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Numero d'incarto:
16.2003.60
Data decisione, Autorità:
17.03.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.60
Lugano
17 marzo 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10
giugno 2003 presentato nella forma dell'appello da
RI1
contro
la decisione 27 maggio 2003 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile
inappellabile (inc. IU.2003.138) promossa con istanza 15 aprile 2003 da
CO1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'265.95 oltre accessori a
titolo di mercede derivante da contratto d'appalto, nonché il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. 955494 dell'UE
di Lugano, domande sulle quali il segretario assessore non si è ancora espresso
avendo limitato il proprio giudizio all'eccezione di carenza di legittimazione
passiva sollevata da quest'ultima;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 15 aprile 2003 l'impresa di costruzioni CO1 ha convenuto in giudizio la
società RI1 onde ottenere il pagamento di fr. 3'265.95, corrispondenti alle
prestazioni che la stessa sostiene aver eseguito per conto della convenuta, e
meglio per le operazioni di modinatura di due case a __________, fatturate il
28 giugno 2002 (doc. A);
che
all'udienza di discussione la convenuta ha eccepito la sua carenza di
legittimazione passiva, contestando di aver conferito un qualsiasi incarico
all'istante;
che in
quella stessa sede il segretario assessore ha deciso di evadere preliminarmente
la citata eccezione (cfr. verbale 13 maggio 2003);
che con
decisione 27 maggio 2003 il segretario assessore, basandosi sulle prove
documentali agli atti, ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione
passiva della convenuta, ritenendola infondata;
che con
atto ricorsuale 10 giugno 2003 RI1 è insorta contro la predetta decisione;
che con
osservazioni 10 luglio 2003 la controparte ha postulato la conferma del
giudizio impugnato;
che in
virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le
sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo
decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di
stralcio
(Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 327, m. 3);
che nella
specie la decisione contestata, con la quale il segretario assessore si è
limitato ad accertare la legittimazione passiva della convenuta senza
esprimersi sul merito della lite, non costituisce una decisione finale
impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma piuttosto una decisione
preliminare che potrà essere impugnata con la decisione finale che statuisca
sulle pretese della parte istante;
che
quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del
presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
-
Il
ricorso 10 giugno 2003 di RI1 è irricevibile.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico
della ricorrente, la quale rifonderà alla controparte fr. 30.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
-
Intimazione:
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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