AIUTO
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Numero d'incarto:
16.2003.5
Data decisione, Autorità:
14.08.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.5
Lugano
14 agosto
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31
gennaio 2003 presentato nella forma dell'appello da
rappr. dal __________
contro
la sentenza 29 gennaio 2003 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia
di contratto di lavoro promossa con istanza 30 agosto 2002 nei confronti di
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 7'742.20 a titolo di pretese salariali,
domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
contratto scritto 8 maggio 2002 __________ è stato assunto alle dipendenze di
__________, titolare del Ristorante __________, in qualità di aiuto cucina per
il periodo dal 22 maggio al 31 agosto 2002, con un salario mensile lordo di fr.
3'300.- (doc. E). Il rapporto di lavoro si è concluso anticipatamente il 26
luglio 2002 a seguito della disdetta con effetto immediato del contratto
notificata dalla datrice di lavoro a motivo dell'inosservanza degli obblighi di
servizio da parte del lavoratore (doc. F), e meglio per il fatto che questi si
sarebbe rifiutato di riordinare la cucina e pulire le pentole al termine della
sua giornata lavorativa.
-
Con
istanza 30 agosto 2002 __________, contestando la liceità del licenziamento in
tronco in difetto di una causa grave atta a giustificare questa misura, il
rifiuto di prestare servizio addotto dalla convenuta non essendo tale poiché la
richiesta di prolungare il suo orario lavorativo il giorno 26 luglio 2002 gli è
giunta all'ultimo momento, di modo che non ha potuto darvi seguito a causa di
impegni precedentemente assunti, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di
lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'742.20 rivendicati a titolo di
pretese salariali, e meglio: fr. 3'330.- lordi quale salario per il periodo di
disdetta (agosto 2002), oltre a fr. 3'300.- a valere quale indennità per
licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, nonché fr. 1'142.20
per il pagamento delle vacanze non godute (9.5 giorni).
La
convenuta si è opposta alle pretese avversarie ritenendo grave, e tale da
giustificare il suo licenziamento in tronco, il rifiuto del lavoratore di
eseguire il lavoro richiestogli. Per quanto attiene alla pretesa relativa al
pagamento delle vacanze rileva che come si evince dal conteggio di cui al doc.
4 sottoscritto dal lavoratore, questi ha effettuato tutte le vacanze e i
festivi di sua spettanza, per cui nulla gli è dovuto a questo titolo.
-
Con
istanza 3 ottobre 2002 la Cassa di disoccupazione del __________, basandosi
sull'art. 29 LADI, ha rivendicato per sé il pagamento di fr. 2'731.10 netti,
corrispondenti alle indennità di disoccupazione versate all'istante per il
periodo dal 30 luglio al 31 agosto 2002, importo per il quale questi ha
conseguentemente ridotto le sue pretese nei confronti della datrice di lavoro.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, pur avendo intravisto nel rifiuto
dell'istante di dar seguito alle legittime richieste della datrice di lavoro
circa il riordino della cucina il pomeriggio del 26 luglio 2002 una violazione
dell'art. 321c CO, ha nondimeno escluso che simile violazione possa costituire
una causa grave tale da giustificare il licenziamento in tronco del lavoratore,
ben potendosi pretendere dalla datrice di lavoro la continuazione del contratto
sino alla sua imminente scadenza, mentre non vi è riscontro di altre pretese
manchevolezze del dipendente. Egli ha quindi riconosciuto all'istante il
diritto al salario per il periodo ordinario di disdetta, ossia sino al 31
agosto 2002, per un totale di fr. 2'961.90 netti, di cui fr. 2'503.55 oltre
interessi del 5% dal 1° agosto 2002 sono stati riconosciuti alla Cassa
disoccupazione __________, creditrice dei medesimi sulla base dell'art. 29
LADI, con un saldo a favore dell'istante di fr. 458.35 oltre interessi del 5%
dal 1° agosto 2002. Per quanto attiene alla pretesa relativa al pagamento delle
vacanze non godute, il pretore ha respinto quella relativa alle vacanze
maturate durante il mese di agosto 2002 (3,5 giorni), le stesse essendo state
godute in natura dal lavoratore, esonerato dall'obbligo di prestare servizio
per tutto il mese; mentre per il periodo precedente (maggio/luglio), ha
respinto la pretesa sulla base del doc. 4 da questi sottoscritto e dal quale si
evince che egli ha usufruito di tutte le vacanze e i giorni di libero di sua
spettanza. Il pretore ha pure respinto la richiesta di pagamento di un'indennità
per licenziamento ingiustificato ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, a
dipendenza della breve durata del rapporto di lavoro e della colpa concomitante
del lavoratore il quale, rifiutandosi di dar seguito alle richieste della
datrice di lavoro, ha violato un suo preciso dovere, ponendo quest'ultima in
serie difficoltà a dipendenza delle contingenze del momento, ciò che permette
di non considerare censurabile la reazione della convenuta, ovvero la decisione
di porre fine con effetto immediato al contratto.
-
Con
il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 416 cpv. 1 e 400
per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, __________ insorge contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale negandogli il diritto a
un'indennità per licenziamento ingiustificato, e quello al pagamento delle
vacanze non godute.
Con
osservazioni 14 febbraio 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127
I 60 consid. 5a).
-
L’art.
337c cpv. 3 CO, che il ricorrente pretende essere stato disatteso dal primo
giudice, prevede che in caso di licenziamento in tronco senza motivo grave, il
giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità al
lavoratore. Contrariamente alla lettera della norma, la dottrina ne nega il
carattere facoltativo, nel senso che il riconoscimento dell'indennità -alla
quale è attribuito carattere penale e riparatore, intesa a far sì che i
licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima ratio,
in casi veramente eccezionali (JAR 1991 276)- è la regola mentre
l'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un
caso eccezionale, in cui -nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato-
vi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121
III 64 consid. 3c, 120 II 243 consid. 3c, 116 II 300 consid. 5a;
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 3.1 ad art.
337c CO; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 8 ad art. 337c CO; Streiff/
von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 8 ad art. 337c CO), oppure in presenza, ma
solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave
concolpa del dipendente (II CCA 27 maggio 1999 in re C./T.SA). Nel caso di
specie nessuna di queste ipotesi si è verificata.
Infatti,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la convenuta non può essere
considerata esente da colpe, avendo notificato un licenziamento in tronco in
assenza di un reale motivo grave (la questione è pacifica in questa sede) che
lo giustificasse, ben potendo attendere l'imminente scadenza del rapporto
contrattuale. Per quanto ne è della colpa dell'istante, contrariamente a quanto
ritenuto dal pretore, la stessa non è sufficiente a determinare l'esenzione
della datrice di lavoro dall'obbligo al pagamento dell'indennità, la stessa non
potendo essere considerata grave, anche perché al lavoratore non era stata
preavvisata la continuazione dell'attività oltre l'orario stabilito, non
potendosi quindi escludere che egli fosse effettivamente impossibilitato a
rimanere sul posto di lavoro per impegni precedentemente assunti, anche perché
questi aveva comunque assicurato la sistemazione della cucina alla ripresa del
lavoro quella sera stessa. Alla luce di quanto sopra esposto, il fatto per il
pretore di aver negato all'istante il diritto all'indennità per licenziamento
ingiustificato, dev'essere considerato errata applicazione dell'art. 337c cpv.
3 CO come correttamente rilevato dal ricorrente, il cui gravame, su questo
punto, deve essere accolto.
-
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione
dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della
controversia. Secondo l'art. 337c cpv. 3 CO spetta al giudice, secondo il suo
libero apprezzamento, quantificare l'indennità di spettanza del lavoratore al
quale è stato notificato un licenziamento ingiustificato. Nella determinazione
di quest'indennità, che non può superare l’equivalente di sei salari mensili,
il giudice gode di un ampio potere d'apprezzamento, dovendo tener conto di
tutte le circostanze del caso concreto, in particolare della gravità della
lesione della personalità del lavoratore, della gravità dell'illecito
licenziamento, della situazione privata del lavoratore, della durata del
rapporto di lavoro, delle condizioni di fatto in cui è stata data la disdetta,
della situazione finanziaria delle parti e dell'eventuale concolpa del
lavoratore (Rehbinder, op. cit., n. 9 ad art. 337c CO; Streiff/von Kaenel, op.
cit., n. 8 e 9 ad art. 337c CO). Se, come detto, l'indennità in questione deve
avere anche carattere punitivo nei confronti della datrice di lavoro, la breve
durata del rapporto di lavoro non deve avere quale effetto quello di
neutralizzare l'atteggiamento della convenuta. Nel caso di specie, tenuto conto
di tutte le circostanze del caso, ed in particolare della breve durata del
rapporto di lavoro (tre mesi) nonché della pur presente concolpa dell'istante
(che si è comunque rifiutato di dar seguito alle richieste della datrice di
lavoro), questa Camera ritiene adeguato accordare a quest'ultimo un'indennità
di complessivi fr. 1'000.- per l’ingiustificato licenziamento
(Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 3.7 ad art. 337c CO). Come si evince dal
tenore dell’art. 337c cpv. 3 CO, la sentenza giudiziale è costitutiva del
credito dell’istante. Dato che la norma di legge non prevede l’automatica
attribuzione di interessi sull’importo assegnato, e che nemmeno la convenuta
può essere ritenuta in mora nel pagamento, sull’importo di fr. 1’000.- non
vengono accordati interessi di sorta (II CCA 18 luglio 1995 in re R./ACB).
-
Per quanto attiene alla contestazione del ricorrente riferita al
mancato
accoglimento della sua pretesa relativa al pagamento delle vacanze non godute
durante il periodo lavorativo, secondo l'art. 17 cpv. 1 CCNL 98, al quale è
assoggettato il contratto di lavoro concluso tra le parti (doc. E), questi ha
diritto a 2,92 giorni di vacanza al mese (art. 17 cpv. 1 CCNL 98), oltre a 0,5
giorni a titolo di festivi (art. 18 CCNL).
Dal
conteggio delle ore di lavoro, delle vacanze e dei festivi di spettanza del
lavoratore per il periodo dal 22 maggio al 31 luglio 2002 e di cui al doc. 4
sottoscritto dall'istante, si evince che egli ha prestato 60 ore lavorative in
meno rispetto a quanto pattuito contrattualmente (318 ore prestate anziché
378). Poiché queste ore gli sono state regolarmente pagate (cfr. doc. B dal
quale si evince che l'istante ha percepito il salario per le ore dovute e non
per quelle effettivamente prestate), le stesse, come correttamente ritenuto dal
pretore che in tal senso ha fatto propria la tesi di parte convenuta, devono
essere compensate con i giorni di vacanza e festivi di sua spettanza sino al 31
luglio 2002. Per il che, sulla base del conteggio di cui si è detto e che il
ricorrente non ha contestato, questi non può rivendicare nulla a titolo di
vacanze e festivi residui per il periodo dal 22 maggio al 31 luglio 2002, gli
stessi dovendo essere compensati con le ore mancanti e regolarmente pagate
dalla datrice di lavoro.
-
Diversa
è la questione per le vacanze e i festivi maturati nel mese di agosto 2002 (3,5
giorni), ovvero dopo la notifica del licenziamento in tronco. Secondo l’art.
337c cpv. 1 CO il lavoratore licenziato immediatamente senza causa grave ha
diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla
scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal
contratto. A seguito della rottura del contratto, i diritti del lavoratore si
tramutano in una pretesa pecuniaria di risarcimento danni (Rehbinder, op. cit.,
n. 1 e 2 ad art. 337c CO). Se al momento del licenziamento in tronco il
lavoratore rivendica una pretesa a titolo di vacanze, come è il caso in
concreto, egli non è necessariamente tenuto a fruire delle ferie residue nel
periodo di disdetta. In questo senso il Tribunale federale ha infatti
modificato la sua precedente giurisprudenza precisando, nella DTF 117 II 270
richiamata dal ricorrente, che il diritto al pagamento delle vacanze deve di
principio essere riconosciuto quando il contratto avrebbe normalmente potuto
concludersi nel termine di due o tre mesi, mentre nel caso in cui il lavoratore
percepisca l’indennizzo dello stipendio per un periodo superiore, non si
ritiene giustificato attribuirgli cumulativamente anche il pagamento delle
ferie, ammettendosi in tal caso che l’indennizzo del salario comprenda anche
quello delle ferie non godute. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente,
non si tratta però di un principio assoluto e unanimemente riconosciuto (DTF
128 III 283). Secondo alcuni autori, il pagamento o meno delle vacanze residue
dipende infatti dalle circostanze del caso concreto, in particolare dal fatto
di sapere se il lavoratore, al quale vengono imputate in natura le vacanze
residue, dispone comunque del tempo necessario per la ricerca di un nuovo
impiego (Rehbinder, op. cit., n. 3 ad art 337c CO), rispettivamente se il
datore di lavoro, nel caso in cui il rapporto di lavoro si fosse concluso
normalmente, poteva pretendere l'esecuzione delle vacanze nel periodo di
disdetta (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 18 ad art. 337c CO). In
quest'ottica, non può essere considerato arbitrario il fatto per il pretore di
non aver riconosciuto all’istante il pagamento delle vacanze maturate nel mese
di agosto 2002, trattandosi di soli 3,5 giorni che egli poteva godere in
natura, essendo stato esonerato dall’obbligo di prestare la propria attività
durante tutto il mese di agosto, mese durante il quale egli avrebbe comunque
dovuto usufruire di queste vacanze qualora non gli fosse stato notificato il
licenziamento in tronco, trattandosi dell'ultimo mese di lavoro pattuito.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato l’errata
applicazione del diritto sostanziale unicamente con riferimento all'art. 337c
cpv. 3 CO, deve essere parzialmente accolto, con il conseguente riconoscimento
all'istante dell'importo di fr. 2'961.90 netti a titolo di salario per il mese
di agosto 2002, di cui fr. 2'503.55 dovuti alla Cassa disoccupazione del
__________, oltre a fr. 1'000.- a titolo di indennità per licenziamento
ingiustificato. Il grado di soccombenza di entrambe le parti, giustifica di
prescindere dall'assegnazione di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio,
le stesse essendo compensate.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso 31 gennaio 2003 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 29 gennaio 2003 del Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato;
- In
parziale accoglimento dell'istanza la convenuta __________ è condannata al
pagamento di:
a) fr. 2'503.55
oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2002 alla Cassa di disoccupazione del
__________;
b) fr. 1'458.35
oltre interessi del 5 % dal 1° agosto 2002 su fr. 458.35 all'istante
__________.
- Non
si prelevano né tasse, né spese giudiziarie, compensate le ripetibili.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
La presidente: La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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