione del
convenuto non accettando la merce di ritorno, provare che questa era scaduta,
allegazione contestata dal convenuto (cfr. verbale 3 aprile 2003) e smentita
dall'istante medesimo che nel suo ricorso in cassazione afferma che la merce
consegnata al convenuto non era scaduta ma aveva validità almeno ancora di
un anno (cfr. ricorso, pag. 4). Ciò significa che al momento in cui il convenuto
ha restituito o tentato di restituire la merce all'istante, ossia sei mesi dopo
la consegna, questa non era ancora scaduta per cui nulla ostava alla sua
accettazione. Il rifiuto dell'istante deve quindi essere interpretato quale
implicita rinuncia alla prestazione regolarmente offerta, senza che egli possa
pretendere il pagamento del prezzo, avendo il convenuto chiaramente optato,
come suo diritto sulla base del contratto estimatorio, per la riconsegna della
merce. Del tutto ininfluente, siccome sollevata per la prima volta in questa
sede e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è l'affermazione del
ricorrente secondo la quale la riconsegna della merce sarebbe avvenuta solo nel
mese di maggio 2002. L'infondatezza della richiesta di pagamento dell'istante
rende pure priva d'oggetto la verifica volta a sapere dove si trovi
effettivamente la merce e in quale quantitativo.
-
Del
tutto destituito di fondamento è il rimprovero mosso al giudice di pace di non
aver assunto agli atti l'incarto penale e di non aver proceduto
all'interrogatorio delle parti, prove che spettava semmai all'istante proporre,
non potendo pretendere che sia il giudice a dover supplire alle sue carenze
probatorie non trattandosi di un caso di applicazione dell'art. 191 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, ad art. 191, m. 1).
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle
prove da parte del giudice di pace che, seppur con motivazioni diverse, è
giunto a una conclusione conforme alle risultanze istruttorie, deve essere
respinto poiché la censura d'arbitrio può riferirsi unicamente al risultato della
decisione impugnata e non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., art. 327, m. 14).
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 13 giugno 2003 di __________ RI1 è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.– già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte un'indennità
di fr. 80.– per ripetibili di questa sede ricorsuale.
-
Intimazione:
– o.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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