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Numero d'incarto:
16.2003.46
Data decisione, Autorità:
20.06.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.46
Lugano
20 giugno
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 1°maggio 2003
presentato da
rappr. da __________
contro
la sentenza 28 aprile 2003 del Giudice di pace del
circolo di Riva San Vitale nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 10 gennaio 2003 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 1'293.- oltre accessori, nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________dell'UEF di
Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 10 gennaio 2003 l'__________ ha
convenuto in giudizio la __________, al fine di ottenere il pagamento di fr.
1'293.- a saldo di diverse fatture emesse per prestazioni eseguite per conto
della convenuta nell'ambito della proiezione di un film all'aperto il giorno 31
luglio 2002;
che la
convenuta, rappresentata dai sindaci dei Comuni interessati, si è opposta
all'istanza, ritenendola infondata;
che con
il querelato giudizio il giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza,
riconoscendo all'istante un credito di fr. 700.-;
che con
scritto 1° maggio 2003, completato il successivo 8 maggio, l'associazione
istante insorge contro il predetto giudizio;
che il
giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa i presupposti processuali
tra i quali la capacità delle parti (art. 97 n. 4 CPC; Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, ad art. 97, n. 368);
che la
capacità di essere parte di un processo, ossia di procedere in lite con atti
propri, dipende dal presupposto dell'esercizio dei diritti civili della parte
stessa (art. 38 cpv. 1 CPC);
che per
quanto attiene alle persone del diritto pubblico, la capacità di essere parte è
regolata dalle disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale (art. 59
cpv. 1 CC) che riconoscono esplicitamente la personalità giuridica a
determinate corporazioni o istituti (Staehelin/ Sutter,
Zivilprozessrecht, 1992, § 9 n. 4);
che alle
Commissioni culturali comunali non è riconosciuta personalità giuridica, in
quanto sono nominate -con funzione puramente consultiva- dal Municipio di un
Comune (art. 91 LOC; Ratti, Il Comune, vol. II, pag. 995);
che lo
stesso -esclusa in concreto l'ipotesi di un consorziamento fra i Comuni
interessati- deve valere per la __________ per
la quale avrebbero semmai dovuto essere convenuti in causa tutti i Comuni di
cui la convenuta è un'emanazione, ciò che evidentemente non è avvenuto nella
vertenza in esame;
che, stando
così le cose, dev'essere accertata d’ufficio la carenza del presupposto in
questione e decisa la conseguente nullità dell’intero procedimento svoltosi
dinanzi al giudice di pace, in particolare dell'istanza e della sentenza,
destinata a un’entità che difetta della capacità processuale (art. 142 cpv. 1
lett. a CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 142 CPC, m. 3 e 4);
che
questa conclusione rende inutile l'esame della ricevibilità formale
dell'impugnazione (art. 329 CPC), questione non scontata almeno ad un primo
esame;
che
in considerazione dell'esito menzionato, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (CCC 23 giugno
1993 in re P./S.), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso
per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente
giudizio né si assegnano ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. È accertata la nullità dell'istanza 10 gennaio 2003 dell'__________,
e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 28 aprile
2003 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nell'inc. O-4/2003.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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